Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 14 febbraio 2018

La Corte d'Assise di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p., che disciplina il reato di
Istigazione o aiuto al suicidio, in particolare
"nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al
suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione
in contrasto e violazione dei principi di cui agli articoli 3, 13, II
comma, 25, III comma della Costituzione, che individuano la
ragionevolezza della sanzione penale in funzione
dell’offensività della condotta accertata. Infatti, deve
ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt.
2, 13, I comma della Costituzione ed all’art. 117 della
Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia
riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che
di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà
della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla
norma in esame."
 

Sentenza 25 giugno 2007, n.4266

Non è condivisibile la sussumibilità nel reato, di cui all’art. 674
c.p. (Getto pericoloso di cose), del fenomeno dell’inquinantento
elettromagnetico. Ci si trova, infatti, di fronte ad una lacuna
legislativa, che non può essere colmata con una interpretazione
analogica, rectius con una applicazione analogica quale sarebbe quella
volta ad affermare la riconducibilità dell’inquinamento
elettromagnetico nel paradigma punitivo dell’art. 674 c.p.. Del resto,
anche a voler dilatare al massimo l’estensione del concetto di “cosa”,
ricomprendendovi anche le onde elettromagnetiche, rimane il fatto che
esse non sono elementi di immediata percezione e suscettibili di
essere gettati o versati in un luogo di pubblico transito o in un
luogo privato, ma di comune o di altrui uso; donde l’impossibilità,
senza violare il principio costituzionale di legalità (art. 25 co. 2
Cost., art. 1 c.p.), di estendere agli stessi la portata della norma
incriminatrice.

Sentenza 28 gennaio 1963

L’offesa generica rivolta a tutti coloro che professano un culto
ammesso dallo Stato non integra il reato di vilipendio del culto né
quello di diffamazione delle persone che lo professano (nella specie,
gli ebrei era stati qualificati deicidi, incapaci a giudicare e
carenti di moralità qualsiasi).

Sentenza 06 maggio 1965, n.1059

Corte di Appello di Roma. Sezione I penale. Sentenza 6 maggio 1965. N. 1534/63 Reg. Appelli N. 1059/64 Reg. ins. sent. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La prima sezione penale della Corte di Appello di Roma, composta dai signori; MAZZA Dott. Giuseppe – Presidente, SCHIFALACQUA Dott. Giuseppe, TRECAPELLI Dott. Andrea, LENER Dott. Raffaele, […]

Sentenza 27 aprile 1994

Il suono delle campane di una chiesa in orario diurno e per intervalli
di tempo ragionevolmente brevi non rientra nella previsione del
D.P.C.M. 1 marzo 1991, applicandosi tale decreto solo ai rumori, cioè
ai fenomeni acustici casuali, sgradevoli, fastidiosi, non musicali.
Pertanto, mancando, altresì, nella fattispecie l’attitudine a
produrre disturbo nei soggetti di media sensibilità, non sussistono
né il reato di cui all’art. 659 c.p., né conseguenzialmente il
reato di cui all’art. 650 c.p. essendo l’ordinanza sindacale
viziata da violazione di legge.

Sentenza 06 ottobre 1995, n.375

Al fine di accertare la responsabilità penale di due ecclesiastici
che, nella qualità rispettivamente di direttore e di presidente della
Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, bene
d’interesse artistico e storico vincolato ai sensi dell’art. 4
della legge n. 1089 del 1939, abbiano installato un’edicola sotto il
porticato d’ingresso della Basilica stessa, non può farsi
riferimento alla disciplina concordataria, perché del tutto estranea
alla materia considerata.

Sentenza 16 dicembre 1999, n.2081

Pur ammettendo il carattere religioso della Chiesa di Scientology e
delle sue articolazioni come i Centri Narconon Albatros, considerata
la specifica organizzazione che li caratterizza e la prestazione di
servizi, a fronte di corrispettivi più che renumerativi rispetto ai
costi, si deve ritenere che questi centri devono soggiacere ai fini
tributari al trattamento degli enti commerciali, sia per quanto
attiene alle imposte dirette sui redditi sia per quanto riguarda
l’imposta sul valore aggiunto. Alla stessa conclusione si può
giungere anche a seguito dell’evoluzione legislativa, segnata dai
D.L.vo n.460 del 1997 e n.442 del 1998, sul riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
luvrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), che hanno introdotto
significative restrizioni alle esenzioni fiscali degli enti religiosi,
sia in materia di I.V.A., che in materia di I.R.P.E.G. In particolare,
l’esenzione tributaria per le attività svolte da questi enti, in
attuazione degli scopi istituzionali a favore degli iscritti,
associati o partecipanti, verso pagamento di contributi specifici, è
accordata solo a condizione che lo Statuto dell’ente contenga clausole
determinate, sintomaticamente assunte come “indici di non
commerciabilità”. Viene confermata la sentenza resa dalla Corte di
Appelo di Catanzaro che aveva condannato le imputate colpevoli dei
reati ascritti, riducendo la pena principale detentiva all’arresto di
due mesi e quindici giorni, concedendo il beneficio della non menzione
della condanna.