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Ordinanza 24 maggio 2007, n. 2408
Insegnamento della religione cattolica e formazione dei crediti scolastici

Autore: Tribunale Amministrativo
Data: 24 maggio 2007
Argomento: Insegnamento
Dossier: Scuola e Religione
Nazione: Italia
Parole chiave: Scuola, Insegnamento della religione cattolica, Crediti scolastici, Esami di stato, Disparità di trattamento, Materie extracurriculari

Abstract: L’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. n. 26/2007 prot. 2578 (Istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali), viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994, posto che quest'ultima norma configura l’insegnamento della religione quale materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella scolastica, ma deve essere comunicato con una separata “speciale nota”. Sul piano didattico, pertanto, l’insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico”, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, dando luogo altrimenti ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento religioso, nè usufruiscono di attività sostitutive.

TAR LAzio. Ordinanza 24 maggio 2007, n. 2408: "Insegnamento della religione cattolica e formazione dei crediti scolastici".

In OLIR:
Consiglio di Stato. Sezione sesta. Ordinanza 12 giugno 2007, n. 2920 (II grado)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE TERZA QUATER

nelle persone dei Signori:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 23 Maggio 2007

Visto il ricorso 4297/2007 proposto da:

CONSULTA ROMANA PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI ED ALTRI, ALLEANZA EVANGELICA ITALIANA, ASS XXXI OTTOBRE PER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO GIORDANO BRUNO, ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA, ASSOCIAZIONE SCUOLA UNIVERSITA' RICERCA ASSUR, B. F., CRIDES CENTRO ROMANO INIZIATIVA DIFESA DIRITTI NELLA SCUOLA, FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA, DEMOCRAZIA LAICA, UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 7^ GIORNO, UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA, UAAR UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI, TAVOLA VALDESE, S. R., FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI, CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI, CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA, CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI, COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE, COMITATO INSEGNANTI EVANGELICI ITALIANI (CIEI), COMITATO TORINESE PER LA LAICITA' DELLA SCUOLA, rappresentato e difeso da: BUCCELLATO AVV. FAUSTO, LUCIANI AVV. MASSIMO, con domicilio eletto in ROMA, VIALE ANGELICO, 45 presso BUCCELLATO AVV. FAUSTO

contro

- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO, domiciliataria ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso la sua sede

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e nei confronti di:

- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

e nei confronti di: R. L.

e con l'intervento ad adiuvandum di UCEI, rappresentato e difeso da: BUCCELLATO AVV. FAUSTO, LUCIANI AVV. MASSIMO, con domicilio eletto in ROMA, VIALE ANGELICO, 45, presso
BUCCELLATO AVV. FAUSTO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’O.M. n. 26/07 prot. 2578 – istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e UCEI;

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2007 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.

Considerato che l’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. impugnata, viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994 in quanto:

- la predetta norma configura l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata “speciale nota”;

- sul piano didattico, l’insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico” di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento religioso e nè usufruiscono di attività sostitutive;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007
Deposito in segreteria, del 24 maggio 2007

Il Presidente: Mario Di Giuseppe
L’Estensore: Umberto Realfonzo