Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Dicembre 2005

Direttiva 13 ottobre 2005

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Direttiva 13 ottobre 2005: “Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art.12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2005.”

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 249 del 25 ottobre 2005)

Premessa

L’ art.12, comma 1, lettera d), della legge n.266 dell’11 agosto 1991 prevede la possibilità per l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Organismi locali di governo, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l’applicazione di avanzate metodologie di intervento.
In tale contesto la Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali, tenuto conto di quanto previsto nell’art.12 della legge 7 Agosto 1990 n.241,
§ stabilisce di seguito i requisiti soggettivi richiesti alle associazioni proponenti;
§ stabilisce i requisiti oggettivi richiesti per la presentazione di progetti sperimentali per l’anno 2005;
§ definisce le priorità e i criteri di valutazione a cui l’Osservatorio farà riferimento nella selezione dei progetti presentati.

1. Requisiti soggettivi

Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, e risultino regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.
I progetti possono essere presentati:
1) da singole associazioni di volontariato;
2) da più organizzazioni di volontariato congiuntamente.
Ciascuna organizzazione non può presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, più di un progetto.
In caso di collaborazioni con enti locali la responsabilità del progetto attiene comunque all’associazione proponente.
Nella ipotesi di cui al punto 2):
§ qualora il progetto proposto venga ammesso a finanziamento, dovrà essere indicata l’associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici devono conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale.
I progetti dovranno essere realizzati direttamente dalle organizzazioni proponenti.
Per la realizzazione dei progetti finanziati con la presente Direttiva non sono, quindi, ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo nei casi di attività ritenute essenziali, non realizzabili dall’associazione proponente per mancanza di risorse interne, e previa esplicita autorizzazione formale da parte della Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali.

2. Requisiti oggettivi e priorità

2.1 Ambiti operativi e durata

Per l’anno 2005 i progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, possibilmente con il coinvolgimento degli enti locali per favorire l’introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
I progetti dovranno possedere una o più delle seguenti caratteristiche:
1. Innovatività, con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento, e alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
2. Interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali;
3. Creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.
Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell’ambito della descrizione del progetto.
Sarà data priorità ai progetti concernenti:
1. nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
2. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
3. promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.
In attuazione di quanto disposto dall’art.13 della legge n.266/91, non saranno presi in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n.49/87;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile;
c) progetti aventi per oggetto iniziative di informatizzazione comportanti acquisto di hardware e software presentati da associazioni che, nei due anni precedenti, hanno avuto finanziamenti per analoghi progetti.
Le iniziative proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi.

2.2 Indicazioni relative ai costi

Le disponibilità finanziarie relative all’anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa € 1.000.000,00.
Tuttavia, una più precisa determinazione dell’ammontare del finanziamento sarà possibile soltanto all’esito delle procedure, tutt’ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero: http://www.welfare.gov.it/ costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.
I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente direttiva.
Il costo complessivo di ciascun progetto per il quale si chiede il contributo finanziario, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’ammontare complessivo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00).
In ogni caso l’organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore ad almeno 20% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all’attività svolta dall’organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico impegno deve essere indicato nella domanda di finanziamento e deve essere riprodotto nel Piano economico, costituendo un requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell’organizzazione di sostenere l’impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
Il costo previsto per le spese di progettazione non deve superare il 4% del costo complessivo del progetto.
I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell’ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori, consulenti, rimborso spese per il personale volontario e non volontario).
Le spese per attrezzature, materiale didattico e materiale di consumo devono essere contenuti entro l’importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.
Ai fini del monitoraggio sugli stadi di avanzamento delle attività e sulla gestione finanziaria del progetto si richiede l’adozione di una codificazione contabile appropriata, identificativa delle movimentazioni economico-finanziarie inerenti il progetto.
Il legale rappresentante dell’associazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell’associazione capofila dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la non concorrenza di altri fondi pubblici (statali, regionali o di enti locali), ovvero, nei casi di soggetti privati, le modalità di partecipazione al progetto e l’impegno finanziario assunto dal soggetto erogante un eventuale co-finanziamento.
Rimangono comunque esclusi dai costi finanziari del progetto:
§ attività promozionali non direttamente inerenti il progetto;
§ le spese per l’ordinario funzionamento e la gestione dell’associazione;
§ l’organizzazione di seminari e convegni non attinenti il progetto;
§ ogni altro tipo di spesa non finalizzata alla realizzazione del progetto.
I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al finanziamento richiesto dall’organizzazione proponente.

