Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Progetto di legge 02 giugno 2000, n.7052

Camera dei Deputati. Proposta di legge n. 7052 d’iniziativa dei deputati Testa, Piscitello, Di Capua e altri: “Disposizioni in materia di tutela dei cittadini dalle sette e dai movimenti esoterici o magici”, 2 giugno 2000.

Relazione

Onorevoli Colleghi! – Da tempo è noto il nesso che lega la crisi della coscienza religiosa comune, derivante dal materialismo agnostico che pervade sempre più le società occidentali, al proliferare di sette e movimenti sedicenti religiosi. L’esigenza di spiritualità dell’uomo può trovare sbocco in forme anomale e in gruppi o persone che sembrano assicurare un contatto con la realtà trascendente più diretto. Il fenomeno si va estendendo anche in Italia, nazione tradizionalmente e solidamente cattolica, con il proliferare di forme associative dedite a culti di vario tipo o sedicenti depositarie di conoscenze e verità pseudo universali.

E’ pur vero che nel nostro Paese si è ben lontani dalle mostruosità compiute da sedicenti movimenti religiosi d’oltremare – basti ricordare l’autoavvelenamento di 911 membri del Tempio del popolo del “reverendo” Jim Jones (Guyana 1978), o il suicidio di 39 appartenenti della setta “Heaven’s gate” intenzionati a liberare i propri “corpi astrali” per essere ospitati a bordo di una astronave celata nella coda della cometa Hale Bopp (California 1977), o il rogo della fattoria nella quale morirono, dopo 51 giorni di resistenza alla polizia, 84 fedeli del profeta Davis Koresh (Texas 1993), o – ancora più preoccupante per le conseguenze immediate sulla società civile – l’attentato con gas nervino nella metropolitana di Tokyo ad opera dei seguaci di Shoho Asahara (11 morti, maggio 1995). Tuttavia, giova ricordare come taluni segnali di allarme sono posti periodicamente all’attenzione della pubblica opinione, in particolare per quel che riguarda il proliferare di gruppi dediti al culto di Satana tramite le cosiddette “messe nere”. I gruppi satanisti si concentrano a Roma e a Torino, città dalle quali di tanto in tanto si ha notizia di ritrovamenti di tracce di riti con sacrifici animali o di abusi sessuali a danno di minori o di donne ridotte in stato di trance. Preoccupa la pubblica opinione il proselitismo aggressivo con cui alcuni gruppi religiosi affascinano gli elementi più deboli ed indifesi della società, i patrimoni dei quali spesso sono prosciugati in favore di non meglio definiti “santoni”; basti citare il caso di “mamma Ebe”, fondatrice dell’ordine “Pia unione di Gesù misericordioso”, mai riconosciuto dalla Chiesa, che gestiva una quindicina di istituti in tutta Italia, frutto delle spoliazioni a danno dei malcapitati caduti nella sua rete: arrestata nell’aprile 1984, fu condannata per associazione a delinquere, truffa, sequestro di persona, abbandono di malati ed abusivo esercizio della professione medica. Preoccupa ancora di più il vuoto morale e culturale che coinvolge non limitati strati sociali, ma in primis numerosi giovani, rendendoli facile preda di credenze dissennate ed autori più o meno consapevoli di gesti anche omicidi apparentemente inspiegabili.

La relazione consegnata nel febbraio 1998 al Ministro dell’interno dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione sul tema “Sette sataniche e nuovi movimenti religiosi in Italia”; pur discutibile per tanti aspetti e per le numerose generalizzazioni, forniva un ampio elenco ed individuava una serie di pericoli insiti nella attività di alcuni gruppi minori e chiaramente fuorilegge:

a) l’utilizzo di meccanismi subliminali di fascinazione, di sostanze stupefacenti e di altri metodi scientificamente studiati per limitare la libertà di autodeterminazione dei seguaci e per irretirne di nuovi; lo scopo è quello di aggirare le difese psichiche della persona inducendola ad un atteggiamento acritico, all’obbedienza cieca, alla vergogna di sé ove intenda liberarsi da un vincolo opprimente;

b) l’interesse all’arricchimento personale dei capi carismatici, spesso soggetti truffaldini mossi da intenti speculativi, che si realizza con l’esazione, anche forzata, di contributi, la vendita di merci e di servizi fittizi;

c) il celare, dietro un’apparenza rispettabile ed al di là dei fini dichiarati, una condotta illecita o immorale, perseguendo obiettivi diversi da quelli dichiarati, ivi compresi piani eversivi o destabilizzanti;

d) la propugnazione di dottrine connotate da elementi fortemente mistici o irrazionali, con la conseguenza di spingere gli adepti a comportamenti devianti o pericolosi per la sicurezza pubblica.

