Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2006

Legge regionale 23 febbraio 2005, n.15

Legge regionale 23 febbraio 2005, N. 15: “Istituzione del sistema regionale del servizio civile”

(da: “Bollettino ufficiale Regione Marche” del 10 marzo 2005 Supplemento ordinario N. 25)

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione valorizza il servizio civile, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani nella costruzione di un
modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace, in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere le politiche giovanili, quale occasione di sviluppo sociale e di incontro fra i bisogni espressi dalla popolazione e le potenzialità di risposta
fornite dal territorio, anche tramite il sostegno di azioni di soggetti pubblici e privati;

b) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità locale, nazionale, europea e mondiale, in particolare sensibilizzandoli verso le
politiche di cooperazione internazionale e sostegno allo sviluppo dei popoli;

c) favorire la formazione professionale dei giovani, dotandoli di nuove professionalità e nuova consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;

d) promuovere nei giovani le forme di partecipazione sociale e di educazione alla cittadinanza attiva, attraverso lo svolgimento di attività di
solidarietà sociale;

e) sviluppare le politiche sociali per contrastare le forme di emarginazione, in particolare quelle dei giovani e delle fasce più deboli della popolazione;

f) promuovere le politiche di educazione e costruzione della pace, in particolare educando alla soluzione non violenta dei conflitti;

g) affermare le differenze culturali, etniche e religiose quali occasioni di incontro, di crescita e condivisione sociale;

h) valorizzare il terzo settore e le forme di economia sociale;

i) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico-artistico, culturale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla
legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e al d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell’articolo 2 della legge 64/2001).

3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realtà marchigiana e di promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività, la presente legge disciplina altresì il servizio civile regionale, nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione.

4. Le attività svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

(Omissis)