Legge regionale 21 marzo 2003, n.7
Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7:
“Disciplina del settore fieristico”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 13 del 26 marzo 2003)
(Omissis)
ARTICOLO 3
(Esclusioni)
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
e) le attivita’ di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;
g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalita’ di vendita o di mercato;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Fiere, Esposizioni, Collezionismo, Sagre, Celebrazioni di culto, Beni culturali, Beni, Manifestazioni culturali, Servizi, Arte, Tradizioni
Natura:
Legge regionale