Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Aprile 2008

Protocollo di intesa 29 febbraio 2000

Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza espiscopale toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, 29 febbraio 2000.

L’anno 2000, il giorno 29 del mese di febbraio, nella sede della Presidenza della Giunta regionale della Regione Toscana, Via Cavour n. 18, Firenze

tra la Regione Toscana, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Vannino Chiti

e la Conferenza Episcopale Toscana, con sede in Firenze, Piazza San Giovanni n. 3, rappresentata dal sio Presidente Cardinale Silvano Piovanelli, Arcivescovo di Firenze

PREMESSO CHE

1) l’art. 38 della legge 23/12/1978 n.833 prevede che presso le strutture di ricovero del Servizio
sanitario nazionale deve essere assicurato il servizio di assistenza religiosa e, in particolare, dispone
che l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica deve avvenire attraverso specifiche
intese fra l’Unità sanitaria locale e gli Ordinari diocesani competenti per territorio;
2) il Piano sanitario regionale 1999-2001, parte IV lett.A, in ottemperanza di quanto disposto dalla
normativa sopra citata, prevede che le Aziende sanitarie sono tenute a disciplinare l’ordinamento del
servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio e,
a tal fine, stabilisce che la Giunta regionale predisponga, d’intesa con la Conferenza Episcopale
Toscana, apposito schema tipo di convenzione;
3) ai fini dell’adozione degli atti qui sopra richiamati, si rende opportuno stabilire una serie di indirizzi
e direttive a carattere generale relativamente alla disciplina del servizio di assistenza religiosa;

SI CONVIENE

ART. 1

1. Nella presente intesa:
l’Azienda Unità sanitaria locale e l’Azienda Ospedaliera sono indicate con la dicitura “Azienda Sanitaria”;
l’ordinario diocesano competente per territorio per il culto cattolico è indicato come “Ordinario Diocesano”.

ART. 2

Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero l’esercizio
della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della confessione cattolica, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.
La presente intesa, in conformità con quanto disposto dalle norme concordatarie, statali e regionali vigenti in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa, così come definito nel comma precedente.
Sulla base degli indirizzi e delle direttive contenute nella presente intesa e nel rispetto dello schema tipo di convenzione allegato, le Aziende sanitarie e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da assicurare nelle strutture di ricovero presenti sul territorio dell’Azienda.
Le parti si impegnano ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti dei soggetti interessati per la promozione di intese atte a definire le condizioni e le modalità per la estensione del servizio di assistenza religiosa alle strutture di ricovero sociali delle Aziende sanitarie, o con esse convenzionate, e alle strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 3

L’Azienda sanitaria, d’intesa con l’Ordinario diocesano, determina il numero degli assistenti religiosi cui affidare il servizio di assistenza religiosa.
Il numero di assistenti religiosi viene concordato tenendo conto della rilevanza dell’attività di ricovero, in coerenza con le previsioni aziendali concernenti il percorso assistenziale al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia nell’assolvimento del servizio.
Il numero degli assistenti religiosi viene concordato in funzione dei seguenti criteri: -numero di ricoveri riferito all’anno precedente; – numero e dimensioni delle strutture di ricovero, loro eventuale articolazione in più sedi e dislocazione delle stesse sul territorio di competenza dell’Azienda sanitaria.

ART. 4

1. Il servizio di assistenza religiosa è svolto da assistenti religiosi assunti a ruolo dall’Azienda sanitaria, su proposta dell’Ordinario diocesano. Sulla base di apposita intesa fra le parti, il suddetto servizio può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale.
2. Al fine di assicurare la continuità del servizio di assistenza religiosa, l’Azienda sanitaria può stipulare apposite intese con altre Aziende sanitarie della Regione Toscana o di altra regione, in modo da far fronte a situazioni di difficoltà in ordine alla copertura dei posti di assistente religioso.
3. Le intese indicate al comma precedente, per la cui stipula devono essere sentiti gli Ordinari diocesani interessati, possono prevedere la copertura dei posti di assistente religioso con personale dipendente o con personale incaricato in regime convenzionale.

ART. 5

1. La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni di cui all’art.2 comma 3 viene demandata ad una commissione regionale.
2. La commissione regionale, nominata dalla Giunta regionale, è così costituita:
a) un membro designato dalla Giunta regionale;
b) un membro designato dalla Conferenza Episcopale Toscana;
c) un membro designato d’intesa fra i membri di cui alle precedenti lettere a) e b).

Per la Regione Toscana
Il Presidente della Giunta regionale
Vannino Chiti

Per la Conferenza Episcopale Toscana
Il Presidente
Cardinale Silvano Piovanelli