Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Luglio 2005

Convenzione 28 luglio 2003

Convenzione fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordinario diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall’autorità Diocesana e delle associazioni di culto.

(Art. 5:, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 luglio 1997 n. 27

PREMESSA

La presente convenzione è stipulata tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordinario diocesano ai sensi della L.R. 21 luglio 1997, n. 27, e riguarda gli archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall’autorità diocesana e delle associazioni di culto.

L’Archivio diocesano contenente gli atti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi, gli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese presenti nel territorio della diocesi, nonché gli archivi delle pie fondazioni e delle associazioni cattoliche, costituiscono gli archivi ecclesiastici dipendenti dall’autorità diocesana. Il Codice di diritto canonico ne predispone la tenuta, la conservazione e l’inventariazione, secondo disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal vescovo diocesano.

ClO’ PREMESSO, tra

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, codice fiscale n. 800002270074, con sede ad Aosta, piazza Deffeyes, 1 – rappresentata dall’Assessore all’lstruzione e alla Cultura Sig. Roberto Louvin

e

L’Ordinario diocesano, con sede in Aosta, rue de l’Hotel des Etats, 15, rappresentato dal rev. Vicario Generale, can. Adolfo Bois, nato a Valgrisenche il 21 agosto 1913, C.F. BSO DLF 33M21 L582E, e domiciliato ai fini della presente convenzione in Curia Vescovile di Aosta, rue de l’Hotel des Etats, 15, Aosta.

Sl CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Interesse storico degli archivi degli enti ecclesiastici e loro tutela.
1. La documentazione prodotta dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni di culto, per la funzione che questi hanno svolto in passato e svolgono tuttora nella società civile, costituisce una preziosa testimonianza della storia e della cultura locale nei suoi più diversi aspetti e pertanto deve essere tutelata.

2. La Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta concordano sulla necessità di collaborare ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi degli enti ecclesiastici e delle associazioni di culto, promuovendo le iniziative atte a perseguire tale finalità.

2. Criteri per il riconoscimento dell’interesse storico degli archivi degli enti ecclesiastici e delle associazioni di culto.

1. La documentazione prodotta dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni di culto contiene già dalla sua origine elementi non solo di carattere amministrativo, ma anche di carattere storico: di qui l’opportunità di interventi finanziari volti a garantire l’aggiornamento delle principali serie storiche conservate presso l’archivio della Curia diocesana. Per quanto riguarda gli altri archivi ecclesiastici facenti capo all’Ordinario diocesano, la valutazione dell’interesse storico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 21 luglio 1997, n. 27 è fatta sulla documentazione anteriore a cinquant’anni, che costituisce l’archivio storico.

2. Possono essere riconosciuti di interesse storico, gli archivi che conservano documentazione utilizzabile ai fini della ricerca e dello studio della storia e della cultura locale o extraregionale, con riferimento a tutti o parte dei molteplici campi di indagine, ad esempio: storia delle istituzioni ecclesiastiche e civili, rapporti fra le stesse; aspetti politici, sociali, religiosi, economici; demografia e sanità, emigrazione, usi e costumi, confraternite, opere pie; storia dell’arte, storia delle istituzioni scolastiche, storia del territorio, associazionismo religioso, cooperativismo, partiti politici, movimento cattolico.

3. Negli archivi degli enti ecclesiastici e delle associazioni di culto riconosciuti di interesse storico la documentazione, alla scadenza dci cinquant’anni, entra a far parte dell’archivio storico e ricade sotto le disposizioni ad esso relative.

3. Applicazione della legislazione regionale agli archivi degli enti ecclesiastici e delle associazioni di culto.

1. Gli archivi degli enti ecclesiastici e delle associazioni di culto riconosciuti di interesse storico, ovvero l’archivio corrente della Curia episcopale, possono fruire delle disposizioni di cui alla L.R. 21 luglio 1997, n. 27. Tali norme vengono applicate con le seguenti ulteriori specificazioni.

2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2, comma 3 della L.R. 21 luglio 1997, n. 27 circa i diritti d’autore relativi agli inventari e agli strumenti di ricerca, i proprietari dei fondi oggetto di intervento possono autorizzare la consultazione di detti inventari e altri strumenti di ricerca agli studiosi che ne facciano richiesta. Resta esclusa però qualsiasi forma di fotoriproduzione a favore di terzi.

3. Contestualmente o successivamente alle operazioni di riordino ed inventariazione, l’Archivio Storico Regionale procede alla microfilmatura, per categorie e lotti successivi, della documentazione di interesse storico conservata negli archivi degli enti ecclesiastici e delle associazioni di culto, onde favorirne la consultazione e la conservazione. L’Ordinario diocesano consente alla Regione la microfilmatura di detta documentazione, con le riserve relative ai documenti di cui al successivo punto 4; una copia di sicurezza e una di consultazione saranno conservate sia dall’Archivio Storico Regionale sia dalla Curia Vescovile di Aosta; per il rilascio di copie a terzi sarà richiesta l’autorizzazione dell’autorità diocesana. L’Ordinario consente altresì di pubblicare o di divulgare mediante stampa gli atti microfilmati, previa propria autorizzazione.

4. La consultazione dei microfilm potrà avvenire gratuitamente presso la Curia Vescovile negli orari di apertura degli archivi al pubblico. L’Ordinario diocesano potrà autorizzare di volta in volta la consultazione anche presso l’ Archivio Storico Regionale dei suddetti microfilm, esclusi quelli dei documenti riconosciuti di carattere riservato. I documenti di carattere riservato relativi a situazioni puramente private di persone sono consultabili dopo 70 anni dalla conclusione dell’affare. All’Ordinario diocesano viene riservato il giudizio sulla consultabilità dei documenti che possono ledere il riserbo dovuto alle persone.

5. I contributi di cui all’art. 3 della L.R. 21 luglio 1997, n. 27, saranno richiesti direttamente dall’Ente proprietario, possessore o detentore dei fondi oggetto di intervento, secondo un programma concordato con l’ Ordinario diocesano .

6. La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, previa deliberazione di Giunta.