Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2007

Sentenza 01 marzo 2007, n.8879

Corte di Cassazione. Sezione penale I. Sentenza marzo 2007, n. 8879: “Porto di strumento da taglio e prescrizioni alimentari religiose”.

(omissis)

Svolgimento del processo

1. – H.M.N., con sentenza in data 01.10.2003 del Tribunale di Trani, in composizione monocratica, sezione di Andria, veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda siccome riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per avere portato fuori della propria abitazione un coltello lungo complessivamente cm. 30, con una lama della lunghezza di cm. 17, in (OMISSIS).

Proponeva rituale e tempestivo appello il difensore dell’imputato, dolendosi, in via principale, della affermazione della penale responsabilità del proprio assistito, deducendo che il porto del coltello era giustificato dal fatto che l’ H. era diretto da un arrotino e che comunque, essendo di religione musulmana, e perciò mangiando prevalentemente carne di pollo, se ne serviva per sgozzare le galline presso case rurali, ove si recava con l’autovettura. In via gradata lamentava l’entità della pena.

La Corte d’appello respingeva il gravame, rilevando che, per quanto concerne le perplesse ed incerte giustificazioni con le quali si tentava di dare legittimità alla condotta antidoverosa del prevenuto, era da rilevare che, ammesso che queste fossero idonee ad escludere l’antigiuridicità del fatto, erano rimaste delle mere e non dimostrate allegazioni difensive, del tutto prive di qualsiasi prova, prova che il prevenuto ed il suo difensore non avevano neppure tentato di offrire. E’ pacifico, peraltro, – continua la sentenza che il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui a circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell’accertamento della condotta altrimenti vietata, (cosi, tra le altre Cassazione penale sez. 1^, 14 gennaio 1999, Zagaria, che ha escluso la sussistenza del giustificato motivo in una fattispecie relativa al porto di un coltello con lama di 8 cm., rinvenuto addosso a un autotrasportatore e asseritamente utilizzato per preparare panini e sbucciare frutta). Ed è evidente che anche nel caso di specie la ondivaga e duplice giustificazione azzardata dalla difesa non ha trovato alcun riscontro. Anche sull’entità della pena la sentenza giudica senza fondamento la doglianza, trattandosi di pena assolutamente mite anche in considerazione dei precedenti penali che l’appellante vanta per più reati di spaccio, per contrabbando e per lesioni personali aggravate.

2. – I motivi di ricorso, con una tenacia ripetitiva, che in altri ordinamenti sarebbe adeguatamente sanzionata, non hanno che riprendere i temi trattati in appello, senza aggiungere alcunchè, ma soltanto tornando a chiosare sui medesimi fatti. Si tratta quindi di motivi ad un tempo manifestamente infondati e non proponibili davanti al giudice di legittimità.

Le pronunce sono consequenziali.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007.