Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Schema di decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1997

Ministero dell’interno – Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali: “Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante: “Regolamento dei criteri e delle procedure per la destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222″”, 27 giugno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, in data ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento:

CAPO I Criteri per la destinazione dell’otto per mille a diretta gestione statale

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

2. Il presente regolamento attiene esclusivamente alla ripartizione delle disponibilità derivanti dalla quota dell’otto per mille, ferme restando le norme nazionali e comunitarie relative alla scelta dei soggetti esecutori degli interventi da realizzare con l’utilizzazione di detta disponibilità.

ART. 2 (Interventi ammessi)

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti al finanziamento di studi e alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo dello sviluppo economico e dell’autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all’attività di prevenzione delle calamità stesse e di limitazione dei possibili effetti, alla realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al loro ripristino, se danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, incendi o movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

5. Gli interventi per la conservazione dei beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.

6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando, per la loro eccezionalità o per la loro entità o, comunque, per altra loro specifica caratterizzazione, non rientrano nell’ordinaria programmazione e nella relativa destinazione delle occorrenti risorse finanziarie.

ART. 3 (Requisiti soggettivi)

1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private. E’ in ogni caso escluso il fine di lucro.

2. Per l’ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna per delitti a pena detentiva, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena detentiva concordata, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) non essere stati sottoposti a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali per insolvenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere sottoposti a procedimenti in corso ai sensi della lettera b);

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

e) non essere incorsi nella revoca della concessione di quote dell’otto per mille;
f) avere adeguate capacità finanziarie e tecniche.

3. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, l’oggetto dell’intervento deve essere compreso nelle finalità statutarie o nell’oggetto sociale, definiti in modo sufficientemente specifico; il soggetto deve essere costituito ed effettivamente operante da almeno tre anni; i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell’intervento.

ART. 4 (Requisiti oggettivi)

1. L’intervento deve presentare le caratteristiche di cui all’articolo 2, deve consentire il completamento dell’iniziativa o quanto meno l’attuazione di una parte funzionale della stessa, deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

ART. 5 (Priorità)

1. Nella destinazione delle risorse derivanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell’articolo 2, è data preferenza agli interventi finanziati, in misura non inferiore alla metà, con fondi propri del richiedente o con Fondi dell’Unione europea, nonché agli interventi che concludono l’iniziativa.

CAPO II

Procedura per la destinazione dell’otto per mille

ART. 6 (Termini di presentazione delle domande)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rende nota entro il 31 maggio di ogni anno, mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la quota dell’otto per mille destinata alla diretta gestione statale e la parte di detta quota che è riservata ai soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Nell’avviso sono, altresì, indicati i documenti da allegare ai sensi dell’articolo 7.

2. Le domande di attribuzione della quota di cui al comma 1 devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al medesimo comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ove la domanda sia presentata a diversa amministrazione pubblica, quest’ultima provvede a trasmetterla d’ufficio, senza indugio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 7 (Contenuto delle domande e documentazione)

1. La domanda di cui al comma 2 dell’articolo 6 deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione particolareggiata dell’intervento che si intende realizzare e degli obiettivi che vi si ricollegano;

b) modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione dell’intervento;

c) risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento, eventualmente distinte per parti funzionali e fasi di attuazione.

2. Alla domanda presentata dai soggetti indicati nel comma 2 dell’articolo 3 deve essere allegata la documentazione attestante:

a)l’assenza degli impedimenti di cui al comma 2, lettere da a) ad e), dell’articolo 3; può essere prodotta a tale fine una dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente; con riferimento agli obblighi tributari e assicurativi deve inoltre essere prodotta copia dell’ultima dichiarazione resa ai competenti uffici;

b) il possesso della capacità tecnica; rilevano, a tale fine, le iniziative assunte nello stesso o analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell’intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;

c) il possesso della capacità economica e finanziaria, attraverso dichiarazioni bancarie o impegno, da parte di ente bancario o assicurativo, alla prestazione di idonea garanzia, secondo quanto precisato nell’avviso di cui all’articolo 6.

3. Alla domanda dei soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, enti pubblici e persone fisiche deve essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

ART. 8 (Istruttoria)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricevuta la domanda di cui all’articolo 6, comma 2, provvede ad istruirla, richiedendo l’avviso delle amministrazioni competenti in materia e, per gli aspetti finanziari, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere l’integrazione delle domande e della documentazione allegata, nonché la produzione di ulteriori elementi conoscitivi necessari a valutare l’intervento. Detti elementi devono essere prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, decorsi i quali l’amministrazione procede allo stato degli atti.

ART. 9 (Determinazione preliminare e finale)

1. All’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 8, il Presidente del Consiglio dei Ministri redige lo schema di decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale e lo sottopone alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 luglio di ogni anno per

il parere.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti o decorso il termine di quaranta giorni dalla data di comunicazione a queste ultime dello schema a cui al comma 1, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 10 (Erogazione dei fondi e verifica dei risultati)

1. I fondi dell’otto per mille sono erogati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di stati di avanzamento trimestrali e finale, previa verifica da parte della competente amministrazione della rispondenza dell’esecuzione al progetto. Possono essere erogate anticipazioni, in misura non superiore al 50 per cento, in considerazione della capacità finanziaria di cui All’Articolo 3, comma 2, lettera f), o della prestazione di idonea garanzia.

