Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto ministeriale 14 dicembre 2001

Ministero per i beni e le attività culturali
Decreto 14 dicembre 2001: Modalità e criteri per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5 della legge 23 febbraio 2001 n. 29 recante “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 93 del 20 Aprile 2002)

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività
culturali”;

Visto l’art. 5 della predetta legge che al primo comma autorizza la spesa di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 200l, 2002 e 2003 per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari e di fissare modalità e criteri per l’erogazione dei contributi;

Decreta:

Art. l

La spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 è destinata a finanziare iniziative e progetti presentati dalle biblioteche ecclesiastiche relativi al potenziamento delle strutture e alla valorizzazione del patrimonio librario.

Le iniziative dovranno privilegiare:
a) interventi di omogeneizzazione delle strutture per la futura compatibilità dei sistemi di raccordo con SBN;
b) valorizzazione e pubblica fruibilità del patrimonio librario.

Art.2

In sede di prima applicazione, per l’anno 2001 saranno finanziati i progetti relativi ai fondi abbaziali depositati presso le biblioteche annesse ai monumenti nazionali.

Per i successivi anni 2002 e 2003 potranno accedere ai finanziamenti le biblioteche ecclesiastiche in possesso dei seguenti requisiti:
– apertura alla pubblica consultazione, garantita per un determinato numero di ore e di giorni a settimana;
– possesso di un regolamento interno.

Art. 3

1. Il piano di ripartizione della spesa autorizzata verrà elaborato, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente costituito ai sensi dell’ art. 7 dell’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della conferenza episcopale italiana, sulla base delle richieste pervenute e delle accertate esigenze volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata legge.

2. Le richieste, firmate dal legale rappresentante, dovranno pervenire presso la sede della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati 4 – 00197 Roma, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate da una relazione tecnica sul progetto, completa di un preventivo di spesa, e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il Ministro: Urbani