Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Febbraio 2004

Parere 24 febbraio 1993, n.105

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 24 febbraio 1993, n. 105.

Pres. Iannotta.

(omissis)

Considerato

La proposta di donazione, formulata dal Sig. … l’11 marzo 1978, non si è combinata con l’accettazione da parte dell’ente ecclesiastico, al quale era diretta la stessa proposta.

La premorienza del Sig. … rispetto alla formulazione dell’accettazione da parte della Parrocchia, ormai subentrata alla Chiesa, giusta la normativa concordataria (L. 20 maggio 1985 n. 206 e 222), ha precluso la stipulazione del contratto di donazione tra il Sig. … e la Parrocchia.

L’identificabilità dell’accettazione nell’istanza di autorizzazione, a parte qualsiasi altro problema, non esclude che comunque la proposta, con la morte del Sig. …, era venuta meno, giusta quanto si desume e contrario dall’art. 1330 c.c. Per altro verso la combinazione della proposta e dell’accettazione è indispensabile per la stessa esistenza del contratto di donazione, giusta il disposto dell’art. 782 c.c.. Pertanto è da escludere, nel caso di specie, la presenza del contratto di donazione.

Sul presupposto delle osservazioni formulate si delinea l’irrilevanza dell’atto di “conferma” della vedova del Sig. …

Invero secondo l’art. 799 c.c. la “conferma” postula comunque la nullità della donazione; nel caso in esame difetta, giusta quanto già precisato, la stessa fattispecie negoziale, per cui la “conferma” non potrebbe esplicare la sua efficacia.

Non potrebbe essere condivisa una diversa conclusione sul presupposto della irrevocabilità della proposta di donazione in quanto diretta ad ente ecclesiastico.

Infatti il principio della irrevocabilità illimitata, posto dall’art. 11 l. 27 maggio 1929 n. 827, è stato superato dall’art. 782, ultimo comma, c.c., in base al quale l’irrevocabilità dura un anno (Cass., Sez. II, 15 ottobre 1975 n. 3345).

Inoltre nel caso di specie, è sopravvenuta la morte del proponente e quindi è stata eliminata la stessa proposta di donazione, la cui irrevocabilità temporanea non equivale a irrevocabilità della proposta oltre il decesso dell’autore (Cass., Sez. II, 20 febbraio 1948 n. 261).

(omissis)