Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Disegno di legge 26 novembre 1998, n.6373

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 6373 d’iniziativa dei senatori Caruso, Pellicini, Palombo e altri: “Modifica dell’art. 14 della legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza”, 26 novembre 1998.

(XIII legislatura Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti)

Art. 1

(Modifica dell’entità minima della pena della reclusione)

Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è sostituito dal seguente:
“1. L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da otto mesi a due anni”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Autore: Senato della Repubblica
Nazione: Italia
Parole chiave: Reclusione, Durata
Natura: Disegno di legge