Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Gennaio 2007

Legge 04 marzo 1982, n.68

Legge 4 marzo 1982, n. 68: “Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena”.

(da “Gazetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 67 del 10 marzo 1982)

Art. 1

Negli Istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza religiosa della confessione religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all’Ispettore dei cappellani previsto dall’art. 1 della Legge 5 Marzo 1963, N. 323.

Art. 2

Ai cappellani e all’Ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.

Art. 3

Gli incarichi previsti dall’articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana;
2) Godimento dei diritti politici;
3) Buona condotta;
4) Sana costituzione fisica;
5) Età non superiore ad anni settanta.

Art. 4

L’incarico ai cappellani è conferito con Decreto del Ministro della Giustizia sentito il parere dell’Ispettore dei cappellani e del competente provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria e previo nulla osta dell’ordinario diocesano.

Se l’incarico riguarda un Istituto per minorenni il parere dell’ispettore distrettuale è sostituito da quello del competente direttore del centro rieducazione minorenni.

L’incarico all’ispettore dei cappellani è conferito con decreto del Ministro della Giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

Art. 5

I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell’articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell’istituto.

I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla Legge 26 Luglio 1975, N. 354, e successivo regolamento di esecuzione.

Art. 6

Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:
1) Richiamo;
2) Dichiarazione di biasimo;
3) Esonero dall’incarico.

Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell’Istituto.

L’esonero dall’incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l’Istituto o per l’amministrazione.

Art. 7

Il direttore dell’istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all’ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed al provveditore regionale.

Il direttore dell’istituto, quando ritenga che l’infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell’esonero dall’incarico, ne fa rapporto al provveditore regionale, dandone comunicazione all’ispettore dei cappellani.

Il provveditore regionale procede all’istruttoria, contestando gli addebiti dell’interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.

Conclusa l’istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l’addebito infondato, provvede alla archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all’interessato, tramite il direttore dell’istituto, nonchè al Ministero ed all’Ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato provveditore regionale, sentito l’Ispettore dei cappellani.

Nell’ipotesi prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 6, rimette gli atti, per l’applicazione della sanzione dell’esonero dall’incarico, al capo del personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi 30 giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.

Art. 8

LA commissione di disciplina è nominata all’inizio di ogni biennio dal Ministro della Giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d’Appello, addetto alla direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall’Ispettore dei cappellani.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 9

Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno 30 giorni prima, all’interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far prevenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La Commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell’incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla Commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo più favorevole all’incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all’interessato e all’ordinario diocesano tramite l’ispettore dei cappellani.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi 90 giorni dall’ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

Art. 10

Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall’incarico con provvedimento del direttore dell’istituto.

Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall’incarico qualora sia sottoposto:
a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;
b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l’ulteriore disimpegno dell’incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro della Giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.

Art. 11

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e quando si concluda con sentenza di proscioglimento di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all’amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il termine di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tal caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all’autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell’articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell’ordinario diocesano, dal competente provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria o dal competente direttore del centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

Art. 12

Il cappellano cessa dall’incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell’ordinario diocesano.

Cessa altresì dall’incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunità penitenziaria.

La cessazione dell’incarico è disposta con decreto del Ministro.

Nell’ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento è adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l’interessato e l’ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.

Art. 13

Il cappellano può assentarsi dal servizio per 30 giorni l’anno, previa autorizzazione del direttore.

Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dal provveditore regionale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell’istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all’amministrazione. IL sostituto è retribuito dall’amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

Art. 14

Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:
a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;
b) Per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi. L’autorizzazione è concessa con decreto del Ministro della Giustizia e, nel caso di cui alla lettera B), previo parere del provveditore regionale e dell’ispettore dei cappellani.

La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere A) e B) non può superare in ogni caso 12 mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall’incarico con decreto del Ministro.

Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall’articolo 13.

Art. 15

I cappellani e l’ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell’art. 1 della LEGGE 29
FEBBRAIO 1980, N. 33.

Ai cappellani e all’ispettore dei cappellani è dovuta l’indennità di fine rapporto prevista dalll’articolo 9 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 APRILE 1947, N. 207.

Art. 16

Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall’articolo 1 della LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 207.

All’ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di […]

(omissis)

Art. 17

Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal Regio Decreto-Legge 30 OTTOBRE 1924, N. 1758.

Art. 18

Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l’assistenza religiosa prevista dall’ultimo comma dell’articolo 26 della LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, purchè iscritti nell’elenco di cui all’ultimo comma dell’articolo 55 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 APRILE 1976, N. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri dell’Interno e del Tesoro.

PERTINI
SPADOLINI – DARIDA –
ANDREATTA – LA MALFA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA