Legge regionale 04 febbraio 2000, n.9
Legge regionale 4 febbraio 2000, n. 9:
“Modifica all’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14, ad oggetto: “Grande Giubileo del 2000 —Snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative””.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 3 del 16 febbraio 2000)
ARTICOLO 1
(Sostituzione del testo dell’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14)
1. Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14, è così sostituito:
“1. La presente legge resta in vigore sino al 31 ottobre 1999. Le opere relative a concessioni rilasciate a norma della presente legge dovranno essere completate e rese pienamente funzionali entro il 31 maggio 2000”.
ARTICOLO 2
(Varianti in corso d’opera)
1. Nei casi in cui – per rendere pienamente funzionali le opere oggetto di concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 14/1998 – si rendano necessarie varianti in corso d’opera, le relative approvazioni da parte dei competenti Consigli comunali possono essere adottate entro e non oltre il 31 marzo 2000.
ARTICOLO 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Autore:
Regione Molise
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Giubileo, Opere pubbliche, Procedure urbanistiche, Procedure amministrative
Natura:
Legge regionale