Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Maggio 2005

Sentenza 01 aprile 1987, n.3932

Corte Penale di Cassazione. Quinta Sezione. Sentenza 1 aprile 1987, n. 3932: “Enti centrali della Chiesa: I.O.R. . Difetto di giurisdizione del giudice italiano”.

(Omissis)

Avverso l’ordinanza in data 13 aprile 1987 del Tribunale di Milano, confermativa del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore presso lo stesso Tribunale di Milano, in data 20 febbraio 1987.
Visti gli atti, l’ordinanza denunziata e il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Vincenzo Archidiacono,

(Omissis)

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano la nullità dell’impugnato provvedimento, con il 1° motivo, per “difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, in relazione all’art. 11 del Trattato del Laterano”; con il secondo motivo per: “improcedibilità dell’azione penale, difetto delle condizioni stabilite dagli artt. 9 c.p., conseguente nullità del mandato di cattura; con il terzo motivo per: “errata applicazione degli artt. 253 c.p.p., 110 c.p., 223, 216, 219, R.D. 16 marzo 1942, n. 267”; con il quarto motivo per: “violazione per errata applicazione dell’art. 263 ter c.p.p., in relazione agli artt. 253 e 254 bis stesso codice; con il 5° motivo per: “violazione per errata applicazione dell’art. 254, comma secondo, c.p.p.”; con il 6° motivo per: “nullità del mandato di cattura per violazione dell’art. 304 bis c.p.p., in riferimento all’art. 524 n. 3 c.p.p.”.
Il P.G. presso questa Corte chiede: “l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, nella parte relativa al diniego degli arresti domiciliari; rigetto nel resto”.
La Corte osserva: nella giurisdizione sono rigorosamente possibili solo valutazioni di giuridicità, nell’esame delle leggi che disciplinano il caso sottoposto a giudizio e non apprezzamenti di diversa natura.
Nella materia di specie, assume valenza prioritariamente decisa la questione di giurisdizione, in relazione alla prima ragione di censura proposta dai ricorrenti.
E’ dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla portata dell’art. 11 del Trattato del Laterano tra la Santa Sede e lo Stato italiano, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810.
Nella traccia delle sole valutazioni possibili in questa sede di giudizio, di nessuna rilevanza ai fini delle esigenze decisorie, è l’esame delle ragioni e delle origini storiche dell’attuale posizione della Santa Sede, nell’ambito dell’ordinamento giuridico internazionale(se, cioè quale organo supremo della c.d. “societas perfecta” Chiesa cattolica, o autonomamente; se distinta per effetto di unione personale o reale, lo Stato della Città del Vaticano, come già in passato lo Stato Pontificio).
Unico dato di valutazione determinatamente rilevante è, in materia, la sua indiscussa ed inscindibile natura di soggetto di diritto internazionale.
In tale vesta, la Santa Sede ha stipulato come Stato italiano il Trattato del Laterano.
Il richiamo all’art. 11 così testualmente e interamente recita: “Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché della conversione nei riguardi dei beni immobili.
L’indicazione di tale obbligo di non ingerenza che si traduce: “nell’esenzione di ogni ingerenza trattandosi di soggetti di diritto internazionale, non può che avere riferimento e quindi regolare le rispettive relazioni, nell’ambito delle rispettive sfere di sovranità. Nel senso che l’una sovranità (quella obbligata, cioè, dello Stato italiano, come soggetto di diritto internazionale, nella sua globale interezza, al quale è riferito e riferibile l’art. 11), in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà, funzioni, non si può invadere la sfera dell’altra nella trama di organizzazione e di azione dei suoi enti centrali. E l’operatività di tale obbligo di diritto internazionale, non può che essere riferita al territorio dello Stato italiano, perché è in esso che è esplicabile la relativa prestazione negativa, cioè la “non ingerenza” quale luogo di svolgimento della sovranità dello stesso, e non certamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano o di altri soggetti internazionali.
