Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Ottobre 2005

Accordo 22 luglio 2005

“Accordo interconfederale per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (FOND.E.R. – Fondo Enti religiosi)”, 22 luglio 2005.

ACCORDO INTERCONFEDERALE

tra

AGIDAE – ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA

e

CGIL, CISL e UIL

nel quadro della strategia comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della formazione e alla creazione di un nuovo sistema finalizzato al rinnovamento delle politiche educative e formative;
al fine di promuovere la formazione professionale continua nell’area degli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori;
tenuto conto dell’esigenza di adeguare le professionalità dei dipendenti alle nuove tecnologie introdotte nelle aziende e alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei servizi, ai fini di una maggiore occupabilità dei lavoratori;
in relazione a quanto previsto dalle intese sindacali nazionali sottoscritte in materia di formazione nei comparti della Scuola e dell’Assistenza (in particolare, per la Scuola il CCNL del 17 ottobre 2002; per il comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo il CCNL dell’8 luglio 2003);
in attuazione delle disposizioni dell’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
considerata la particolarità degli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa così come disciplinata nel vigente ordinamento giuridico italiano;

si concorda

di costituire il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fondo è denominato FONDO ENTI RELIGIOSI in forma abbreviata FOND.E.R. e viene costituito, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, lett. b) dell’art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, come soggetto associativo senza personalità giuridica ai sensi dell’art. 36 del codice civile.

Il Fondo è regolato secondo lo Statuto e il Regolamento allegati e svolgerà la propria attività con le modalità previste dall’art. 118 citato e successive modificazioni a favore dei lavoratori dipendenti degli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, del comparto Scuola e del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo, e di tutte le imprese che optano per il versamento al Fondo del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Sono organi del Fondo l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci.

Gli organi decisionali del Fondo stabiliscono le modalità operative per la selezione dei piani formativi da ammettere a finanziamento, anche tenendo conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la Formazione Continua e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.