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    Circolare 03 aprile 2014

    Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

    Data: 03 aprile 2014
    Autore:
    Ministero della Giustizia
    Argomento:
    Confessioni religiose, Famiglia, Terzo settore, Chiesa cattolica, Minori, Volontariato, O.N.G.
    Dossier:
    Chiesa cattolica, Confessioni religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Volontariato, Minori, Pornografia, Abusi sessuali, Casellario giudiziale, Obblighi per i datori di lavoro, Attività professionali
    In OLIR.it:
    - Ministero della Giustizia. Ufficio Legislativo: Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
    - Ministero della Giustizia. Ufficio Legislativo: Nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

    Ministero della Giustizia, Circolare 3 aprile 2014: "Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro"

    Dipartimento per gli Affari di Giustizia
    Direzione Generale della Giustizia Penale
    Ufficio III

    Ai Sigg. Procuratori della Repubblica

    Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali

    e p.c. All'Ispettorato Generale
    Loro Sedi

    Oggetto: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro.

    IL 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).

    A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.

    In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis.

    Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.

    Si allegano a tal fine i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato.

    I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B.

    Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U.

    La presente circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

    Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06 – 97996200.

    Roma, 3 aprile 2014

    IL CAPO DIPARTIMENTO
    Simonetta Matone

    « Circolare 11 aprile 2014, n.9 » Sentenza 07 marzo 2014, n.966

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