Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Maggio 2008

Contratto collettivo 19 dicembre 2007

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I SACRISTI ADDETTI AL CULTO DIPENDENTI DI ENTI ECCLESIASTICI
2008-2010

Art. 1 – Definizione
1. Ai fini della presente normativa si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi di:
− Preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa;
− Provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;
− Occuparsi della pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della Chiesa, della Sacrestia e delle pertinenze;
− Adempiere altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale indicate nella lettera di assunzione.
2. I sacristi sono inquadrati in due categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato:
Gruppo A: Sacristi occupati a tempo pieno a servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.
Gruppo B: Sacristi occupati a tempo parziale per un monte ore non inferiore a dieci ore settimanali.

Art. 2 – Assunzione e periodo di prova
1. L’assunzione del sacrista è effettuata dal legale rappresentante dell’ente ecclesiastico titolare dell’officiatura del culto della chiesa, mediante lettera raccomandata, previa richiesta nominativa all’ufficio del collocamento.
2. Fermi restando gli obblighi di legge circa l’assunzione, il periodo di prova non pu ò avere durata superiore a mesi tre.
3. Terminato il periodo di prova, il sacrista si intende confermato a tempo indeterminato e detto periodo viene considerato a tutti gli effetti contrattuali.
4. Nel caso di mancata conferma, al sacrista sarà corrisposto il compenso per il periodo di lavoro prestato e quanto dovuto per norma di legge.

Art. 3 – Retribuzione
1. La retribuzione mensile del sacrista è stabilita in euro 1.090,00 per l’anno 2008, euro 1.135,00 per l’anno 2009, euro 1.190,00 per l’anno 2010, comprensivi dell’ex indennità di contingenza.
2. Per i sacristi di cui al Gruppo B dell’art. 1, comma 2, la retribuzione viene determinata in base all’effettivo orario di lavoro, calcolando la paga oraria nella misura di 1/195 della retribuzione mensile.
3. Sono previsti scatti di anzianità, sino al massimo di dieci scatti triennali.
4. Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità e sono calcolati nella misura del 4% della paga mensilizzata, senza ricalcalo di quelli precedentemente maturati e gi à in godimento.
5. Ai fini del calcolo della retribuzione, quanto stabilito nel presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Art. 4 – Orario di lavoro
1.L’orario di lavoro ordinario è di 45 ore settimanali, di norma distribuite in sei giornate.
2. L’orario di lavoro giornaliero è concordato con il datore di lavoro.
3. Ai sacristi che hanno orario di lavoro continuativo spetta mezz’ora di pausa non retribuita a metà del turno lavorativo.
4. L’eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.

Art. 5 – Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario è retribuito con le seguenti maggiorazioni sulla paga oraria (=1/195 della retribuzione mensile):
− Straordinario feriale diurno: paga oraria maggiorata del 20%;
− Straordinario feriale notturno (dalle 22 alle 6): paga oraria maggiorata del 30%.
− Straordinario festivo diurno: paga oraria maggiorata del 30%
− Straordinario festivo notturno(dalle 22 alle ore 6): paga oraria maggiorata del 50%

Art. 6 – Riposo settimanale
1. Il sacrista ha diritto a un’ intera giornata di riposo settimanale concordata con il datore di lavoro, generalmente non coincidente con la domenica e le altre festività religiose.
2. Il lavoro svolto in giorno di domenica e nelle altre festività religiose viene retribuito con la paga oraria ordinaria, salvo quando disposto all’art. 7, comma 2.

Art. 7 – Festività
1. Sono considerati festivi i seguenti giorni:
− il primo giorno dell’anno;
− il 6 gennaio – Epifania del Signore;
− il 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
− il lunedì dopo Pasqua;
− il 1° maggio – Festa del Lavoro;
− il 2 giugno – Fondazione della Repubblica;
− il 15 agosto – Assunzione di Maria Vergine;
− il 1° novembre – Ognissanti;
− l’8 dicembre – Immacolata Concezione;
− il 25 dicembre – Natale del Signore;
− il 26 dicembre – S. Stefano;
− la festa del Santo patrono del luogo.
2. Qualora il sacrista per esigenze di servizio non possa godere di tali festività, ha diritto a un’indennità pari alla retribuzione giornaliera di 1/26 maggiorata del 30%.

Art. 8 – Gratifica
1. Alla data del 15 dicembre, al sacrista verrà corrisposta una mensilità pari alla sua normale retribuzione (13a mensilità).
2. Alla data del 15 giugno, al sacrista verrà corrisposta una mensilità pari alla sua normale retribuzione (14a mensilità).
3. In caso di prestazione di lavoro inferiore a un anno, la 13^ e la 14^ mensilità sono calcolate in dodicesimi, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Art. 9 – Ferie
1. Al sacrista dopo un anno di ininterrotto lavoro, spetta un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, più 4 giorni in corrispettivo delle festività soppresse (cf. legge 5 marzo 1977, n. 54), con la regolare corresponsione della retribuzione.
2. A chi non ha raggiunto dodici mesi di anzianità di servizio vengono riconosciuti tanti dodicesimi di ferie annuali e di festività soppresse quanti sono i mesi di servizio, conteggiando come interi le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.
3. Le ferie possono essere godute al massimo in due distinti periodi annui.
4. I periodi di godimento delle ferie sono concordati fra le parti, con riguardo alle esigenze del lavoro e del sacrista, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. In nessun caso possono essere concesse ferie tra il 20 dicembre e il 7 gennaio e durante la Settimana Santa.