Conseguentemente, non trattandosi di una norma intesa a disciplinare, nell’ambito dell’ordinamento interno dello Stato italiano i rapporti fra lo stesso Stato – quale unico soggetto sovrano – e soggetti dipendenti o comunque sottoposti alle manifestazioni della sua sovranità, quali certamente non sono gli enti centrali della Chiesa cattolica, in quanto operanti in Italia.
Per obbligo di “non ingerenza” dello Stato italiano deve, quindi, intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento nell’organizzazione e nell’azione di detti enti centrali della Chiesa cattolica e, fra queste, ovviamente la giurisdizione.
La valutazione dell’obbligo di non ingerenza nei termini anzidetti risulta particolarmente convalidata dal significato storico e dal valore giuridico dell’ipotesi di esclusione, espressa in sede paritetica, cioè: “salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali”. Ipotesi di esclusione in nessun modo rilevata e commentata dalle parti, pubblica e privata, così come l’inciso finale, peraltro avente diretta e particolare valenza di conferma del generale obbligo di non ingerenza.
Sul piano del significato storico dell’ipotesi di esclusione, la partecipazione dello Stato italiano non è stata evidentemente intesa ad evitare che, mediante acquisti da parte degli enti centrali della Chiesa cattolica, libri, incontrollati ed incontrollabili, si potesse ricostruire in Italia – particolarmente in tema di acquisto di beni immobili – una situazione di “manomorta”, quella stessa situazione, cioè, retaggio economico medievale, che specifici strumenti legislativi (vedi leggi c.d. eversive) si era già combattuto dal 1870.
Sul piano del valore giuridico, se agli enti centrali della Chiesa cattolica – veri organi internazionalmente rilevanti, nei rapporti tra Santa Sede e lo Stato italiano – fosse stata, con il detto obbligo di non ingerenza, consensualmente convenuta l’esclusione dei pubblici poteri di solo contenuto amministrativo dello Stato italiano, la loro situazione sarebbe stata in concreto, poco più, poco meno, quella degli ordinari “enti ecclesiastici”, riconosciuti o comunque operanti all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, e ad esso assoggettati, salve le particolari disposizioni oggetto per essi di concordato”.
Da tale risultato logico di interpretazione, del valore giuridico del Trattato di Laterano, si ha la conferma che la valenza dell’indicato obbligo di non ingerenza, nella “comune intenzione” delle parti contraenti dovesse ovviamente riferirsi – come è normale sul piano delle relazioni pattizie tra i soggetti dell’ordinamento internazionale – a tutte le pubbliche potestà dello Stato italiano, con la sola specifica limitazione già detta.
Conclusione inducente a ritenere che la norma dell’art. 11, per la sua ragion d’essere, nella “comune intenzione” delle parti, sia stata posta a tutela dello Stato italiano, mediante la “riserva patrizia” di esercizio di una sola, specifica parte dei poteri sovrani, essendo il rispetto degli organi di rilevanza internazionale, dell’altro soggetto contraente, cioè la Santa Sede – in quanto operanti nell’ambito del territorio del soggetto obbligato – insito “ex se” nei principi internazionali consuetudinariamente riconosciuti.
Nell’evidente conclusione, per la portata dell’art. 11, del difetto di giurisdizione del giudice italiano, questione ulteriormente rilevante è la natura dell’Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.), quale cioè ente centrale della Chiesa cattolica.
Sulle valutazioni del relativo punto, i dati offerti dalla parti – pubblica e privata – sono conformemente propositivi dello I.O.R., come ente centrale della Chiesa cattolica, tanto da rendere possibile la preliminare premessa: “essere la questione pacifica”.
La parte privata ha prodotto in tale prospettiva di deduzione la sentenza emessa in data 10 giugno 1987 dal Tribunale di prima istanza, dello Stato della Città del Vaticano, negativa della concessione dell’estradizione degli attuali ricorrenti, nella quale, previa elencazione di una serie di dati (quali: l’istituto è nato – per effetto di Chirografo del 27 giugno 1942 – dalla trasformazione della precedente “Amministrazione delle opere di religione”, affidata ad una Commissione, per lo scopo di custodia ed amministrazione dei capitali destinati ad opere di religione e di cristiana pietà; l’istituto – come recitano il Regolamento 1° luglio 944” e la “Cost. Ap. Regimini Ecclesiae” in data 15 agosto 1967, n. 12 – ha personalità giuridica, e gli è attribuita piena autonomia patrimoniale rispetto agli ordinari uffici di amministrazione della Santa Sede; l’istituto svolge un compito sotto la propria responsabilità, relativo alla Chiesa universale) si conclude definendo l’I.O.R. quale ente centrale della Chiesa cattolica.
