Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Marzo 2009

Decreto di archiviazione 23 gennaio 2009

Tribunale Penale. Ordinanza 28 gennaio 2009: "Simboli religiosi: detenzione di pugnale kirpan in luogo pubblico ed esclusione della configurabilità del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere".

TRIBUNALE ORDINARO DI VICENZA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 7852/08 R. G.N.R
140/09 R.G. G.I.P./G.U.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari,

ritenuto che la richiesta del p.m. appare fondata, dovendosi condividere le ragioni dallo stesso riportate non essendo l’oggetto in sequestro qualificabile come “arma bianca”, vista l’assenza i filo di lama e le ridotte dimensioni (complessivi cm. 18 di cui cm. 10 di lama), caratteristiche che escludono anche la caratteristica di oggetto atto ad offendere ex art. [4 della legge] 110/75, oltre alla non configurabilità dell’art. 699 c.p.

DISPONE

l’archiviazione del procedimento contro S.B.

ORDINA

La restituzione degli atti al P.M.,
il dissequestro e la restituzione all’indagato del C.R.

Si autorizza il rilascio di copia degli atti.

Vicenza, 23 gennaio 2009

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Eloisa Pesenti

Il cancelliere
Francesco Zerbaro

Depositata, il 28 gennaio 2009


Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza

N. 08/007852 R.G.N.R. mod. 21

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Signor
Giudice per le indagini preliminari
SEDE

Il Pubblico Ministero dott. MARCO PERARO, Sostituto Procuratore della Repubblica plesso il Tribunale Ordinario di Vicenza

letti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di:

1) S.B. nato il … a KHOKHARAN, residente in …,
indiziato

del reato di cui all'art a) LEGGE ARMI del 1975 N. 110 Art. 4 commesso in CRESPADORO il 06/11/2008.

osserva

S. B., sopra meglio generalizzato, è accasato della contravvenzione prevista e punita dall'art 4 l. 110/75 in quanto trovato in possesso, all'interno degli uffici del Comune di Crespadoro di un "coltello Sikh in metallo con punta ricurva della lunghezza complessiva di 18 cm (lama da cm 10) con fodero recante iscrizioni in lingua indiana dal significato religioso con annessa cordina in stoffa di colore nero" (v. fotografie a colori in atti).

Nel procedere al sequestro del predetto oggetto, la polizia, giudiziaria ha espresso preoccupazioni in ordine a "continue liti/risse verificatesi di recente nei Comuni limitrofi proprio fra cittadini extra-ue di etnia indiana".

Con memoria depositala in data 29/12/08 il difensore dell'indagato ha chiesto il dissequestro del predetto oggetto e l'archiviazione del presente procedimento sul presupposto che il predetto coltello nella religione sikh professata dall'indagato ha un significato simbolico di carattere religioso: la religione sikh imporrebbe infatti ai fedeli di portare sempre con sè cinque simboli sacri, tra cui è compreso il coltello chiamato “kirpan".

A tal riguardo si potrebbe ritenere pertanto che il S.B. non punibile per la sussistenza dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) avente rango costituzionale quale quello di professare liberamente la propria religione (art 19 Cost.).

Si pone pertanto i] problema del possibile contrasto tra il diritto alla libertà religiosa e una prescrizione, quale quella dell'art 4 l. 110/75 diretta a garantire e a tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini (anche questo bene avente sicuramente rango costituzionale)(*).

Nel caso che ci occupa, peraltro, non è necessario dibattere e risolvere tale complessa questione, posto che la norma incriminatrice che viene in rilievo (art. 4 L 110/75) subordina la punibilità del porto in luogo pubblico di strumento atto ad offendere all'insussistenza di un giustificato motivo. Ebbene, pare ragionevole sostenere che l'indagato S. B. avesse un giustificato motivo di portare con sé il proprio coltello "kirpan", motivo dato dalla professione di un culto religioso.

Tale argomentazione non varrebbe solo nel caso in cui si ritenesse che il coltello kirpan in sequestro vada qualificato non già come strumento atto ad offendere ma come arma bianca, cioè come strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. È noto infetti che il porto dì tali armi bianche in luogo pubblico non è consentito ed è punito dall'art 699 cp.
Si è però del parere che il "kirpan" in sequestro non possa essere qualificato come arma bianca in considerazione sia delle modeste dimensioni dello stesso (come visto sopra lunghezza della lama di cm 10 e lunghezza complessiva di 18 cm) sia dell'assenza di filo nella lama (come apprezzabile dalle stesse fotografie in atti).

Pertanto, visti gli arti. 408 ss. c.p.p.

Chiede

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti a questo ufficio.

Si chiede inoltre che venga disposto il dissequestro del coltello in sequestro e la sua restituzione all'indagato.

Vicenza, 12 gennaio 2009

Il Pubblico Ministero
MARCO PERARO

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2009

(*) Non risultano in Italia precedenti giurisprudenziali sul punto. La questione è stata invece trattata dalla giurisprudenza Canadese. In particolare, la Corte suprema canadese, con la sentenza 2 marzo 2006, Multani c. Commissione scolaire Margherite-Bourge, ha affermato a certe condizioni l'esistenza del diritto di portare a scuola il coltello sikh. Attenta dottrina ha così commentato la predetta sentenza: "Nel caso specifico dello studente di religione sikh ortodossa G. M., cui era stato imposto il divieto assoluto di portare il kirpan a scuola per ragioni di sicurezza, la Corte Suprema ha confermato l'esistenza di un legame razionale tra la misura dell'autorità scolastica e l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza ragionevole nell'ambiente scolastico. Tuttavia, richiedendo quell'obiettivo un livello di sicurezza ragionevole e non assoluto (cosa che altrimenti avrebbe comportato la presenza di metal detectors, la proibizione dì tutti gli oggetti potenzialmente pericolosi quali forbici, compassi, mazze da baseball e coltelli alla mensa scolastica, nonché l'espulsione permanente di allievi aventi un comportamento violento), la Corte ha concluso che il divieto assoluto non rispettava il criterio della proporzionalità o della minima limitazione di un diritto garantito e, pertanto, non poteva essere giustificato ai sensi dell'art. 1 della Carta canadese. La proibizione totale di portare il kirpan a scuola avrebbe sminuito il valore di questo simbolo religioso e inviato il messaggio che talune pratiche religiose non meritano la stessa protezione di altre. Al contrario, spiega il giudice Chrarron, "prendere una misura di accomodamento ragionevole in favore dello studente e permettergli di portare il kirpan a certe condizioni, dimostra l'importanza che la società canadese accorda alla protezione dalla liberà di religione ed al rispetto delle minoranze che la compongono" (Francesca Astengo Libertà di ragione e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Suprema del Canada, in www.associazionedeicostituzionalisti.it).