Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Luglio 2004

Interrogazione 23 marzo 2003, n.E-1278

Parlamento europeo. Interrogazione parlamentare scritta E-1278 di Dana Scallon alla Commissione: “Uniati in Romania”, 23 marzo 2003.

Il 7 febbraio 2002, dopo aver ottenuto il riconoscimento giuridico del suo diritto, la Chiesa di Ocna Mures della minoranza cattolica greca (chiamata anche Chiese cattoliche orientali o Uniate) in Transilvania, Romania, ha potuto riprendere possesso della sua chiesa. Alcune settimane dopo, il 16 marzo 2002, i seguaci sono stati nuovamente cacciati fuori dalla chiesa dalla folla condotta da tre preti ortodossi, aiutati e sostenuti dalla polizia locale.
Un caso analogo si è verificato alcuni anni fa, quando nella città di Ardud la polizia aveva minacciato di arresto il prete della minoranza cattolica greca e, in seguito, aveva chiamato tutti i membri della congregazione ripetendo la stessa minaccia.
Nel 1995, nella città di Craiova, il vescovo ortodosso fece demolire la chiesa della minoranza cattolica greca con l’aiuto delle forze armate e della polizia.
La Commissione è a conoscenza delle discriminazioni perpetrate contro la minoranza Uniata in Romania?
La Commissione potrebbe indicare se ha adottato misure o intende adottare misure al fine di evitare che vi siano persecuzioni religiose nei paesi candidati? In caso affermativo, di che misure si tratta? La Commissione potrebbe fornire informazioni dettagliate in merito alle misure adottate o da adottare?

Risposta dell’On.le Verheugen in nome della Commissione, 16 maggio 2003.

La Commissione è a conoscenza delle presunte discriminazioni nei riguardi dell’Unione della Chiesa greco-cattolica romena con la Chiesa di Roma, cui fa riferimento l’onorevole parlamentare.
Il rispetto dei diritti umani, tra cui la libertà di religione, è uno dei criteri fondamentali per l’adesione all’Unione europea e, in quanto tale, esso è attentamente monitorato dalla Commissione. I risultati di questa attività di monitoraggio vengono pubblicati annualmente e, nella sua relazione del 2002 sui progressi della Romania verso l’adesione (relazione periodica), la Commissione è giunta alla conclusione che:
“La libertà di religione è garantita dalla Costituzione ed è rispettata nella pratica. Il governo non limita la libertà di culto, sebbene le organizzazioni per la difesa dei diritti umani abbiano denunciato casi in cui il clero ortodosso, talvolta assieme ai funzionari locali, ha limitato le pratiche religiose delle altre Chiese.”
Non ci sono prove che vengano sistematicamente perpetrati atti discriminatori contro gruppi religiosi e nemmeno che ciò faccia parte di una deliberata politica del governo romeno. La condotta appropriata sarebbe quella di utilizzare gli strumenti forniti dal sistema giuridico romeno per contestare gli atti illeciti contro la proprietà della Chiesa.
Al tempo stesso la Commissione è a conoscenza che il quadro giuridico che regola la restituzione delle chiese confiscate è finora lacunoso ed ha pertanto esortato le autorità romene ad introdurre una legislazione che disciplini espressamente la restituzione delle chiese. Al riguardo la relazione periodica del 2002 ha osservato che:
“Nel luglio 2002 il parlamento ha adottato una legislazione che chiarisce la procedura per la restituzione delle proprietà confiscate alle chiese. La legislazione estende la portata della precedente legge in molti importanti aspetti. Tuttavia, è regolata solo la proprietà della chiesa è, attualmente, non c’è un quadro giuridico per la restituzione delle chiese stesse. Questa è una questione particolarmente importante per la Chiesa greco-cattolica, le cui proprietà sono state in gran parte confiscate dal regime comunista, ma che non ha ancora ottenuto un rimedio giuridico. Il governo si è impegnato a preparare una legislazione su questa questione, ma i ritardi nella preparazione di una tale legge indicano che non ci sono stati progressi sostanziali.”
Concludendo, la questione sta molto a cuore alla Commissione. Tuttavia, è importante notare che la Commissione non può giudicare se casi specifici costituiscano violazioni della libertà di religione. La Romania ha sottoscritto l’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che sancisce i diritti fondamentali relativi alla “libertà di pensiero, di coscienza e di religione”. Ciò significa che una volta esauriti i rimedi nazionali, può essere presentato ricorso alla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo a Strasburgo, in modo che essa possa eventualmente valutare queste questioni.