Nella stessa linea di decisione è, con altrettanta evidenza, la tesi proposta dal P.G., di modo che la valutazione esprimibile in questa sede di giudizio, avendo ad oggetto la qualificazione di un ente facente parte dell’ordinamento giuridico estero, non potrebbe procedere sul “pacifico” binario costituito dai mezzi di cognizione offerti dalle parti, pubblica e privata.
Sul punto, anzi, in prospettiva di valenza preclusiva, si pone la deduzione formulata dal P.G., in termini di interpretazione dei principi regolanti le relazioni fra soggetti internazionale, nel senso che: “a fronte di una espressa volontà della Santa Sede, che tale considera l’istituto, destinatario di una specifica ed attenta regolamentazione, non può certo lo Stato italiano pretendere di attribuirgli una diversa collocazione, svilendo i criteri organizzativi ed amministrativo stabiliti dal “Governo della Chiesa”.
Ma, la questione è tale che la sua soluzione (certamente non svolgibile in virtù del principio “iura novit curia”, correlata per il giudice, alle sole norme dell’ordinamento interno) trova in questa sede nella traccia delle deduzioni proposte dalle parti, definitivo, limpido risultato confermativo di giudizio, nei comuni principi “iuris gentium”, propri cioè di tutti gli ordinamenti giuridici dei soggetti internazionali, in base ai quali è da ritenere nella specie “ente centrale”, cioè costituzionalmente rilevanti nell’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, quello avente: personalità giuridica; autonomia patrimoniale; competenza funzionale universale, cioè estesa a tutto l’ordinamento per il raggiungimento dello scopo ad esso connaturalmente essenziale; collocazione al centro territorialmente proprio dell’universalità.
Una volta ritenuto nella specie essere l’I.O.R. un ente centrale della Chiesa cattolica, risulta ulteriormente, dalla lettura del mandato di cattura, emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, in data 20 febbraio 1987, che i ricorrenti P.M., L.M. e P.D.S., hanno commesso i fatti, di cui alle contestate imputazioni, non in persona propris, cioè come privati individui, ma nella veste – quali organi o rappresentanti – di “dirigenti ed amministratori” del detto I.O.R., Istituto per le Opere di Religione.
Di modo che la questione giuridica, immediatamente rilevante, risulta essere quella negativa della funzione giurisdizionale.
Né può essere dato alcun peso di significato giuridico alle deduzioni svolte dal P.G., circa gli effetti pratici derivabili dall’indicata valutazione della portata dell’art. 11 del Trattato del Laterano (nel senso, cioè, che renderebbe possibile la lesione di norme penali dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano), dato che i detti effetti potrebbero soltanto costituire la causa, il motivo o la ragione, nella sede internazionale delle relazioni fra lo Stato italiano e la Santa Sede, di denunzia del detto trattato, in termini di proposizione della correlativa questione politica, anche al solo fine di delimitarne oggettivamente l’attuale estensione.
Effetti pratici e conseguenti ipotesi che, nelle correlate ragioni propositive, sfuggono in maniera radicalmente assoluta alla cognizione di questa Corte, che ha solo il compito di imporre il rispetto delle leggi attualmente esistenti nell’ordinamento giuridico dello Stato.
Visti l’art. 11 del Trattato del Laterano, la legge 27 maggio 1929 n. 810, gli artt. 3 c.p., 531 c.p.p., conclude come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza in data 13 aprile 1987 del Tribunale di Milano, nonché il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore presso lo stesso Tribunale di Milano, in data 20 febbraio 1987, nei confronti di M.P., M.L. e D.S.P.

Il Presidente
Guido Pennacchia
Il Consigliere estensore
Vincenzo Archidiacono