Art. 10 – Congedi
1. In caso di matrimonio, è concesso al sacrista un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi.
2. In caso di decesso di un parente fino al secondo grado, è concesso al sacrista un permesso retribuito di tre giorni all’anno, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 11 – Malattia o Infortunio
1. In caso di malattia o infortunio il sacrista percepirà l’integrazione economica del trattamento erogato dall’istituto previdenze assicurativo o mutualistico, come previsto dalle normative vigenti.
2. Il datore di lavoro assicura al sacrista l’integrazione economica del trattamento erogato dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto corrisposta per il periodo massimo di sei mesi.
3. Trascorso il periodo di comporto di sei mesi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto definitivamente, con diritto del sacrista a ogni sua competenza, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso.
4. Il sacrista ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento.
5. Il sacrista è tenuto a consegnare o inviare con raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro il certificato medico relativo alla malattia o all’infortunio entro due giorni dal rilascio.
6. Qualora il sacrista non si presenti sul posto di lavoro alla data indicata dal certificato medico, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo della conservazione del posto e il dipendente viene considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennità di mancato preavviso.

Art. 12 – Preavviso di licenziamento
1. Salvo condizioni di miglior favore, il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti con preavviso scritto di mesi due inviato con raccomandata.
2. Durante il periodo di preavviso, i sacristi di cui al Gruppo A dell’art. 1. comma 2, hanno diritto alla libertà necessaria (in media tre ore al giorno) per la ricerca di altra occupazione, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza alcuna trattenuta sullo stipendio. Tale diritto non si esercita nel caso di dimissioni volontarie.
3. In caso di mancato preavviso, l’inadempiente è tenuto a risarcire la controparte con un’indennità pari alla retribuzione di fatto di due mesi.

Art. 13 – Indennità di licenziamento
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al sacrista verrà corrisposta un’indennità pari a venti giorni per anno di servizio, per il periodo fino al 31 dicembre 1974, e nella misura di una mensilità per anno di servizio, per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1975.
2. Detta indennità, maggiorata del rateo della tredicesima mensilità, si calcola sulla paga base, sugli eventuali scatti di anzianità, e, per il periodo fino al 31 maggio 1982, sull’indennità di contingenza in vigore al 31 gennaio 1977 (pari a lire 53.082). A partire da tale data, il calcolo deve essere effettuato con i criteri dettati dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, con riferimento alla sola paga base.
3. Per l’anno di anzianità di servizio non compiuto, si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi compiuti, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
4. Il datore di lavoro avrà cura di accantonare l’indennità di anzianità maturata, stipulando eventualmente una polizza con una compagnia di assicurazione di fiducia delle parti.
5. Qualora il dipendente che conclude il rapporto di lavoro fruisca di alloggio, in forza dell’art. 659 del codice di procedura civile è tenuto a riconsegnarlo entro un mese dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. nel caso previsto dal comma precedente, l’indennità di anzianità è corrisposta contestualmente alla riconsegna dell’alloggio libero di persone e di cose.

Art. 14 – Controversie di lavoro
1. Le eventuali controversie circa l’applicazione del presente contratto, prima di far corso a un’eventuale azione giudiziaria, devono essere demandate al concorde arbitrato dell’incaricato dell’Unione Diocesana Addetti al Culto e del Presidente o incaricato diocesano della FACI.
2. In mancanza dell’accordo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale di Lavoro competente per territorio (cf. legge 11 agosto 1973, n. 533).

Art. 15 – Norme disciplinari
1. Considerata la natura peculiare dell’attività svolta dal sacrista e del luogo sacro dove essa di norma si svolge, sono considerati atti gravi che danno luogo alla risoluzione immediata del contratto per giusto motivo:
– la violazione della riservatezza legata all’attività pastorale e al ministero sacro svolto nella chiesa mediante la diffusione di notizie conosciute in ragione del servizio;
– motivi o circostanze gravi e comprovate che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
2. In caso di altre gravi mancanze e infrazioni, il sacrista potrà incorrere nelle sanzioni di richiamo e sospensione, fino al licenziamento.
3. È fatto salvo il diritto del sacrista di ricorrere in devolutivo contro il provvedimento di licenziamento, secondo le modalità di cui all’art. 14.
4. In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli previsti ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo, è fatta salva la facoltà del sacrista di ricorrere in sospensivo.

Art. 16 – Condizione di miglior favore
1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore

Art. 17 – Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
1. Al sacrista sono riconosciuti dieci giorni, anche non consecutivi, per la partecipazione a ritiri spirituali e a corsi di aggiornamento liturgico o professionale, sia nazionali sia locali.
2. La mancata utilizzazione di detti giorni, in tutto o in parte, non d à diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

Art. 18 – Scadenza del contratto
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2010 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 19 – Quota contratto
Gli enti che adottano il presente contratto sono tenute a versare ogni tre anni € 60,00 sul conto corrente postale:
n. 33124298, intestato a FIUDAC/S, Via R. Sanzio, 3 – 24027 Nembro (BG)

Per la F.A.C.I.: Il Presidente Mons. Luciano Vindrola
Per la F.I.U.D.A.C./S.: Il Presidente Aurelio Pellicioli
Il Tesoriere Claudio Munari
Il Consulente Don Giampietro Masseroli