Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Interrogazione a risposta 29 novembre 1995

Camera dei Deputati. Interrogazione a risposta scritta annunziata il 29 novembre 1995.

TARADASH. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

l’organizzazione dei testimoni di Geova ha richiesto la stipulazione dell’intesa con lo Stato italiano, dopo aver constatato che essa è il solo mezzo utilizzato dai pubblici poteri per abrogare la legislazione culturale del 1929-1930. La prima richiesta risale al 1977. Nell’agosto 1985 l’organizzazione provvide ad inviare alla competente Commissione governativa una bozza d’intesa. C’erano state, da parte della Presidenza del Consiglio, delle formali promesse ad un preciso impegno che le trattative con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova sarebbero state avviate al più presto;

in seguito, agli esponenti della confessione fu detto, prima dell’ottobre 1986 (quando all’ente esponenziale dei testimoni di Geova fu concesso il riconoscimento della personalità giuridica), che, non essendo essa rappresentata da un ente italiano, ma statunitense, non si poteva instaurare con esso le trattative. Eppure, fin dal 1976 la Watch Tower Bible and Tract, Society aveva ottenuto molteplici riconoscimenti dallo Stato. In seguito si è potuto osservare che la Commissione governativa ha concluso l’intesa con le confessioni degli Avventisti prima e dei Battisti poi, senza che il loro ente esponenziale fosse riconosciuto (articolo 19, legge degli Avventisti; articolo 11, intesa dei Battisti). L’ente esponenziale degli Avventisti è stato riconosciuto solo con la legge di approvazione dell’intesa;

sotto il Governo presieduto dall’onorevole Craxi, allora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Giuliano Amato, scriveva in data 2 gennaio 1987 al Presidente della congregazione: “Non appena la Commissione per le intese, ancora impegnata nei lavori per ultimare gli schemi di intesa con le confessioni religiose che avevano in precedenza avanzato richiesta in tal senso sarà in grado di iniziare gli studi relativi alla intesa con la congregazione cristiana dei testimoni di Geova ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione e avrà compiuto le predette valutazioni, mi farò premura di avvisarLa”;

anche il successivo Sottosegretario di Stato del Governo presieduto dall’onorevole Goria, onorevole Emilio Rubbi, rispondendo al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica interessato preventivamente dalla congregazione, in data 13 ottobre 1987 (prot. n. 4430/ SF.9.8.2.) assicurava: “il Presidente del Consiglio ha impartito disposizioni per il sollecito avvio del negoziato. Le trattative con la citata congregazione saranno pertanto amiate non appena possibile”;

in seguito, con telegramma in data 10 aprile 1989 (639741 RMS P1) a firma dell’onorevole De Mita, il presidente della congregazione veniva invitato presso la Presidenza del Consiglio a una riunione definita “preparatoria”, in cui si riferivano le intenzioni del Governo di sospendere le intese con altre confessioni per studiare la possibilità di preparare uno schema di legge “quadro” in materia di culto, che avrebbe dovuto sostituire la vigente legislazione culturale, dopodiché, si sarebbe potuto eventualmente riprendere la trattativa per le intese con altre confessioni richiedenti;

successivamente, il Presidente del Consiglio onorevole Andreotti inviava. al Presidente della congregazione, che lo sollecitava in proposito, l’interlocutoria del 7 novembre 1989 (USG 1627) che, tra l’altro, diceva: “Desidero informarLa che il Governo, facendo proprio un indirizzo già seguito dal Governo presieduto dall’onorevole De Mita, intende riprendere i contatti con le confessioni religiose che hanno richiesto di stipulare intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, non appena avrà presentato al Parlamento un disegno di legge sul generale problema della libertà religiosa e dell’uguaglianza giuridica di tutti i cittadini. Disegno di legge che dovrà, in ogni caso, consentire la abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che contengono, com’è noto, alcune disposizioni non conformi al dettato costituzionale”;

il disegno di legge di fonte governativa, approvato dal Consiglio dei Ministri nel settembre 1990, non è mai giunto alle Camere, né è stato riproposto all’attuale Parlamento. Comunque, il Presidente del Consiglio allora in carica istituiva, nel marzo 1992, una Commissione interministeriale per le intese con durata fino al 31 dicembre 1993. Questa Commissione, dopo un lento avvio, ha infine stipulato solo l’intesa con Battisti (divenuta legge il 12 aprile 1995), Luterani (legge favorevolmente votata alla Camera nella seduta dell’ 11 maggio 1995) e provveduto anche all’integrazione dell’intesa dei Valdo-metodisti. I testimoni di Geova sono stati ancora una volta ignorati;

nel frattempo il decreto è stato lasciato scadere. Risulta per altro che il decreto sia stato rinnovato e che la Commissione sia stata confermata nella stessa composizione precedente;

la congregazione cristiana dei testimoni di Geova, con lettera datata 24 marzo 1994, ha provveduto a rinnovare la richiesta dell’intesa sollecitando un incontro con il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, o con il Sottosegretario, Gianni Letta, al fine di avviare le trattative. L’istanza è stata reiterata all’attuale Governo Dini con lettera inviata allo stesso Presidente del Consiglio e con lettera al Sottosegretario alla Presidenza dottor Lamberto Cardia;

finalmente il Presidente del Consiglio Lamberto Dini, in data nel marzo 1995, istituiva una Commissione interministeriale per le intese, con durata fino al 31 dicembre 1995. Questa Commissione, dopo un lento avvio, ha infine stipulato solo l’intesa con Battisti (divenuta legge il 12 aprile 1995), Luterani (legge favorevolmente votata alla Camera nella seduta dell’11l maggio 1995) e provveduto anche all’integrazione dell’intesa dei Valdo-metodisti:

quale seguito il Governo intenda dare all’eventuale intesa fra la congregazione dei testimoni di Geova e lo Stato.