Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2005

Legge regionale 08 ottobre 2002, n.26

Legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26: “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 41 del 11 ottobre 2002, Supplemento Ordinario n. 1)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all’economia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;
b) l’equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;
d) l’incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche mediante l’utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonchè dell’esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all’educazione fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, così come identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori), per l’organizzazione di attività sportive, amatoriali e dilettantistiche;
f) l’incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, l’organizzazione di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e l’incentivazione alla diffusione dell’attività giovanile attraverso programmi televisivi regionali;
i) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell’Unione Europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell’arco alpino, nonché da Paesi dell’UE, anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine di attrarre il contributo dell’imprenditoria in favore della scuola e delle società ed associazioni sportive;
m) l’incentivazione di iniziative che promuovano nel contempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità dell’individuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge.

(Omissis)

ARTICOLO 4
(Programmazione ed interventi regionali)

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attività sportive, in particolare individuando:
a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dell’obbligo;
c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività sportive;
d) le modalità d’intervento in relazione alle strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi- bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e l’organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla Conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell’impiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali e territoriali d’intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per l’assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dell’impiantistica sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonchè le scadenze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Osservatorio delle attività sportive)

1. E’ istituito nell’ambito della direzione generale regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), l’Osservatorio delle attività sportive in Lombardia.
2. L’Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l’aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.

(Omissis)

TITOLO III – INTERVENTI E PROMOZIONI

ARTICOLO 11
(Interventi per la promozione dello sport)

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 e sulla base di quanto contenuto nel piano-programma di cui all’articolo 4, comma 2, organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici interventi finanziari, le seguenti iniziative:
a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni divulgativi della cultura e dei valori dello sport, comprese le problematiche per lo sport dei diversamente abili;
b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni riguardanti attività sportive di minore notorietà, anche mediante la stipula di convenzioni;
c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti diversamente abili, i giovani della scuola primaria e gli anziani;
d) campagne promozionali finalizzate a favorire l’organizzazione di grandi eventi sportivi in Lombardia, con particolare attenzione per le attività sportive organizzate nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
e) accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con gli enti ed i comitati organizzatori di grandi eventi per realizzare iniziative riservate ai giovani, agli anziani, ai disabili o ad altra categoria di praticanti;
f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività e programmi europei ed internazionali, scambi di esperienze e collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell’arco alpino “Arge-Alp”, “Alpe-Adria” e “4 motori per l’Europa”;
g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate da enti di promozione sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche, da società senza scopo di lucro, da circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile e dagli oratori;
h) attività organizzate da altri centri e istituti socio sanitari che, attraverso il recupero riabilitativo, promuovano l’avvio alla pratica sportiva;
i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate all’incentivazione di iniziative in materia sportiva e di aggregazione giovanile.

(Omissis)