Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Aprile 2005

Legge regionale 08 gennaio 2004, n.1

Legge regionale 8 gennaio 2004, n.1: "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

(da "Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte" n. 2 del 15 gennaio 2004)

(Omissis)

ARTICOLO 10
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le IPAB partecipano, quali soggetti di diritto pubblico, alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge regionale secondo i principi di cui all'articolo 10 della l. 328/2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

ARTICOLO 11
(Terzo settore e altri soggetti privati)

1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le cooperative sociali;
c) gli organismi non lucrativi di utilita' sociale;
d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
e) gli organismi della cooperazione;
f) le societa' di mutuo soccorso;
g) le fondazioni;
h) gli enti di patronato;
i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.
2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono
ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonche' quello degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarieta' sociale senza scopo di lucro.

(Omissis)

ARTICOLO 13
(Servizio civico volontario delle persone anziane)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella societa', promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunita' nella quale vivono, nonche' la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualita' della vita nella comunita' medesima.
2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.
3. I comuni singoli o associati, le comunita' montane e le comunita' collinari istituiscono, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalita' di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali.
4. Il servizio civico delle persone anziane e' aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attivita' volontaria in favore di singole persone e della comunita' locale e che abbiano le professionalita' e i requisiti attitudinali necessari.
5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attivita' del servizio civico, le modalita' generali per il loro svolgimento nonche' i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio medesimo.
6. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attivita', nonche' la partecipazione delle persone anziane volontarie alla
predisposizione e verifica delle attivita' medesime.
7. Sulla base del tempo offerto alla comunita', le persone anziane che partecipano alle attivita' del servizio civico possono essere destinatarie di opportunita' culturali, formative, ricreative fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti
interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati.
8. I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la partecipazione ad esso da parte di singole persone anziane e predispongono, a tal fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva tale partecipazione.

(Omissis)

Titolo VIII – LE RISORSE FINANZIARIE E I BENI PATRIMONIALI

ARTICOLO 37
(Le risorse finanziarie per investimenti)

1. La Regione promuove la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio assistenziali e socio-sanitarie a ciclo
residenziale e semiresidenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla
normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.
2. La Giunta regionale provvede a classificare le strutture residenziali e semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. E' attribuita alla Giunta regionale la facolta' di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalita' di
adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalita'
organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo.
4. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante l'utilizzo di risorse proprie e di eventuali risorse messe a
disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati, definisce i programmi per la promozione degli interventi di realizzazione di nuove strutture, di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione, di ampliamento e straordinaria manutenzione
di strutture esistenti, di acquisto di attrezzature e arredi.
5. Nella definizione dei programmi di cui al comma 4 la Giunta regionale si ispira ai seguenti criteri:
a) analisi dei fabbisogni del territorio, al fine di procedere al riequilibrio e all'attivazione di strutture nelle aree carenti;
b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di
autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni;
c) promozione degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria;
d) realizzazione di interventi innovativi di residenzialita' temporanea, diurna, notturna e stagionale di sostegno alle famiglie, al fine di evitare la collocazione definitiva delle
persone in stato di bisogno nelle strutture residenziali.
6. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni:
a) la realizzazione degli interventi consenta la totale agibilita' e il regolare funzionamento delle strutture;
b) siano raggiunti gli standard di qualita' minimi individuati dalla normativa regionale;
c) gli interventi risultino congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale;
d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di quelle per le quali il contributo e' concesso ai fini di
risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le
modalita' individuati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, in base alla disponibilita' delle risorse finanziarie di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi degli interventi, mediante appositi bandi, indicando le finalita', i destinatari e le modalita' di finanziamento degli interventi
programmati, le tipologie degli interventi e i requisiti delle strutture realizzabili, l'entita' delle risorse disponibili e dei
contributi concedibili, le modalita' e i tempi di presentazione delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa di corredo, i criteri di valutazione degli interventi, i tipi e i livelli di progettazione richiesti, le modalita' di erogazione e le garanzie richieste ai beneficiari delle risorse, le modalita', i tempi e le procedure per l'approvazione e la realizzazione degli interventi, il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6.
8. La Regione opera, altresi', perche' si creino le condizioni necessarie per la realizzazione di strutture residenziali e
semiresidenziali con l'apporto di capitali privati.

(Omissis)

ARTICOLO 41
(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti.
2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione regionale delle politiche familiari sono i seguenti:
a) predisposizione di una politica organica ed integrata volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
b) programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di solidarieta' della famiglia, della rete parentale e delle
solidarieta' sociali;
c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie, alla cura ed educazione dei figli, al reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;
d) promozione e sostegno dell'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura e di
educazione dei figli nonche' dei rapporti di solidarieta' tra generazioni della famiglia.

(Omissis)

ARTICOLO 43
(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta')

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilita' delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attivita' familiari.
2. La Regione promuove altresi' iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano
forme di articolazione dell'attivita' lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuove e incentiva la
costituzione di banche del tempo, come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta') e di
ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle citta' con i tempi di cura della famiglia.

ARTICOLO 44
(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni persona
minore di eta', privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali.
2. La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitorialita' sulla base dei seguenti criteri:
a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni persona minore di eta';
b) riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale;
c) realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto
previsto dalla specifica normativa vigente in materia;
d) sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e di crescita;
e) valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e della solidarieta' tra i componenti della famiglia;
f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie;
g) incentivo alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento a danno dei minori e delle donne;
h) sostegno all'affidamento e all'adozione in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente;
i) individuazione delle misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori.

(Omissis)

ARTICOLO 48
(Partecipazione di enti ed associazioni di categoria)

1. La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalita' di integrazione sociale e di promozione di diritti di cittadini disabili e puo' assegnare
contributi per la loro attivita', secondo quanto previsto dalla specifica normativa regionale in materia.

(Omissis)

ARTICOLO 55
(Soppressione del controllo di legittimita' sugli atti delle IPAB)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e' soppresso il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle IPAB, di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del CORECO).

(Omissis)

ARTICOLO 57
(Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle stesse, gia' amministrate dagli Enti
Comunali di Assistenza (ECA) attraverso un Collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal comune in cui l'Ente ha sede legale.
2. In seno al predetto Collegio e' garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonche' eventuali componenti di diritto, qualora previsti nello Statuto dell'Ente.
3. Il Presidente del Collegio e' eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti.
4. Il Collegio commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del comune che lo ha nominato.

(Omissis)