La relazione pecca nel quantificare in circa 80 mila il numero di fedeli o di adepti dei nuovi movimenti religiosi e dei movimenti magico-esoterici, poiché vi inserisce culti o movimenti di matrice cristiana, quali gli avventisti o i testimoni di Geova, con i quali si è giunti alla stipula di un’intesa con lo Stato o si addiverrà a forme di tutela con il progetto attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati in materia di libertà religiosa. Escludendo dal computo anche alcune migliaia di fedeli delle grandi religioni orientali, può quantificarsi il numero di seguaci di sette, movimenti esoterici o magici in un numero tra i 20 ed i 25 mila.

Questa confusione tra chi ha deciso di appartenere in piena libertà ad una religione minore o semplicemente diversa e l’adepto succube di una setta rappresenta in pieno la difficoltà di costruire un sistema di tutela del cittadino che sia rispettoso delle libertà garantite dagli articoli 18 (libertà di associazione, salvo le associazioni segrete) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione. La stessa definizione di “setta” costituisce una difficoltà non facilmente sormontabile.

Premeva altresì offrire agli inquirenti ad ai cittadini degli strumenti non forcaioli, ma di efficacia immediata, che non fossero le mere dichiarazioni di intenti della solita commissione di inchiesta.

La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.

Con l’articolo 1 si equiparano alle associazioni segrete definite dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici. Si tratta di un tentativo di definizione amplissimo, adattabile al variegato mondo oggetto del nostro esame: ove ricorrano criteri di segretezza, interna od esterna, connessi a finalità o atti o ritualità contrari alla legge ed al buon costume, nonché lesivi della dignità e dei diritti della persona, sono adottate le misure previste dalla citata legge n. 17 del 1982: punibilità, salvo altri reati, fino a cinque anni di reclusione per i promotori, scioglimento e confisca dei beni, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dei pubblici dipendenti in attesa della definizione del procedimento.

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 643 del codice penale, riconoscendo come reato autonomo non solo la circonvenzione di persone incapaci, ma anche quella di persone temporaneamente incapaci, a cagione di particolari condizioni psichiche anche temporanee o procurate. Si tenta, in sostanza, di contrastare il sempre più sofisticato uso di tecniche idonee ad affievolire la coscienza e di conseguenza la capacità giuridica dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche, sataniche o esoteriche. Si tenta peraltro di dare una soluzione al (presunto) vuoto lasciato dalla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio (articolo 603 del codice penale, sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981), la cui dizione era affetta da un’estrema indeterminatezza e del quale si conosce un’unica applicazione nel corso della sua storia (il famoso caso Braibanti, negli anni sessanta).

L’articolo 3 è mutuato dal testo originario della riforma relativa ai reati di violenza sessuale concernente la possibilità di costituzione di parte civile delle associazioni. Anche se tale possibilità non fu poi trasferita nel testo di legge, spesso si assiste alla costituzione di parte civile di associazioni nei processi per violenza sessuale. Ci sembra opportuno riproporlo in quest’ambito in considerazione delle difficoltà che i malcapitati adepti di talune sette incontrano per uscire dal giro. Il sostegno viene loro assicurato dalle associazioni che abbiano per loro scopo la tutela della dignità e dei diritti della persona.

L’articolo 4 prevede l’adozione di uno strumento di controllo contabile per tutte le associazioni religiose, culturali, assistenziali, di promozione sociale e di formazione e di valorizzazione della persona, consistente nel deposito, presso il Ministero dell’interno, del bilancio certificato ove il patrimonio o le entrate superino i 2 miliardi di lire. Questo obbligo si aggiunge a quello di certificazione tramite revisori contabili già previsto per le medesime associazioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I commi 2 e 3 dell’articolo 20-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall’articolo 4 della proposta di legge, fanno comunque salvi accordi diversi già raggiunti con la Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose.

