Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Dicembre 2004

Protocollo di intesa 15 dicembre 1998

Regione Veneto – Provincia Ecclesiastica Veneta: “Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Ecclesiastica Veneta relativo alla catalogazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica”, 15 dicembre 1998.

(da “Osservatorio giuridico e legislativo” 1999, n. 1)

L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di dicembre.

In Venezia presso la sede della Giunta Regionale del Veneto sono presenti i signori:

Galan On. Dott. Giancarlo (Presidente della Giunta Regionale del Veneto), in nome e per conto della Regione Veneto;

Cè S.E. Card. Marco (Presidente della Regione Ecclesiastica del Triveneto), relativamente alle competenze della Provincia Ecclesiastica Veneta.

Le parti come sopra costituite premettono quanto segue:

che la Regione del Veneto e la Provincia Ecclesiastica Veneta hanno firmato il 15 ottobre 1994 un’Intesa per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti ecclesiastici e che, in forza della Legge regionale n. 2 del 1986 da tempo collaborano per realizzare la catalogazione di tale patrimonio.

Atteso

che le Diocesi riconoscono l’importanza dell’intervento di catalogazione effettuato dalla Regione, soprattutto in quanto avvenuto in zone di particolare rischio per i beni e su opere che consentono di ricostruire un tessuto culturale e religioso di fondamentale rilievo per la storia della Chiesa nel Veneto;

che il prodotto della catalogazione è proprietà della Regione mentre il diritto di immagine rimane dell’Ente proprietario;

che alla luce della citata intesa di Praglia del 15/10/1994 e tenuti presenti gli indirizzi previsti dall’articolo 12 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18/2/1984, come definiti dall’intesa del 13/9/1996 tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è necessario convenire sui criteri di utilizzo del materiale prodotto, le modalità di diffusione delle informazioni in esso contenuto, sullo scambio di informazioni catalografiche e le modalità di realizzazione di ulteriori campagne;

che l’attuazione del presente Protocollo avverrà comunque nel rispetto della L. 673/96 quando qualche particolare situazione lo esiga o il proprietario lo richieda;

le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Disponibilità del materiale catalografico di proprietà della Regione

a) La Regione mette a disposizione delle Diocesi copia delle schede realizzate fino alla campagna 1997, su supporto cartaceo e corredate dagli allegati fotografici e grafici, previsti dalle norme ministeriali; la Diocesi trasmetterà una copia al legale rappresentante pro tempore dell’Ente Ecclesiastico proprietario.

b) L’Ente ecclesiastico che, in quanto proprietario del bene, ha capacità di controllo sui dati raccolti, si accorderà con l’Ente di tutela per la vidimazione delle schede.

c) Per gli interventi realizzati, su specifica richiesta dell’Ente ecclesiastico proprietario e della Diocesi interessata, la Regione potrà fornire i dati delle schede su supporto informatico e rendere disponibile per duplicazioni materiale fotosensibile, sempre con onere e responsabilità dell’Ente richiedente.

Art. 2

Utilizzo del materiale catalografico da parte dell’Ente ecclesiastico

a) L’Ente ecclesiastico proprietario e la Diocesi hanno libera disponibilità del materiale consegnato per gli usi seguenti:

identificazione e tutela,

definizione patrimoniale,

inserimento in banche dati,

realizzazione di pubblicazioni proprie dell’Ente a fini dì studio o informativi senza valenza commerciale.

b) L’Ente ecclesiastico proprietario e la Diocesi possono utilizzare gli stessi materiali, previa comunicazione alla Regione, nei seguenti casi:

pubblicazioni poste in vendita in circuiti distributivi a valenza commerciale;

ogni altro uso con valenza economica.

Le parti convengono che per questi casi, eventuali limiti e condizioni d’uso saranno definiti d’intesa tra le rispettive strutture operative ed in rapporto a ciascun specifico progetto.

c) Le parti convengono di rispettare e far rispettare a terzi la paternità scientifica degli esecutori della raccolta dati e dei materiali fotografici e grafici citandone il nominativo in ogni forma di divulgazione.

Convengono altresì di garantire la citazione dell’Ente proprietario nonché dell’Ente o degli Enti titolari del progetto di catalogazione.

Art. 3

Utilizzo del materiale catalografico da parte della Regione

a) L’Ente Ecclesiastico proprietario del bene consente alla Regione l’utilizzo del materiale catalografico per quanto previsto dalla L.r. 2/86, compreso l’inserimento nella Banca dati regionale sui beni culturali, fatto salvo quanto precisato al seguente punto b),

b) Nel caso venga richiesta da terzi all’Amministrazione Regionale la fornitura di materiali su beni di proprietà ecclesiastica catalogati dalla Regione questa rinvierà la richiesta al responsabile del Catalogo diocesano che concederà direttamente l’autorizzazione o favorirà la consultazione o fornitura presso il Catalogo regionale previa autorizzazione.

c) Nel caso in cui il richiedente si rivolga direttamente alla proprietà del bene questa ne darà segnalazione alla Direzione Regionale titolare della catalogazione regionale.

d) Qualora le informazioni o i materiali concorrano alla produzione di elaborati o edizioni gli Enti convengono di darne reciproca informazione e, ove possibile, disponibilità.

e) Per la diffusione delle informazioni su reti telematiche la Regione si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:

per i beni mobili storico artistici oscuramento della collocazione specifica;

inserimento delle immagini a risoluzione inadatta alla riproduzione a mezzo stampa;

esplicita indicazione dell’autorizzazione ecclesiastica e regionale alla realizzazione della scheda ed al suo inserimento in banca dati.

Al fine di consentire la più completa documentazione ed interrelazione degli elementi conoscitivi e per i fini precisati nella presente intesa, le parti concordano sul consentire tra loro il libero accesso alle rispettive banche dati costituite o da costituire in materia di beni culturali, favorendone l’integrazione ed il completamento.

Si conviene inoltre di consentire l’inserimento di link a siti o e-mail di reciproco interesse.

Art. 4

Nuove campagne catalografiche

A mente dell’art. 3 dell’Intesa la Regione potrà fornire la propria collaborazione per progetti definiti con Stato e Diocesi, riconoscendo a queste ultime la titolarità organizzativa e scientifica ed impegnandosi a sostenere i costi in misura qualificante.

Il sostegno economico regionale riguarderà in particolare interventi di interesse specifico come individuati nell’ambito della L.R. 2/86.

Gli impegni verranno verificati e definiti per ogni campagna con i responsabili diocesani, convenendo che i risultati delle catalogazioni saranno disponibili, nelle forme stabilite dalla presente Intesa, per ciascuno dei Soggetti partecipanti.

Le parti convengono sulla necessità di superare la redazione di schede su supporto cartaceo elaborando i materiali catalografici su supporto informatico e in tale forma saranno resi disponibili agli Enti che concorrono al programma catalografico.

Le parti si rendono disponibili a definire la compatibilità dei formati di scambio ed ogni forma per ottimizzare il trasferimento dei dati compresi quelli pregressi.