Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Marzo 2004

Ordinanza 08 gennaio 1992, n.3

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. Ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3.

Il ricorso, pur nella sommaria delibazione consentita in questa sede, appare assistito dal fumus boni iuris in relazione ai seguenti profili:

a) la mancanza della “reciprocità”, rende inapplicabile al caso di specie il r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621;

b) il semplice scambio di note diplomatiche non appare sufficiente per la materia in questione, trattandosi di “regolamento giudiziario che importa modificazioni di legge” (art. 80 Cost.);

c) l’impugnato d.m. 17 ottobre 1991, nella valutazione di “inopportunità”, non tiene alcun conto che i crediti in questione concernono retribuzioni di lavoro subordinato e quindi attengono ad un bene della vita costituzionalmente protetto (art. 35, 2º comma, e art. 36, 1º comma, Cost.), non meno di quello dei rapporti di convenienza dello Stato italiano con le organizzazioni internazionali;

d) quanto alla assunta “litigiosità tutt’ora in atto” dei detti crediti, occorre ovviamente che la loro esigibilità sia giudizialmente accertata nel procedimento giudiziario che il decreto impugnato tenderebbe a paralizzare; inoltre la fondatezza almeno parziale della pretesa patrimoniale trova riscontro nella proposta di transazione proveniente dallo stesso ente debitore e della quale vi è traccia nel fascicolo di parte resistente.