Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 gennaio 2018

Riformando la pronuncia di
primo grado, la Sezione per i minorenni della Corte d'appello di
Cagliari ha disposto l'adozione speciale di minore ex art. 44,
lett. d), legge 183/1984 da parte della donna convivente con la madre
biologica, pur non costituendo queste una coppia omosessuale. La
prima, infatti, è legata alla seconda da un semplice rapporto
di amicizia, ma è coinvolta nella crescita psico-fisica del
minore sin dalla sua nascita, adempiendo di fatto in prima persona ai
doveri genitoriali nelle veci della madre biologica. Quest'ultima,
da sola, non sarebbe stata in grado di crescere il figlio e risponde
all’interesse preminente del minore il fatto di vedere
riconosciuto il vincolo filiale che lo lega alla convivente della
madre.
Si ringrazia per la segnalazione la
Professoressa Pierangela Floris dell'Università di
Cagliari.

Sentenza 08 gennaio 2016, n.4

Considerata la situazione in atto nel Paese d'origine e la
corposità dei riscontri forniti, viene concessa la protezione
sussidiaria all'appellante (cittadino pakistano), valutando la
Corte adita che sussistano elementi che inducono a ritenere la
presenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale
incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza
indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti
religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime
di sicurezza.

Decreto 23 settembre 2014

L’attività di tenuta dei registri dello stato
civile costituisce prerogativa statale, svolta in via delegata dal
Sindaco secondo il DPR n. 396/2000. In questo senso, dunque, persiste
un potere di “sovraordinazione” dell’amministrazione
dello Stato rispetto alla attività svolta dal Sindaco in tale
materia, così come previsto dall’art. 9 del decreto
citato. Nel caso di specie (avente ad oggetto il diniego
dell’ufficiale di stato civile a trascrivere l’atto di
matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
conclusosi con un provvedimento del Tribunale adito recante
l’ordine di trascrizione) il ricorso è stato invece
indirizzato al Comune, sia pure nella persona del Sindaco, così
pretermettendo dalla controversia quella parte necessaria che è
l’autorità statale ovvero il Sindaco nella sua veste di
delegato governativo. Ciò impone dunque la rimessione della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [La
redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani – Università degli Studi di Milano]

In OLIR.it.
Tribunale
di Grosseto. Ordinanza 9 aprile 2014
: "Trascrizione nei
registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso".

Sentenza 07 marzo 2014, n.966

Una volta accertata la fede cristiana di un cittadino nigeriano,
immigrato in Italia, e la sua provenienza da Jos (sede di noti
disordini per motivi religiosi), non può essere accolto
l’appello contro l’ordinanza che ha attribuito al medesimo
protezione sussidiaria nel nostro Paese, evitandone così il
rimpatrio.

Sentenza 13 marzo 2014, n.641

E' indubbio che la Costituzione italiana, tutelando la
libertà religiosa e i diritti della personalità, tuteli
anche il sentimento religioso. Va tuttavia rilevato che la
laicità dello Stato, che caratterizza l'ordinamento
italiano, esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che
lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi
della religione cristiana, sempre che non si pongano problemi di
ordine pubblico o fatti di rilevanza penale.  (Nel caso di
specie, la Corte ha pertanto respinto l'appello, concordando con
il giudizio di primo grado nel quale si poneva in rilievo tra
l'altro il fatto che la mancata partecipazione dell'appellante
allo spettacolo, ritenuto dal medesimo lesivo del propria
sensibilità religiosa, lungi dall'essere irrilevante,
rendeva comunque impossibile accertare e quantificare un eventuale
danno risarcibile).

