Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2006

Legge regionale 02 marzo 2005, n.8

Legge regionale 2 marzo 2005, N. 8: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005 art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)”

(da: Bollettino Ufficiale 1 marzo 2005, n. 4, Supplemento Straordinario)

(Omissis)

ARTICOLO 3

1. La Regione Calabria considera il reddito sociale di cittadinanza una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale nell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e ne avvia la sperimentazione sull’intero territorio regionale mediante l’erogazione di un sussidio di sopravvivenza alle famiglie con reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 che ne facciano richiesta.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva apposito regolamento contenente le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato, individuando i criteri dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), adottato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell’individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili.

3. La gestione delle erogazioni relative al reddito sociale di cittadinanza è assicurata dai Comuni che provvederanno all’istruttoria delle domande, alla predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto nonché alla rendicontazione dettagliata delle risorse utilizzate, tenendo conto che il limite massimo dell’importo mensile da assegnare a ciascuna famiglia è così determinato:
a. euro 300,00 per ogni nucleo familiare composto da una persona;
b. per i nuclei familiari composti da più persone, l’importo è incrementato di euro 75,00 per ciascun componente.

4. La Giunta regionale provvede al riparto sulla base delle richieste pervenute dai singoli Comuni e sulla base delle disponibilità di bilancio.

5. In sede di prima applicazione le richieste devono pervenire ai Comuni di residenza entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 3.000.000,00 allocata all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010514) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante riduzione, in misura pari al 5% dello stanziamento previsto, delle risorse autonome allocate nelle diverse UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, ad eccezione delle risorse allocate nella funzione obiettivo 3.2.4., nell’UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222107) e nel programma 6.1.

(Omissis)