2. Le amministrazioni competenti verificano e riferiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell’otto per mille.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 20 maggio 1985, n.222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, ha introdotto, in seguito all’Accordo di modifica del Concordato del 18 febbraio 1984, un nuovo sistema di sostentamento del clero (art. 46) e di finanziamento degli scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa (art.47).

In particolare, l’art. 47 ha stabilito che “una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica

Le destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse”.

L’art. 48 specifica che tali quote sono utilizzate: “dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo”.

Per quanto concerne la quota destinata allo Stato, il regolamento di esecuzione della legge n.222 del 1985, approvato con DER 13 febbraio 1987, n.33, stabilisce, all’art. 23, che la quota dell’otto per mille e utilizzata dallo Stato a norma dell’art. 48 della legge, secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

Il confronto svoltosi in quest’ultima sede parlamentare e l’esigenza di conformarsi ai generali principi che presiedono alla concessione di contributi pubblici, comunque denominati, rendono opportuno individuare con più chiarezza soggetti, termini e modalità del relativo procedimento, sviluppando inoltre, sulla base dell’esperienza fino ad ora maturata, indicazioni – criteri e priorità – cui attenersi nella ripartizione della quota a diretta gestione statale.

A questa finalità tende l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n.664, che affida ad un regolamento governativo la determinazione dei criteri e procedure per l’utilizzo dello stanziamento del capitolo su cui confluisce la quota dell’otto per mille a diretta gestione statale.

Il regolamento in esame adempie la richiamata previsione legislativa disciplinando criteri e procedure di utilizzo delle predette risorse.

Venendo ora al commento delle singole disposizioni, si osserva quanto segue:

L’art. 1 dopo aver individuato l’ambito di applicazione del regolamento precisa che le modalità di scelta del destinatario di quota dell’otto per mille, pur ispirandosi a criteri di selezione comparativa, non esentano il destinatario medesimo, ove quest’ultimo vi sia tenuto sulla base della vigente normativa, dall’obbligo di affidare lavori, forniture e servizi sulla base delle risorse cosi ottenute con l’applicazione delle norme nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici.

L’art. 2 precisa quali sono gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille. Vengono cosi esplicitati i dati già contenuti nella fattispecie legislativa, sulla base della comune accezione dei termini ivi impiegati, nonchè dell’esperienza maturata negli anni passati e di alcuni rilievi che sono stati mossi in sede parlamentare sulla destinazione di dette risorse.

Cosi, per esempio, gli interventi per fame nel mondo sono individuati non solo nella assistenza urgente alle popolazioni con l’invio di viveri, ma anche nelle iniziative che sono rivolte a creare nei Paesi in via di sviluppo condizioni di autosufficienza.

Ed ancora, quanto alle calamita naturali, si prendono in considerazione anche gli interventi di prevenzione delle calamita stesse.

Il comma 6 inoltre precisa il significato del carattere di straordinarietà che detti interventi debbono possedere a norma del citato art 48 della legge n. 222 del 1985. A questo fine si è fatto riferimento o al carattere eccezionale, e quindi assolutamente imprevedibile, dell’evento che causa la necessità di erogazione della somma o anche all’estraneità dello stesso alla ordinaria programmazione degli interventi e delle relative risorse.

L’art. 3 riguarda i requisiti soggettivi, per i quali e stata data una indicazione molto ampia, comprensiva di soggetti pubblici e privati.

Il comma 2 individua e specifica meglio i requisiti soggettivi dei destinatari diversi dalle pubbliche amministrazioni, prevedendo quali cause impeditive, le condanne penali per delitti, i procedimenti di insolvenza, l’inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi, la revoca della concessione di quota dell’otto per mille, l’assenza di adeguate capacità finanziarie e tecniche rapportate al tipo di intervento previsto.

L’art.4. con riferimento ai requisiti oggettivi richiede che l’intervento si presenti come in sè compiuto e che il relativo progetto sia definito in tutti gli aspetti tecnici, funzionali e finanziari.

Tra gli interventi astrattamente ammissibili, I’art.5 prevede dei criteri di preferenza, ravvisati sostanzialmente nella capacità dell’intervento di coinvolgere anche altre risorse finanziarie in compartecipazione con quelle statali, specie se del richiedente, ciò che è garanzia di impegno nel perseguimento dell’obiettivo, o di fondi comunitari, in funzione di “tiraggio” di risorse che altrimenti potrebbero andare perdute.

Il Capo II (artt. da 6 a 10) descrive il procedimento di presentazione delle domande, il contenuto delle stesse, l’istruttoria amministrativa e tecnica, I’assunzione del parere delle Commissioni parlamentari, la determinazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’erogazione dei fondi e la verifica dei risultati.

E’ prevista altresì la possibilità di una anticipazione, in considerazione della particolare finalità che gli interventi in questione, per definizione, sono rivolti a realizzare.