Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Gennaio 2008

Contratto collettivo 20 dicembre 2007

“Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2008/2009”, 20 dicembre 2007.

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2008/2009, sottoscritto nell’anno 2007, il giorno 20 del mese di dicembre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 112 del 18 dicembre 2007

E

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali F.L.C. – C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., S.N.A.L.S. – C.O.D.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola

(omissis)

CAPO VIII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

ART. 37 bis
MOBILITA’ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda, secondo quanto previsto dal presente CCNL, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa regione e conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le ipotesi, la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.

2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.

3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall’ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità

4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnati di religione cattolica della medesima diocesi
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnati di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnati di religione cattolica di diocesi di altra regione
All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato il servizi, è regolata con CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica avvengono sulla totalità di posti in organico di diritto, che la specifica categoria corrispondono al 70% dei posti complessivi, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili dal 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo l’accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.

6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le precedenze previste dall’art. 7 del presente contratto.
Si applicano agli insegnati di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.

(omissis)