Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2004

Decreto 01 gennaio 1999

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto: “Disposizioni della Santa Sede a seguito dell’Intesa tra la CEI e il Ministero dei beni culturali e ambientali”, l gennaio 1999.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, 1999, n. 2)

Decreto

In considerazione della necessità di procedere all’attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 2 e dagli artt.2 e 5, n. 2 e n. 3, dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i Beni culturali e ambientali italiano, sottoscritta il 13 settembre 1996,

il Cardinale Segretario di Stato dispone quanto segue:

1) Alle riunioni di cui all’art.2, commi 1-2 dell’Intesa partecipa un rappresentante della “Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori” (C.I.S.M.) e dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia” (U.S.M.I.).

2) Le richieste di cui all’art.5, commi 2-3 dell’Intesa, vengono inoltrate al Vescovo diocesano dal Superiore competente degli Istituti di vita consacrata, delle Società di vita apostolica e delle loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, a livello non inferiore alla provincia religiosa (Intesa art.1, comma 2).

Il competente Superiore valuta la congruità e la priorità delle richieste concernenti i beni culturali di enti soggetti alla sua giurisdizione.

Fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente va assicurata, reciprocamente, la più ampia informazione e collaborazione circa i programmi, le richieste e gli adempimenti richiesti dalle norme civili riguardanti i beni culturali ecclesiastici.

3) Il Vescovo diocesano inoltra ai competenti organi dello Stato le richieste dei soggetti di cui all’art.1, comma 2 dell’Intesa e ne dà tempestiva informazione ai Superiori interessati.

4) Nelle Intese eventualmente stipulate tra le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici (Intesa art.8), all’Osservatorio di cui all’art.7 dell’Intesa, se previsto nelle Intese regionali, partecipa un rappresentante della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori” (C.I.S.M.) e dell’ “Unione Superiore Maggiori d’Italia” (U.S.M.I.).