3. Presentazione dei progetti

3.1 Modalità di presentazione

La domanda di contributo finanziario di cui alla presente direttiva deve essere compilata in video-scrittura o in carattere stampatello, su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato (Allegato 1) e deve essere corredata da un elaborato progettuale (Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3).
La domanda di contributo finanziario, recante sulla busta la dizione “Progetto Sperimentale volontariato direttiva 2005”, deve essere indirizzata e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Direzione generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato – Via Fornovo n. 8 – Palazzina C – 00192 – Roma. Le domande spedite saranno accettate solo se pervenute entro e non oltre il termine di 25 giorni dalla pubblicazione della presente Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso il predetto indirizzo. Il predetto termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. A tale scopo sarà cura del legale rappresentante accertarsi dell’avvenuta ricezione da parte del competente ufficio.
La domanda di contributo finanziario può essere, altresì, presentata a mano presso la Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine di 25 giorni. Per la presentazione diretta delle domande di contributo finanziario l’ufficio competente sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dall’ ufficio postale accettante e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dal competente ufficio con l’indicazione della data e dell’ ora di consegna.
Questo Ministero si intende esonerato da ogni responsabilità inerente gli eventuali ritardi di recapito nell’ invio della domanda, anche se dovuti a forza maggiore.
A pena di inammissibilità, la domanda dovrà:
1. essere presentata da parte di un’organizzazione che abbia i requisiti soggettivi precedentemente esposti;
2. essere redatta e compilata correttamente secondo lo schema di cui all’Allegato 1 della presente direttiva e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci;
3. essere corredata dal progetto per cui si chiede il contributo (che risponda ai requisiti oggettivi precedentemente esposti, redatto, in formato cartaceo ed elettronico, sulla base del formulario di cui all’Allegato 2 comprensivo del piano economico di cui all’Allegato 3, unitamente ad una dichiarazione di autenticità e veridicità delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale rappresentante;
4. contenere copia conforme dell’atto costitutivo dell’associazione e dello statuto, comprensivi di eventuali integrazioni (redatti conformemente al disposto del comma 3, art.3, della legge n.266/1991) e copia conforme dell’atto di iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art.6 della legge 266/1991 o dichiarazione resa dal legale rappresentante da cui risulti l’avvenuta iscrizione nel Registro Generale del Volontariato nella regione e/o provincia ove ha sede l’associazione, unitamente alla dichiarazione, resa dal legale rappresentante, di impegno a permanere in tale registro per tutta la durata di svolgimento del progetto, a pena di decadenza dal contributo;
5. essere corredata da copia conforme dell’atto da cui si evince il conferimento dei poteri al legale rappresentante. Quest’ultimo dovrà allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento e dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui si evinca
a. di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e
b. di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n.313/2002 (in caso contrario dovrà indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’ autorità che ha erogato le stesse, specificando anche se sia stata concessa amnistia,indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);
6. contenere una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’associazione dalla quale risulti che lo stesso progetto non è oggetto di altri finanziamenti con risorse pubbliche diretti o indiretti, presenti o futuri;
7. includere un’attestazione, resa dal legale rappresentante, di eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto;
8. essere corredata da una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’associazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre associazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, enti locali o altro e non cumulabile con la quota a carico dell’Associazione e il costo complessivo del progetto;
9. essere corredata da curriculum dell’associazione di volontariato e curriculum degli eventuali partner non istituzionali.
In tutti i casi in cui è richiesta la copia conforme all’originale si intende l’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura di un pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio, il numero dei fogli impiegati apponendo la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
In alternativa il rappresentante legale dell’organismo associativo può esibire l’originale del documento all’Ufficio competente producendo contestualmente copia al funzionario preposto che ne attesterà la conformità all’originale ovvero può dichiarare la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento o di un’attestazione (modelli di versamento, ecc) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà anche apponendo tale dichiarazione in calce alla copia stessa.

3.2 Motivi di inammissibilità

Non verranno prese in considerazione le domande di contributo finanziario:
(a) non redatte e compilate correttamente secondo gli allegati della presente direttiva;
(b) pervenute o consegnate a mano oltre i termini previsti dal precedente punto 3.1.;
(c) presentate da associazioni costituite da meno di due anni;
(d) prive dell’indicazione e della firma del legale rappresentante;
(e) prive dell’attestazione di iscrizione ai Registri Regionali o Provinciali del Volontariato, nonché della dichiarazione di impegno a cura del legale rappresentante di permanenza di detta iscrizione, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato;
(f) prive della copia conforme dell’atto costitutivo dell’associazione;
(g) prive della copia conforme dello statuto dell’associazione;
(h) prive del piano economico o il cui piano economico non sia stato compilato secondo quanto previsto dalla direttiva;
(i) il cui piano economico è incompleto, ovvero mancante della indicazione del costo delle assicurazioni per i volontari e del costo della fideiussione;
(j) il cui piano economico sia privo della firma del legale rappresentante;
(k) con un costo del progetto superiore a euro 65.000,00;
(l) che prevedano costi di progettazione superiori al 4% dell’ammontare complessivo;
(m) che prevedano spese per le risorse umane (personale retribuito, consulenti, formatori, rimborso spese personale volontario) superiori al 40% dell’ammontare complessivo;
(n) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata all’acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
(o) che prevedano oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
(p) che prevedano oneri relativi a seminari e convegni non collegati col progetto;
(q) che prevedano spese per l’ordinario funzionamento e la gestione dell’organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
(r) prive della dichiarazione, a firma del rappresentante legale, relativa a eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati;
(s) prive della attestazione, nel caso in cui il progetto venga realizzato da più organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati, del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonché della associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
(t) prive del curriculum dell’organizzazione di volontariato e degli eventuali partner non istituzionali,
(u) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
(v) relative a progetto attinente materia di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricade nella L.49/87;
(w) proposte da associazioni che non hanno presentato le relazioni finali per progetti finanziati dall’Osservatorio e già terminati;
(x) comunque non conformi a indicazioni contenute nella presente Direttiva.

4. Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una Commissione di esperti nominata dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
I componenti della Commissione, se rappresentanti di organizzazioni di volontariato presenti nell’Osservatorio stesso, non avranno diritto di voto.
Le domande pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità e successivamente si procederà all’esame per la valutazione dei progetti proposti. I criteri sono individuati nella seguente scheda di valutazione:
(Omissis)
La Commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
Il contributo finanziario per i progetti esaminati potrà essere totalmente o anche parzialmente corrispondente alla richiesta formulata dall’Associazione proponente. Nella seconda ipotesi è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, da concordare con l’Amministrazione erogante, e comunque tale da non inficiare il perseguimento delle finalità previste.
La graduatoria verrà trasposta in un provvedimento Direttoriale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei confronti di tutti gli istanti circa l’esito della valutazione dei progetti.
La graduatoria sarà disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.welfare.gov.it).
Per quanto riguarda i progetti ritenuti idonei ma non ammessi a finanziamento, la Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali potrà procedere alla loro inclusione nell’iniziativa sperimentale denominata ‘Adotta un Progetto’, come descritta sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.welfare.gov.it/adottaunprogetto).

5. Progetti ammessi al contributo finanziario

Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato dichiarato ammissibile al finanziamento, verrà data apposita comunicazione.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento dovranno, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione (farà fede il timbro postale di invio):
§ indicazione del rappresentante legale dell’associazione ai fini del progetto;
§ certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell’organizzazione che presenta la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il legale rappresentante non abbia riportato condanne penali, non sia destinatario di provvedimenti concernenti l’applicazione di misure di prevenzione, e non sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
§ composizione attuale dell’organo rappresentativo dell’associazione;
§ codice fiscale dell’organizzazione;
§ estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma per l’accreditamento della somma concessa;
§ bilancio consuntivo 2004;
§ bilancio preventivo 2005, se previsto dallo statuto;
§ prospetto progetto esecutivo;
§ documentazione inerente l’assicurazione degli aderenti all’associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Successivamente alla ricezione della su citata documentazione, alle Associazioni verrà trasmessa una convenzione, in quadruplice copia, dalla quale risulti l’impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con l’indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.
La documentazione e la convezione firmata dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato dovrà essere inviata a: “Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato – Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, n. 8 – Palazzina C – 00192 Roma”, e recare sulla busta la dizione “Progetto sperimentale volontariato ammesso – direttiva 2005”.
Il mancato invio o l’invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, senza motivate giustificazioni, comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi citati, potrà subentrare nel diritto al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione.

6. Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento verrà erogato in due fasi:
§ una prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% del contributo concesso, verrà versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo punto 7, e dopo la registrazione della convenzione di cui al precedente punto 5 presso i competenti organi di controllo, tenuto conto della disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;
§ una seconda quota, pari al saldo, verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell’esito positivo dell’accertamento da parte dell’Amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della rendicontazione delle spese sostenute per l’intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.

7. Fideiussione

A garanzia dell’anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto) le associazioni beneficiarie dovranno stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Tale fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata dall’associazione contestualmente alla richiesta di anticipo da parte delle associazioni di volontariato e costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del contributo.
Il rilascio della fideiussione è previsto da parte degli Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs. 385/93, e specificatamente:
1. elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (art.106), consultabile sul sito http://www.uic.it;
2. elenco speciale vigilato dalla Banca d’Italia (art.107), consultabile sul sito http://www.bancaditalia.it;
3. elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all’esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito http://www.isvap.it.
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa devono necessariamente contenere:
a) la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’ art.1944, secondo comma, del codice civile;
b) la previsione che, nel caso in cui l’Amministrazione rilevi a carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da parte dell’ Amministrazione;
c) l’esplicita dichiarazione della permanenza della loro validità, in deroga all’ art.1957 del codice civile, fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione.

8. Audit e Monitoraggio

La Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali assicura attività di audit, secondo la normativa nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti saranno approvati.
Potranno essere formulati quesiti direttamente alla Direzione Generale, la quale provvederà a diffonderne la conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.
L’Osservatorio Nazionale per il Volontariato viene coinvolto nella attività di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.
Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare, a metà del percorso progettuale, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalità della presente direttiva, l’ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l’interruzione del progetto e revocare il finanziamento.
In caso di mancata realizzazione dell’intero progetto o di parte di esso, l’associazione dovrà provvedere alla restituzione del contributo o degli acconti di contributo percepiti corrispondente alla parte del progetto approvato la cui utilizzazione non è documentata.
Entro 30 giorni dal termine delle attività progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali la relazione finale, nonché il rendiconto amministrativo contabile sul costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A conclusione della verifica l’Amministrazione provvederà ad erogare la rimanente quota parte del contributo finanziario e rilascerà la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.