Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Luglio 2004

Interrogazione 01 marzo 2004, n.E-0773

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0773 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Belgio”, 1 marzo 2004.

Visti
– l’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
– gli articoli 10 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
– l’articolo 6 del TUE;
– il rapporto Internazionale sulla libertà religiosa del 2003 del dipartimento di Stato americano;
considerato
– che in Belgio, in passato i professori stranieri della confessione delle Chiese cristiane evangeliche pentecostali “Assemblee di Dio” ottenevano visti speciali per missionari, per i quali non veniva richiesto il permesso di lavoro;
– che attualmente, poiché la categoria di visti speciali per i missionari è stata abolita, è necessario un permesso di lavoro, ma non viene specificato di quale tipo, per cui i missionari non sanno quale permesso di lavoro richiedere e in tutta evidenza ciò rappresenta per essi un ostacolo amministrativo;
– che la Chiesa dei santi dell’ultimo giorno sta continuando a lavorare per risolvere il problema della concessione dei visti ai suoi missionari:
la Commissione conferma di essere a conoscenza dei fatti descritti?
La Commissione non ritiene che le azioni riportate ledano i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 10 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e che pertanto contravvengano al loro fondamento, come espressamente tutelati dall’articolo 52 dello stesso corpus legislativo?
La Commissione non ritiene inoltre che tali fatti violino l’articolo 6 del TUE e pertanto i principi comuni a tutti gli Stati membri di rispetto dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali?;
la Commissione può comunicare in che modo pensa di dissuadere il Regno del Belgio da tali azioni contrarie al diritto alla libertà religiosa?
In caso di mancata condanna esplicita dei fatti descritti da parte della Commissione, secondo quali principi giuridici difenderà la sua posizione?

Risposta dell’On.le Vitorino a nome della Commissione, 28 aprile 2004.

La Commissione non è a conoscenza dei fatti riferiti dall’onorevole parlamentare.
Quanto alla concessione di un’autorizzazione di lavoro specifica per operatori religiosi cittadini di paesi terzi, la Commissione sottolinea che per il momento non esistono a livello comunitario norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi a fine di lavoro, e che qualsiasi decisione al riguardo è di competenza degli Stati membri.
La Commissione è abilitata a intervenire nei confronti di eventuali violazioni dei diritti fondamentali, e in particolare della libertà religiosa, solo ove si producano nell’ambito del diritto comunitario e della sua attuazione.
Va da ultimo ricordato che chiunque reputi che i propri diritti fondamentali sono stati violati, ha la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, previo esaurimento dei mezzi interni.