Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Maggio 2005

Legge regionale 22 dicembre 2003, n.24

Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24:
“Sistema museale regionale — Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 54 del 24 dicembre 2003, Supplemento Ordinario n. 2)

TITOLO I
(Norme generali)

(Omissis)

ARTICOLO 3
(Partecipazione al Sistema museale dell’Umbria)

1. I soggetti pubblici, ecclesiastici e privati titolari di musei, di raccolte e di altre strutture, che intendano aderire al Sistema museale dell’Umbria, presentano apposita istanza.
2. La Giunta regionale delibera sulle istanze di ammissione al Sistema museale dell’Umbria, valutandone preventivamente l’interesse ai fini della fruizione pubblica.
3. Per i musei, le raccolte e le altre strutture di soggetti pubblici, l’ammissione prevede un programma per il conseguimento e il mantenimento degli standard di cui all’articolo 6, comma 1, lettere f), g), h), definito sulla base di un accordo tra i soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Per i musei, le raccolte e le altre strutture di proprietà ecclesiastica e privata, l’ammissione prevede un programma negoziato.
5. La Giunta regionale, qualora accerti la mancata o insufficiente attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti, invita il soggetto interessato a mettersi in regola entro un termine prefissato. Ove questi non provveda in tempo utile, la Giunta regionale recede dall’accordo con conseguente esclusione dal Sistema museale dell’Umbria.

ARTICOLO 4
(Osservatorio tecnico scientifico)

1. È istituito l’Osservatorio tecnico scientifico del Sistema museale dell’Umbria, composto dal dirigente del competente servizio della Giunta regionale, che lo presiede, da quattro dipendenti degli enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie, da un rappresentante della Conferenza episcopale umbra, da un rappresentante designato congiuntamente dai musei di proprietà privata che partecipano al Sistema, da due esperti nelle discipline attinenti alla presente legge designati uno dalla Giunta regionale e uno dalla Soprintendenza regionale. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale con particolare riguardo alla individuazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di interesse regionale, al Piano regionale di cui all’articolo 8, alla vigilanza sulla qualità culturale e scientifica del Sistema museale dell’Umbria.

ARTICOLO 5
(Patrimonio ecclesiastico)

1. Ogni misura di salvaguardia, gestione, valorizzazione e promozione di beni culturali inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture di proprietà di enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, deve essere compatibile con la loro destinazione alla pubblica fruizione e all’uso di culto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e con particolare riguardo ai profili professionali degli addetti ai musei, alla produzione di pubblicazioni e di altro materiale di informazione del pubblico, alle attività e ai servizi di carattere didattico, la Giunta regionale e la Conferenza episcopale umbra concordano le modalità per la consultazione permanente, tenuto conto della peculiarità della rete dei musei ecclesiastici.

TITOLO II
(Funzioni)

ARTICOLO 6
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione;
b) concorso con lo Stato, mediante forme di intesa e coordinamento, nella materia della tutela dei beni culturali ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione;
c) censimento, inventariazione, catalogazione, documentazione dei beni culturali e sviluppo delle relative banche dati regionali, anche di intesa e in concorso con gli enti locali e i soggetti titolari di musei, di raccolte e di altre strutture di proprietà ecclesiastica e privata, secondo le metodologie definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni;
d) autorizzazione di cui all’articolo 102, comma 7 ed espressione dei pareri di cui all’articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) cooperazione nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge dello Stato in ordine alla tutela, con il Ministero per i Beni e le attività culturali e i titolari dei beni mobili di proprietà degli enti locali e di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nelle raccolte e nelle altre strutture degli enti locali e di interesse locale, sottoposti a vincolo di tutela o destinatari di appositi contributi finanziari della Regione;
f) determinazione, in armonia con le disposizioni del decreto ministeriale 10 maggio 2001 e con il Piano regionale di cui all’articolo 8, dei contenuti fondamentali da recepire negli statuti e regolamenti dei musei pubblici del Sistema museale dell’Umbria;
g) determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell’esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica;
h) determinazione delle linee guida per i profili professionali, i percorsi formativi e le modalità di accreditamento del personale da impiegare nei musei e nelle altre strutture di proprietà pubblica, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 149, comma 4, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998, in armonia con il D.M. 10 maggio 2001 e con il Piano regionale di cui all’articolo 8.
2. La Regione esercita le funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 490/1999, dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal titolo IV, capo V del D.Lgs. n. 112/1998.

