Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Gennaio 2008

Sentenza 23 gennaio 2008, n.3561

Corte di Cassazione. Sezione quinta penale. Sentenza 7 novembre 2007 – 23 gennaio 2008, n. 3561: “Danneggiamento di edifici destinati all’esercizio del culto”.

Presidente Calabrese – Relatore Fumo

Pm Baglione – difforme – Ricorrente […]

(omissis)

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 5.2.2007, riuniti i procedimenti n. 3244/01 e n. 7012/01, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui alle rispettive imputazioni, ritenuto più grave il fatto di cui alla sentenza 16.12.2003 (tentato furto di autoradio), ha rideterminato la pena in mesi 6 reclusione ed € 100 multa.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze motivazionali. Quanto al primo reato, il […] è stato ritenuto colpevole del danneggiamento della finestra di una sagrestia. Ebbene l’aggravante contestata non ricorre perché la sacrestia non è edificio di culto, ma pertinenza di un edificio di culto.
Quanto al secondo reato, era stato evidenziato già nei motivi di appello che, secondo le dichiarazioni della PO, oltre alla serratura dell’auto, era stata danneggiata anche la plancia nella quale era contenuto l’apparecchio radio e persino quest’ultimo. Dunque il […] non doveva essere imputato di furto ma, anche in questo caso, del delitto di danneggiamento. Non ricorrendo pertanto in nessuno dei due casi la aggravante contestata, entrambi i reati erano improcedibili per mancanza di querela.
Il ricorso è inammisibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, che si stima equo determinare in € 500.
La sentenza impugnata sottolinea, innanzitutto, che la sagrestia, in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto. L’assunto, in quanto di palmare evidenza, va condiviso. A ciò si deve aggiungere che il concetto di edificio abbraccia l’intero immobile e dunque, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.
Quanto ai secondo (e più grave) reato, la Corte pone in evidenza come il danneggiamento della serratura dell’auto e della plancia fossero strumentali all’impossessamento dell’autoradio. Il fatto che anche tale ultimo oggetto sia stato danneggiato dall’azione dell’imputato, non vale di per sé a far ritenere sussistente diverso reato (danneggiamento in luogo di tentato furto), atteso che la ricostruzione dell’animus del […], come ineccepibilmente operata dal giudice del merito, evidenzia come l’intenzione dello stesso fosse quella di impadronirsi della res (accidentalmente danneggiata) e non di distruggerla o deteriorarla.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.