Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Febbraio 2005

Accordo 12 settembre 2002

Accordo sulla cura pastorale nei penitenziari, nelle carceri e negli istituti di rieducazione, 12 settembre 2002.

Art. 1

Con il presente Accordo si stabiliscono le modalità di attuazione dei diritti alla cura pastorale dei fedeli cattolici che sono detenuti in penitenziario, in carcere o in istituto di rieducazione per i minorenni (in seguito: carcerati e rieducandi cattolici).

ART. 2

La Conferenza episcopale croata designa un Vescovo coordinatore per la cura pastorale dei carcerati e rieducandi cattolici.

ART. 3

1. La cura pastorale è svolta da un operatore pastorale.
2. L’operatore pastorale è di regola un sacerdote (cappellano del carcere) e eccezionalmente un diacono permanente oppure una religiosa con specifico mandato scritto del Vescovo locale.
3. Nei casi urgenti l’assistenza spirituale al carcerato e rieducando cattolico può essere offerta da un qualsiasi sacerdote cattolico.
4. Secondo le necessità, il cappellano del carcere, con l’approvazione del Direttore dell’istituto penitenziario, può essere coadiuvato da un altro operatore pastorale.

ART. 4

1. La Conferenza episcopale croata designerà gli operatori pastorali per lo svolgimento della cura pastorale in tutti i penitenziari, le carceri e gli istituti di rieducazione.
2. Il Ministero di giustizia, dell’amministrazione e dell’autogestione locale stipulerà un contratto di lavoro con gli operatori pastorali designati in conformità con il comma 1 del presente articolo dell’Accordo.
3. Per il lavoro degli operatori pastorali nei penitenziari, nelle carceri e negli istituti di rieducazione si assicurano fondi dal bilancio annuale dello Stato, disponendo la somma necessaria per stipendiare cinque operatori pastorali impiegati a tempo pieno.
4. Il salario degli operatori pastorali si stabilisce secondo il coefficiente raggiunto nel salario-base in conformità al Regolamento dei titoli di posti di lavoro e ai coefficienti della complessità dei lavori al servizio dello Stato.
5. Allo scadere di un anno dalla data di applicazione di questo Accordo, le parti contraenti eseguiranno una prima verifica in merito a questo Articolo dell’Accordo, per valutare la necessità di integrare o meno i mezzi assicurati nel bilancio annuale dello Stato per il lavoro degli operatori pastorali.

ART. 5

1. I penitenziari, le carceri e gli istituti di rieducazione assicureranno locali adeguati allo svolgimento della cura pastorale.
2. La cura pastorale si svolgerà in conformità all’orario giornaliero delle attività dei penitenziari, delle carceri e degli istituti di rieducazione.
3. L’orario dei colloqui spirituali, degli insegnamenti religiosi e dei riti, come pure le modalità di partecipazione dei detenuti cattolici sarà concordato dall’operatore pastorale con la Dirigenza dei penitenziari, delle carceri e degli istituti di rieducazione.
4. Il colloquio spirituale personale con le persone che scontano la pena carceraria o le misure di rieducazione, saranno svolti dall’operatore pastorale senza sorveglianza in un locale designato allo scopo, o eccezionalmente, in casi giustificati, si potrà permettere il colloquio spirituale nella cella del carcere.
5. Il colloquio spirituale personale con le persone che scontano la pena di detenzione si svolgerà secondo l’approvazione del Tribunale competente, in conformità all’Articolo 115 della Legge sul processo penale.

ART. 6

Il rito religioso e la visita pastorale ai detenuti cattolici, deve svolgersi almeno una volta alla settimana, in conformità con il presente Accordo e con il Regolamento sull’ordine interno del penitenziario, del carcere e dell’istituto di rieducazione.

ART. 7

Il carcerato ha diritto di accesso alla propria letteratura religiosa e agli oggetti per uso religioso che, in caso di abuso, possono essergli tolti.

ART. 8

1. Il Giudice ispettore oppure il Presidente del Consiglio giudiziario possono vietare al detenuto cattolico la partecipazione ai riti religiosi oppure possono allontanarlo dalla partecipazione.
2. Il Direttore del penitenziario, del carcere o dell’istituto di rieducazione, per occorse necessità relative al mantenimento della sicurezza e dell’ordine, possono temporaneamente allontanare il carcerato cattolico dalla partecipazione al rito religioso. Di questo dovrà essere informato l’operatore pastorale.
3. Il colloquio spirituale personale e la confessione non possono essere negati al carcerato o rieducando cattolico per un tempo prolungato.

ART. 9

1. Il Battesimo del bambino nato nel penitenziario, nel carcere o nell’istituto di rieducazione, e parimenti, un eventuale Battesimo oppure Cresima del carcerato cattolico si svolgeranno, in armonia con la Direzione del penitenziario, del carcere o dell’istituto di rieducazione, nella chiesa parrocchiale più vicina oppure nella cappella carceraria.
2. Per il Matrimonio dei carcerati, in ottemperanza alle leggi dello Stato, il cappellano carcerario deve comunque avere una speciale autorizzazione del Vescovo locale.
3. Per la confessione a Natale e a Pasqua il cappellano carcerario può convocare in aiuto qualche altro sacerdote.

ART. 10

Qualora una delle parti contraenti consideri sostanzialmente mutate le circostanze in cui è stato stipulato il presente Accordo, in modo tale da doverlo cambiare, potrà dare inizio ad opportune trattative.

ART. 11

Il presente Accordo è stato redatto in quattro esemplari uguali di cui ogni parte contraente conserva due esemplari.

Art. 12

Il presente Accordo entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione.