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Notizie • 2 Aprile 2005

Citt del Vaticano: la Sede Vacante e l’elezione del Pontefice nelle norme volute da Giovanni Paolo II

Con la consapevolezza “della mutata situazione nella quale sta vivendo oggi la Chiesa e la necessità, inoltre, di tener presente la revisione generale della legge canonica, felicemente attuata col plauso di tutto l’Episcopato mediante la pubblicazione e promulgazione dapprima del Codice di Diritto Canonico e poi del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali”, Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996 ha promulgato la Costituzione apostolica Universi dominici gregis cui ha per l’appunto affidato il compito di disciplinare la vacanza della Sede apostolica e l’elezione del nuovo Pontefice.

Si è così, innanzitutto, preoccupato, nella Prima parte della Costituzione di regolare i poteri del collegio cardinalizio durante la vacanza della Sede apostolica, consentendo allo stesso di occuparsi soltanto degli affari ordinari o di quelli indilazionabili, nonché della preparazione di quanto necessario all’elezione del nuovo Pontefice (Capitolo I).

A norma dell’articolo 6 della Costituzione apostolica Pastor bonus ha precisato poi che alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall’esercizio del loro ufficio (Capitolo III).

Rimangono, pertanto, in carica solo il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.
E ancora il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma e il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano.

Proprio al Camarlengo spetta il compito, ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, di accertare ufficialmente la stessa e di darne comunicazione al Cardinale Vicario per l’Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione (Capitolo III).

La Seconda parte della Costituzione è, invece, dedicata all’elezione del Romano Pontefice, elezione che compete “unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l’80o anno di età” (Capitolo I, 33).

Quanto poi alla procedura per l’elezione viene disposto che “aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium” (Capitolo V, 62) con una maggioranza di almeno i due terzi degli elettori presenti.

Qualora la prima votazione non dia esito positivo gli scrutini devono continuare nei tre giorni successivi al termine dei quali si può avere una sospensione al massimo di un giorno. Quindi le votazioni riprendono con le stesse modalità per non più di ventuno scrutini.

Se ciò nonostante la maggioranza dei due terzi non viene raggiunta i cardinali possono decidere di procedere in un modo diverso, richiedendo la maggioranza assoluta oppure scegliendo di andare al ballottaggio tra i due nomi più votati nello scrutinio precedente, anche in questo caso a maggioranza assoluta.

Occorre, infine, ricordare che può essere eletto Pontefice qualsiasi battezzato, anche laico, di sesso maschile che non sia eretico, né scismatico e sia dotato dell’uso di ragione.

I canoni del codice di diritto canonico del 1983 sul Romano Pontefice.

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