Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Ottobre 2007

Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490

Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’art.1 comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

(Da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 17 del 22 gennaio 1998)

(omissis)

Articolo 69
(Norme concernenti i cappellani militari)

1. La tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente annessa alla legge 1° giugno 1961, n.512, modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873, è così sostituita:
a) Terzi cappellani militari capi: n.9;
b) Secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti n.190.

2. Le modalità di avanzamento ed il numero di promozioni annuali dei cappellani militari sono indicati nell’annessa tabella 7.

3. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito il ruolo ad esaurimento dei cappellani militari. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti nel ruolo ad esaurimento.

4. Nel limite delle vacanze esistenti nell’organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 3 sono immessi annualmente in servizio permanente, qualora abbiano svolto almeno 2 anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell’Ordinario Militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente di cui alla parte IV della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni.

5. Il limite di età per la cessazione del servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 3 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 1° giugno 1961, n. 512.

6. Al comma II dell’articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, le parole: “ai gradi di generale di brigata” sono sostituite dalle seguenti: “al grado di maggior generale” e le parole: “al grado di tenente colonnello” sono sostituite dalle seguenti: “al grado di brigadier generale”.

7. Al comma I dell’articolo 15 della legge 1° giugno 1961, n. 512, dopo le parole: “dai seguenti gradi:” sono aggiunte le seguenti: “terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello”.

8. Al comma I dell’articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, le parole: “un anno” e “40° anno di età” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “almeno 2 anni” e “50° anno di età” e dopo lo stesso comma 1 è aggiunto il seguente:
“la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione per l’ordinazione sacerdotale presso il relativo Istituto, abbiano svolto almeno dua anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario Militare e non abbiano compiuto il 50° anno di età”.

9. Dopo il comma I dell’articolo 65 della legge 1° giugno 1961, n. 512 è aggiunto il seguente:
“i cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell’articolo 28, qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario Militare, cessano definitivamente dal servizio.”.

10. Fermo restando l’organico fissato dall’articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario Generale Militare e di Ispettore all’atto della nomina dell’Ordinario Militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario Generale Militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze Armate.

10 bis. (*)
In fase di prima applicazione e fino al 3 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell’aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianità di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.

(*) Comma inserito dall’art. 29 del D.Lgs.28 giugno 2000, n. 216 “Disposizioni correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78”.

Autore: Governo
Nazione: Italia
Parole chiave: Cappellani militari, Forze armate
Natura: Decreto legislativo