(Omissis)

TITOLO III
(Programmazione)

ARTICOLO 8
(Piano regionale per il Sistema museale dell’Umbria)

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del documento annuale di programmazione – DAP, di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale per il Sistema museale dell’Umbria.
2. Il Piano regionale ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.
3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi e i criteri per lo sviluppo del Sistema museale dell’Umbria ed in particolare:
a) i livelli minimi delle dotazioni e delle prestazioni per i musei, per le raccolte e per le altre strutture di proprietà pubblica;
b) le forme di cooperazione strutturale e funzionale, da attuarsi d’intesa con gli enti locali e con altri soggetti pubblici ecclesiastici e privati aderenti al Sistema museale dell’Umbria, al fine dello sviluppo dello stesso e della attuazione delle previsioni programmatiche;
c) i criteri per la determinazione dei profili professionali, dei percorsi formativi e delle modalità di accreditamento del personale da impiegare nei musei e nelle altre strutture di proprietà pubblica aderenti al Sistema museale dell’Umbria, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 149, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 112/1998 e in armonia con il D.M. 10 maggio 2001;
d) i parametri minimi di economicità da conseguire, anche mediante l’esercizio associato di funzioni, nello svolgimento delle attività inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture, ai fini dell’assegnazione in via prioritaria dei contributi;
e) la indicazione dei servizi di utilità comune da istituire in ambito subregionale, regionale e interregionale;
f) i criteri relativi alla promozione e organizzazione delle attività didattiche, culturali, scientifiche e promozionali da realizzare nell’ambito del Sistema museale dell’Umbria, con indicazione di quelle riservate alla Regione e di quelle da realizzare in collaborazione con i sistemi turistici locali e con l’Agenzia di promozione turistica di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, per quanto concerne la promozione a fini turistici;
g) i fabbisogni finanziari e strumentali e le connesse risorse per il conseguimento degli obiettivi della programmazione;
h) i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali previsti dall’articolo 12;
i) le forme di sostegno per i musei, le raccolte e le altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata non aderenti al Sistema museale dell’Umbria.
4. Il Piano regionale per il Sistema museale dell’Umbria è attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 9
(Attivazione del Sistema museale dell’Umbria)

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della L.r. n. 13/2000, la Giunta regionale, ai fini dell’attuazione del Piano regionale per il Sistema museale dell’Umbria e dei connessi programmi annuali, utilizza, di norma, gli strumenti della programmazione negoziata. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, la Giunta regionale stipula accordi di programma o altri atti negoziali con i soggetti pubblici, ecclesiastici e privati, singoli o associati, titolari di musei, di raccolte e di altre strutture d’interesse regionale nel rispetto della loro autonomia organizzatoria e contrattuale, anche in materia di lavoro.

ARTICOLO 10
(Musei e raccolte di proprietà pubblica ecclesiastica e privata non aderenti al Sistema museale dell’Umbria)

1. Ai sensi del comma 3, lettera i) dell’articolo 8, la Regione, avvalendosi delle forme di intervento previste dall’articolo 12, comma 1, lettera a) limitatamente alla catalogazione e alle lettere f), g), h), sostiene la conservazione delle raccolte e il funzionamento dei musei e delle altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata non aderenti al Sistema museale dell’Umbria.

ARTICOLO 11
(Partecipazione)

1. La partecipazione istituzionale e sociale alla elaborazione del Piano regionale di cui all’articolo 8 si svolge ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della L.r. n. 13/2000, nell’ambito delle azioni strategiche e secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con le parti sociali. Al tavolo di concertazione sono invitati a partecipare rappresentanti dei soggetti titolari di musei, di raccolte e di altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata aderenti al Sistema museale dell’Umbria.
2. Ai fini della elaborazione dei programmi annuali, la Giunta regionale indice incontri con i soggetti di cui al comma 1.

(Omissis)