Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Febbraio 2005

Accordo 26 febbraio 1999

Accordo sulla modalità di attuazione dei rispettivi obblighi finanziari della Repubblica di Croazia verso la Chiesa Cattolica, 26 febbraio 1999.

Art. 1

Il Ministero delle Finanze, secondo la disposizione dall’articolo 4 della Legge di ratifica dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia sulle questioni economiche (Bollettino ufficiale “Narodne Novine” n. 18/98. Accordi Internazionali) in quanto organo competente per l’esecuzione delle singole disposizioni della detta Legge, e la Conferenza Episcopale Croata, allo scopo di attuazione degli articoli 6 e 9 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia sulle questioni economiche (in seguito: Accordo), stipulato il 9 Settembre 1998, hanno stabilito quanto segue:

1. La Repubblica di Croazia, con il presente Accordo, nel desiderio che il finanziamento della Chiesa Cattolica sia stabilito in un modo moderno ed efficiente, in armonia con il sistema sociale democratico, riconoscendo socialmente utile il lavoro della Chiesa Cattolica nel campo culturale, educativo, sociale ed etico, si è, tra l’altro, impegnata ad assicurare alla Chiesa Cattolica una somma annuale nella quale, oltre alle spese della manutenzione dei centri pastorali e delle chiese, che non si trovano nell’elenco dei monumenti di cultura, è incluso il contributo per l’attività caritativa della Chiesa Cattolica.
2. Per favorire un adeguato proseguimento della promozione del bene comune, la Repubblica di Croazia si è impegnata a versare mensilmente dal bilancio statale alla Chiesa Cattolica la somma corrispondente a due stipendi medi lordi moltiplicati per il numero delle parrocchie esistenti nella Repubblica di Croazia nel giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo.
3. Per risolvere la questione delle pensioni dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose, che hanno compiuto 65 anni di età, finora non risolta in modo sistematico, la Repubblica di Croazia si è impegnata a erogare, nel corso dei primi dieci anni dall’attuazione dell’Accordo, un importo monetario, di cui al paragrafo 2 di questo articolo, aumentato del 20%.
4. La Conferenza Episcopale Croata, è tenuta, entro il 1 dicembre di ogni anno, ad aggiornare l’elenco delle parrocchie di cui all’articolo 6, paragrafo 3 dell’Accordo.

Art. 2

1. Il Ministero delle Finanze si è impegnato ad assegnare le somme assicurate a tale scopo nel bilancio statale della Repubblica di Croazia, di cui all’articolo 6 dell’Accordo, in uguali rate mensili entro il giorno cinque del mese in corso.
2. L’importo finale dell’obbligo finanziario, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà stabilito per ogni anno precedente, al più tardi entro la fine di febbraio dell’anno in corso, in base ai dati dell’Istituto Statale di Statistica, secondo il salario medio lordo.
3. La differenza tra l’importo finale dell’obbligo finanziario per l’anno precedente (positiva o negativa) e l’importo previsto dal bilancio sarà saldata a carico (o in favore) delle riserve correnti del bilancio statale entro la fine di marzo dell’anno in corso.

Art. 3

1. Dal bilancio statale della Repubblica di Croazia per l’anno 1999 (Bollettino ufficiale “Narodne Novine” nr. 167/98) è stata assicurata la somma di 190.000.000,00 Kune per adempiere agli obblighi finanziari della Repubblica di Croazia verso la Chiesa Cattolica, ai sensi delle disposizioni stabilite negli articoli 6 e 9 dell’Accordo.
2. Il Ministero delle Finanze si impegna ad assegnare all’Istituto centrale per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici, Conferenza Episcopale Croata, gli importi, di cui al comma 1 del presente articolo, in dieci rate uguali, iniziando dal mese di marzo1999, entro il giorno cinque del mese in corso.

Art. 4

La Conferenza Episcopale Croata, cioè le istituzioni che si prendono cura della distribuzione e dell’utilizzazione dei mezzi finanziari, sono tenute a osservare le leggi della Repubblica di Croazia sugli affari finanziari.

Art. 5

Il presente Accordo è composto da quattro copie identiche di cui due spettano al Ministero delle Finanze e altre due alla Conferenza Episcopale Croata.