Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Marzo 2005

Convenzione 18 aprile 2001

Convenzione 18 aprile 2001: “Convenzione tra la Fondazione diocesana per gli oratori milanesi e l’Enti di promozione sportiva P.G.S.”.

CONVENZIONE TRA:

la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (d’ora in poi FOM), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 9 marzo 1982 n.334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 in data 10 giugno 1982, iscritto nel RPG del Tribunale di Milano al n.343 in data 27 maggio 1987, in persona del suo Presidente e legale rappresentante mons. Franco Agnesi

e

l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLISPORTIVA GIOVANILI SALESIANE (d’ora in poi PGS), riconosciuto ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA con delibera del CONI n.117 del 22 febbraio 1979, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 530/1974, nell’organo periferico del COMITATO REGIONALE LOMBARDO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Giovanni Caravello, debitamente autorizzato dalla giunta nazionale ai sensi dell’art. 20 dello Statuto PGS

PREMESSO

che la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (FOM) promuove l’educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite gli oratori costituiti nelle Parrocchie della Diocesi di Milano sostenendone l’azione educativa che si sviluppa pure mediante attività ricreative e sportive e che a tal fine la Fondazione opera, con i mezzi più opportuni (studi, sussidi, convegni e corsi), anche nella formazione degli animatori e delle animatrici degli oratori;

che l’ente PGS promuove l’esperienza sportiva come momento di educazione, di crescita, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio;

ATTESO

che il Sinodo 47° della Diocesi di Milano ha autorevolmente sottolineato come “la pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero. Significativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie nello sport un’occasione per migliorare sé e gli altri. In questa prospettiva l’oratorio promuove l’attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e dei giovani, nell’ambito dell’attenzione che la Chiesa ambrosiana riserva allo sport” (cost. 228 § 1);

che la cost. sinodale 228 § 3 altresì dispone che: “per facilitare il raggiungimento [degli] obiettivi [sopra considerati] è necessario che gli oratori e gli enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana […] sviluppino idonee collaborazioni e sinergie”.

Tutto ciò premesso e considerato, volendo attuare queste indicazioni in riferimento alle associazioni/società sportive promosse dalle Parrocchie e aderenti all’ente di Promozione Sportiva PGS [d’ora in poi società sportive]

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente di Promozione Sportiva PGS si impegna a richiedere alle società sportive associate l’adozione dello Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione. A tale adempimento sarà data attuazione in modo graduale, cominciando con le società che chiederanno di iscriversi all’Ente di Promozione Sportiva PGS a far data dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Per le società già iscritte, l’Ente PGS urgerà l’adeguamento dello Statuto per conformarlo allo Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione, entro il successivo anno sportivo.

Art. 2

L’Ente PGS si impegna a promuovere e a valorizzare presso le società sportive i seguenti punti qualificanti dello Statuto-tipo:
a) centralità della funzione educativa e della natura ludica dell’attività sportiva;
b) adesione della società al progetto di pastorale giovanile della Parrocchia;
c) previsione di momenti formativi specifici (in particolare per dirigenti e allenatori), oltre alla partecipazione a quelli comuni proposti dalla Parrocchia o realizzati in ambito decanale o diocesano;
d) concertazione del calendario delle attività con il Responsabile della pastorale giovanile parrocchiale;
e) obbligo di presentazione del rendiconto al Consiglio per gli affari economici della Parrocchia.

Art. 3

La FOM si impegna a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché almeno un rappresentante della società sportiva sia inserito nel Consiglio dell’Oratorio o nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 4

La FOM, in collaborazione con i competenti Uffici diocesani, e l’Ente PGS si impegnano altresì a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché le Parrocchie stesse e le società sportive adottino, per il corretto e responsabile uso degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale, gli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione.

Art. 5

L’Ente PGS e la FOM, nel convenire circa la natura, gli scopi e le attenzioni educative richiamati nelle indicazioni sinodali sopra ricordate, si impegnano nel proprio ambito specifico di competenza a promuovere la pratica dell’attività sportiva nel contesto parrocchiale secondo lo spirito e le disposizioni della presente Convenzione e a proporre adeguati sussidi e iniziative formative. A tal fine l’Ente PGS e la FOM metteranno a disposizione delle società sportive e degli oratori ambrosiani la propria esperienza e competenza per assicurare, secondo modalità da definirsi e che saranno opportunamente pubblicizzate, presso i propri uffici un adeguato servizio di consulenza a favore di tutti coloro che promuovono lo sport nelle Parrocchie della Diocesi di Milano.

Art. 6

Per favorire la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere, in ambito locale, tra la Parrocchia e la società sportiva, l’Ente PGS e la FOM convengono di istituire un Organismo di conciliazione, composto di almeno tre persone due delle quali designate rispettivamente dai Presidenti dell’Ente PGS e della FOM e la terza di comune accordo dagli stessi Presidenti, con potere di giudicare dei ricorsi ad esso sottoposti e scaturenti dalle violazioni dello Statuto-tipo o degli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione e fatti propri dalle parti (Parrocchie e società sportive). Sono legittimati a ricorrere le Parrocchie, le società sportive ed i loro tesserati purché, se si tratta di Parrocchie, dichiarino di accettare la presente Convenzione mentre le società sportive devono essere rette dallo Statuto-tipo. La decisione dell’Organismo di conciliazione avverrà nel rispetto dello spirito e delle norme della presente Convenzione e degli strumenti giuridici ad essa allegati e secondo equità.

Art. 7

La presente Convenzione ha durata triennale a far data dalla stipulazione della stessa e, in difetto di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Milano, addì 18 Aprile 2001

Letto confermato e sottoscritto
Per la FOM
Mons. Franco Agnesi
Per L’ENTE PGS
Il Presidente regionale Lombardi Giovanni Caravello