All’articolo 5, infine, si dispone che presso il Ministero dell’interno sia istituito un Osservatorio permanente sulle sette religiose e sui nuovi movimenti esoterici o magici. L’Osservatorio, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell’interno, ed è presieduto dal Ministro stesso o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, può utilizzare anche l’apporto di studiosi ed esperti del fenomeno. L’Osservatorio collabora con i corrispondenti uffici di amministrazioni statali estere ai fini della necessaria cooperazione internazionale per operazioni di controllo e di repressione di attività illecite poste in essere dalle sette.

Il Ministro dell’interno promuove campagne informative nazionali su eventuali pericoli derivanti dalle attività delle sette religiose o da nuovi movimenti esoterici.

Onorevoli colleghi! Le misure previste nella presente proposta di legge non pretendono di essere perfette o esaustive. Esse però possono rappresentare una prima risposta, ulteriormente raffinabile, al dilagare di un fenomeno che mette in pericolo la salute mentale e talvolta anche quella fisica, nonché il patrimonio di una fascia crescente di cittadini. Pertanto, si auspicano il sollecito esame e la rapida approvazione.

Proposta di legge

Art. 1

1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici che, occultando la propria esistenza, ovvero tenendo segrete le proprie attività o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte o anche reciprocamente, gli associati, perseguono le proprie finalità mediante atti o riti contrari alla legge ed al buon costume, nonché lesivi della dignità e dei diritti della persona.

Art. 2

1. L’articolo 643 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 643. – (Circonvenzione di persone incapaci o temporaneamente incapaci)-

Chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato di soggezione o dello stato di infermità o deficienza psichica, anche temporanea o procurata, di una persona, ovvero abusando delle condizioni di un soggetto interdetto o inabilitato o che versi in condizioni fisiche o psichiche tali da comportarne inabilitazione o interdizione, lo induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni”.

Art. 3

1. Dopo l’articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 643-bis.- (Partecipazione al processo di associazioni).-

Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela della dignità e dei diritti della persona, possono intervenire nei procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 643 per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento.

Durante le indagini preliminari le associazioni di cui al primo comma possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno facoltà di partecipare all’interrogatorio dell’imputato, della persona offesa e dei testimoni, all’esame dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine alle responsabilità.

L’intervento e le attività di cui al primo comma sono esercitati a mezzo di un difensore cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L’intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento. L’intervento deve avvenire nei termini e con la forma previsti dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l’eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento”.

Art. 4

1. Dopo l’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 20-ter.- (Obblighi di rendicontazione delle associazioni).-

1. Per le associazioni religiose, assistenziali, di promozione sociale e di formazione e di valorizzazione della persona, qualora il patrimonio o le entrate a qualsiasi titolo superino l’ammontare di 2 miliardi di lire, ammontare aggiornato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve essere depositato presso il Ministero dell’interno, accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Sono fatte salve le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205”.

Art. 5

1. Presso il Ministero dell’interno è istituito un Osservatorio permanente sulle sette religiose e sui nuovi movimenti esoterici o magici, di seguito denominato “Osservatorio”.

2. L’Osservatorio ha il compito di acquisire ed elaborare dati sull’ampiezza, le caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno di cui alla presente legge. L’Osservatorio è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell’interno ed è presieduto dal Ministro stesso o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la solidarietà sociale. L’Osservatorio può utilizzare anche l’apporto di studiosi ed esperti del fenomeno.

3. L’Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere informazioni a qualunque amministrazione statale e regionale, ivi compresa l’autorità giudiziaria, che sono tenute a trasmetterle, salvo i divieti disposti per legge.

4. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nel controllo e nella repressione delle attività illecite poste in essere dalle sette religiose, l’Osservatorio collabora con i corrispondenti uffici di amministrazioni statali estere, avvalendosi anche dell’organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). L’Osservatorio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati allo studio ed al controllo del fenomeno delle sette religiose.

5. Annualmente il Ministro dell’interno trasmette al Parlamento una relazione sul fenomeno delle sette religiose e sull’attività dell’Osservatorio.

6. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove campagne informative nazionali sui possibili pericoli derivanti dall’attività delle sette religiose e dei nuovi movimenti esoterici o magici. Le campagne sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telematici e telefonici di informazione, consulenza ed assistenza. Le campagne sono finanziate nella misura massima di lire 5 miliardi annue.

7. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6, valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.