Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Luglio 2006

Regolamento 12 maggio 2006, n.4

Regolamento 12 maggio 2006, n. 4: “Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione”.

(B.U. 15 maggio 2006, n. 23, Suppl. ord. n. 1)

Art. 1. &prvw=1
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel rispetto della legge regionale 2 maggio 2006, n. 7, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, nonche’ da parte delle aziende sanitarie della Regione Umbria, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu’ Regioni nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari, effettuati per il perseguimento delle
rilevanti finalita’ di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.
Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell’Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali dell’interessato ed e’ compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita’ di interesse pubblico, non e’ possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita’ di interesse pubblico perseguite, nonche’ le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’Art. 1, negli elenchi e nelle schede di cui agli allegati a) e b) che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalita’ di interesse pubblico perseguite, nonche’ le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell’allegato A e descritti nelle schede da 1 a 35 dello stesso allegato, sono riferibili alla giunta regionale, alle agenzie e enti regionali, agli enti vigilati e
controllati dalla Regione ed in particolare:
a) alla Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA;
b) alla Agenzia per la promozione ed educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario – SEDES;
c) all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
d) alla Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura – ARUSIA;
e) alla Agenzia Umbria lavoro – AUL;
f) alla Agenzia Umbria ricerche – AUR;
g) alla Agenzia per il diritto allo studio universitario – ADISU;
h) alla Agenzia di promozione turistica dell’Umbria – APT;
i) alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale delle province di Perugia e Terni – ATER;
l) agli Ambiti territoriali ottimali – ATO, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43;
m) al Consorzio di bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia;
n) al Consorzio della bonificazione umbra;
o) al Consorzio di bonifica Tevere Nera;
p) alle Aree naturali protette di cui all’Art. 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, e successive modifiche e integrazioni,
limitatamente alle Aree naturali alle quali e’ applicabile il presente regolamento;
q) alle Istituzioni di pubblica assistenza beneficenza – IPAB;
r) alle Agenzie per i servizi alla persona;
s) alle aziende unita’ sanitarie locali.
3. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalita’ di interesse pubblico perseguite, nonche’ le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell’allegato B e descritti nelle schede da 1 a 41 dello stesso allegato, sono riferibili:
a) alle Aziende unita’ sanitarie locali;
b) alle Aziende ospedaliere;
c) agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico;
d) alle Aziende universitarie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.