Sentenza 27 gennaio 2014, n.[2014] EWCA Civ

Core Issue Trust, un’organizzazione di ispirazione cristiana,
aveva chiesto l’affissione di una campagna pubblicitaria su
mezzi del trasporto pubblico locale di Londra col seguente messaggio
“Non gay! Ex-gay, post-gay e fieri di esserlo! Fattene una
ragione!”, in risposta alla campagna pubblicitaria, sempre
ospitata sui mezzi del trasporto pubblico locale di Londra, promossa
da un’organizzazione pro-LGBT, col messaggio “Alcune
persone sono gay. Fattene una ragione!”. Accettata la richiesta
del Core Issue Trust da parte della società concessionaria
della pubblicità, era successivamente intervenuto il diniego di
Transport for London, ente pubblico responsabile del trasporto
pubblico locale di Londra e presieduto dal Sindaco della città.
Il contenzioso amministrativo che ne è scaturito – e la
decisione qui in esame – si appunta sulla legittimità o
meno del diniego opposto da Transport of London, motivato dal richiamo
dell’Equality Act e delle correlative policy adottate
dall’ente pubblico, anche in considerazione della circostanza
(emersa solo in appello) per cui il Sindaco Boris Johnson avrebbe
fatto adottare la decisione a Transport for London non per ragioni di
legittimità giuridica, bensì di opportunità
politica. Per quanto qui interessa, la sentenza ha affermato che il
rifiuto della campagna pubblicitaria non costituisce una violazione
della libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU
(rispondendo ai canoni della previsione di legge, della
legittimità dello scopo e della necessità e
proporzionalità – par. 50-89) ed ha, inoltre, ritenuto
che la libertà di religione o credo di cui all’art. 9
CEDU non rilevi nella fattispecie (par. 90-92). Secondo la Corte,
infatti, nonostante la norma in questione sia invocabile anche da
persone giuridiche ed enti di fatto, il Core Issue Trust non è
una comunità religiosa o una chiesa. Inoltre nel caso di specie
il Core Issue Trust intendeva esprimere la propria posizione su
questioni di carattere morale e sessuale anziché manifestare un
determinato credo, ed i Giudici hanno ritenuto che si debba
distinguere tra la manifestazione di un credo (protetta
dall’art. 9 CEDU) e le pratiche e gli atti meramente motivati da
una religione o credo (che non attengono all’art. 9 CEDU).
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 18 maggio 2011

I cambiamenti di nome e sesso vanno annotati non solo nell’atto di
nascita ma anche in quello di matrimonio (art. 69 DPR 396/2000). Del
resto, il permanere del vincolo matrimoniale, rettificato che sia il
sesso d’uno dei coniugi, significherebbe mantenere un rapporto privo
del suo presupposto legittimo più indispensabile ovvero la diversità
sessuale dei coniugi.

Sentenza 17 dicembre 2008, n.5248

E’ compito del giudice della delibazione procedere all’accertamento
della conoscenza o della conoscibilità, da parte di un coniuge, della
riserva unilaterale nutrita dall’altro, in piena autonomia rispetto al
giudice ecclesiastico, ancorchè la relativa indagine si svolga con
esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del
processo canonico eventualmente acquisiti, e non dia luogo ad alcuna
integrazione di attività istruttoria in fase di delibazione . Tale
indagine deve venire condotta con particolare rigore, giacchè detto
accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di
speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti
la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di
rilievo e tutela costituzionali.

Ordinanza 29 luglio 2009

Non è  manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, l08, 143, 143 -bis , 156
-bis cod. civ. in rapporto agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in
cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di
contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

Decreto 03 luglio 2009

L’istituto dell’amministrazione di sostegno non trasferisce sul
legale rappresentante il potere incondizionato di disporre della
salute della persona in stato di totale incoscienza; questo infatti
comporterebbe un vero e proprio conflitto, tra la volontà del
paziente e quella, magari opposta, del legale rappresentante. La
nomina dell’amministrazione di sostegno comporta, invece, il potere
di manifestare la volontà della persona che si trovi in condizioni di
incapacità; in altri termini non il potere di decidere “al posto”
o “per” l’incapace, ma il potere di decidere “con”
l’incapace esprimendo la volontà che il paziente esprimerebbe, ove
non gli fosse impedito dall’infermità.