Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Luglio 2007

Circolare 26 febbraio 2007, n.2

Ministero dell’Interno. Circolare 16 febbraio 2007, n. 6: “Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico”.

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III – Stato civile.

Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di trascrivere nei registri dello stato civile matrimoni religiosi celebrati da ministri di culto non cattolici al di fuori dell’ambito territoriale indicato nel decreto del Ministro dell’interno di approvazione della nomina ai sensi dell’art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Sull’argomento si precisa quanto segue.

Così come indicato da diversi pareri del Consiglio di Stato, a suo tempo emessi, e confermato, di recente, dall’avviso fornito dal competente Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale degli affari dei culti di questo Ministero, interessato al riguardo, si rappresenta che il ministro di culto acattolico può celebrare matrimoni solo all’interno del territorio individuato nel decreto di approvazione della nomina emesso dal Ministro dell’interno.

Questa interpretazione trae fondamento dal fatto che l’approvazione della nomina, disposta ai soli fini della celebrazione dei matrimoni, è strettamente coordinata alla competenza territoriale dello stato civile.

Si precisa che tale limite territoriale di competenza trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il ministro di culto, autorizzato a celebrare il matrimonio dall’ufficiale dello stato civile in base al dettato dell’art. 8 della citata legge n. 1159 del 1929, delega, qualora sia legittimamente impedito, un altro ministro di culto per la celebrazione di detto matrimonio (v. art. 25 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 di attuazione della legge n. 1159 del 1929).

Resta fermo che la funzione pastorale relativa alla nomina di ministro di culto può essere svolta liberamente sull’ intero territorio nazionale, configurandosi in tal caso l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Alla luce di quanto sopra esposto appare ovvio che il matrimonio religioso celebrato da un ministro di culto al di fuori della sua competenza territoriale non deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Qualora tale matrimonio sia stato erroneamente registrato, l’ufficiale dello stato civile deve attivare la procedura per la richiesta al Tribunale ordinario competente per la cancellazione della trascrizione indebitamente effettuata (art. 100 del D.P.R. n. 396 del 2000).

Si pregano le SS.LL. di portare all’attenzione dei Sigg.ri Sindaci quanto sopra chiarito.

Il Direttore centrale
Annapaola Porzio