Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Dicembre 2005

Decreto legge 30 settembre 2005, n.203

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203: “Misure urgenti di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, coordinato con la con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 281 del 2 dicembre 2005).

(omissis)

Titolo IV
PREVIDENZA E SANITA’ ULTERIORI INTERVENTI

(omissis)

Art. 11-quinquies.
Dismissione di immobili

(omissis)

Riferimenti normativi:

(omissis)

– Si riporta il testo degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

(omissis)

«Art. 54 (Beni inalienabili).
– 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
(omissis)
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’art. 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo art. 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’art. 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».

(omissis)

Art. 11-quaterdecies.
Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l’occupazione.

(omissis)

Riferimenti normativi:

(omissis)

– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).

1. A decorrere dal l° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l’anno 2004, l’entità dell’agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresi’ alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d’arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. A decorrere dall’anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell’anno precedente.».

(omissis)