Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2012

Legge regionale 03 gennaio 2012, n.3

Legge Regionale, Regione Sicilia 3 gennaio 2012, n. 3 Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere
(B.U. Regione Sicilia n. 2 del 13 gennaio 2012, suppl. ord.)

Art. 1. Finalità
1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad esse di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

(Omissis)

Art. 4. Iniziative di prevenzione e di informazione
1. La Regione sostiene, in collaborazione con i comuni, le province, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, le direzioni scolastiche provinciali nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e alla promozione, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, dell'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.
(omissis)