Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Agosto 2003

Decreto 02 settembre 2002

Congregazione per l’Educazione Cattolica. Decreto con cui viene rinnovato l’ordine degli studi nelle Facoltà di Diritto Canonico, 2 settembre 2002.

Con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, è certamente aumentato il numero degli studenti nelle Facoltà di Diritto Canonico, ma nello stesso tempo ci si è sempre più resi conto che il curricolo degli studi per il conseguimento della Licenza, come era stato stabilito nella Costituzione Apostolica Sapientia christiana promulgata da Giovanni Paolo II il 15 aprile 1979 [Cf. AAS 71 (1979) 469-499], non risultava più valido perché le singole discipline fossero dovutamente esposte ed assimilate. Di conseguenza si era anche coscienti che, terminato il biennio per la Licenza, la formazione giuridica degli alunni non raggiungeva quel grado di conoscenza del diritto della Chiesa che oggi viene richiesto per assolvere a quelle funzioni ecclesiastiche che richiedono una specifica preparazione nel diritto canonico.

Il biennio per il conseguimento della Licenza in diritto canonico per la prima volta era stato previsto nella Costituzione Apostolica Deus scientiarum Dominus data da Pio XI il 24 maggio 1931 [Cf. AAS 23 (1931) 241-284], sembrando, allora, che quattro semestri fossero sufficienti per la Licenza, in considerazione dell’ottima preparazione che gli studenti avevano sia nella lingua latina sia nelle istituzioni di diritto canonico quando accedevano alla Facoltà di Diritto Canonico.

Con l’andare del tempo, se non dappertutto, nelle scuole medie la lingua latina o non è più insegnata oppure è considerata tra le discipline secondarie. Per quello che riguarda il curricolo degli studi nelle Facoltà teologiche e nei Seminari maggiori, essendo state aumentate le altre discipline teologiche e pastorali, poco a poco è stata data sempre meno attenzione e tempo alle istituzioni di diritto canonico e alla lingua latina. Da questo ne viene che hanno accesso alla Facoltà di Diritto Canonico studenti chierici che per la maggior parte non conoscono la lingua latina e sono quasi senza alcuna preparazione previa in diritto canonico.

Per ciò che concerne i laici, che certamente più numerosi di prima frequentano le Facoltà di Diritto Canonico, si può ancora più percepire la mancanza di una preparazione sufficiente per iniziare il secondo ciclo, per il fatto che quando entrano nelle Facoltà di Diritto Canonico spesso sono completamente carenti di formazione teologica, oppure anche nel primo ciclo, così com’è attualmente ordinato, non possono acquisire quel grado anche minimo di conoscenza della Teologia che è senza dubbio necessario per comprendere adeguatamente i principi fondamentali di diritto canonico. Inoltre, coloro che hanno già un grado accademico in diritto civile, spesso senza fare il primo ciclo, vengono direttamente ammessi al biennio di Licenza, anzi a giudizio della Facoltà possono accorciare il curricolo del biennio, in modo tale che, senza alcuna preparazione teologica, ottengono in un anno la Licenza in diritto canonico.

Il Concilio Vaticano II, invece, auspicava che “nell’esposizione del diritto canonico […] si tenga presente il Mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica De Ecclesia da tale S. Sinodo promulgata” [Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto sulla formazione sacerdotale Optatam totius, n.16d]. Ciò richiede innanzitutto che l’uno e l’altro Codice siano esposti alla luce dell’ecclesiologia del Vaticano II , le cui note che qui ci riguardano sono contenute in sintesi nelle Costituzioni Apostoliche di Giovanni Paolo II Sacrae disciplinae leges [Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Apost. Sacrae disciplinae leges, 25 gennaio 1983, AAS 75/II (1983) VII-XIV] e Sacri canones [Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Apost. Sacri canones, 18 ottobre 1990, AAS 82 (1990) 1033-1044]. Dunque, questa nuova prospettiva teologica, intesa nell’esposizione del diritto canonico, richiede più tempo di quello che permettono i limiti di un biennio. È da aggiungere che oltre lo studio della lingua latina si prevedono discipline ausiliarie e corsi opzionali che oggi appaiono necessari per completare la formazione istituzionale in diritto canonico.

Quindi, tenuto conto delle difficoltà nelle quali le Facoltà di Diritto Canonico si trovano per impartire agli studenti la necessaria formazione, la Congregazione per l’Educazione Cattolica nell’anno 1997 mandò a tutte le Facoltà e Istituti di Diritto Canonico, da essa stessa eretti, un questionario in cui si domandavano informazioni sullo stato di ciascuno di essi e in modo particolare si chiedeva se ritenevano opportuno un protrarsi del curricolo degli studi. Dopo aver ricevuto le risposte questa Congregazione ha proseguito con varie consultazioni. Al di là di altre cose di minore importanza, ci fu convergenza sul fatto che il curricolo per la Licenza si protraesse per tre anni o sei semestri e che il primo ciclo fosse assolutamente obbligatorio e meglio strutturato per tutti coloro che non avessero assolto al primo ciclo di Teologia in una Facoltà oppure al curricolo filosofico-teologico in un Seminario, senza alcuna eccezione per coloro che già avessero conseguito un grado accademico in diritto civile. La questione fu sottoposta anche alle Congregazioni Plenarie di questa Congregazione avutesi negli anni 1998 e 2002. In realtà i Padri si espressero positivamente quasi alla unanimità. Inoltre, poiché alcune innovazioni proposte avrebbero toccato la Costituzione Apostolica Sapientia christiana, la questione fu sottoposta all’Autorità Superiore, la quale si manifestò favorevole a che si procedesse ulteriormente.

Pertanto, considerata con cura ogni cosa, si stabilisce che gli articoli 76 della Costituzione Apostolica Sapientia christiana nonché 56 e 57 dei Regolamenti della stessa siano cambiati nel modo seguente:

I. Art. 76 Cost. Apost. Sapientia christiana

Il curricolo degli studi di una Facoltà di Diritto Canonico comprende:

a) il primo ciclo, da protrarsi per quattro semestri o due anni, per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per coloro che già hanno un titolo accademico in diritto civile; in questo ciclo ci si dedica allo studio delle istituzioni di diritto canonico e a quelle discipline filosofiche e teologiche che si richiedono per una formazione canonistica superiore;

b) il secondo ciclo, che deve protrarsi per sei semestri o un triennio, dedicato allo studio più profondo di tutto il Codice attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini;

c) il terzo ciclo, comprendente almeno due semestri o un anno, in cui si perfeziona la formazione canonistica necessaria per la ricerca scientifica volta all’elaborazione della dissertazione dottorale.

II. Art. 56 dei Regolamenti

Sono discipline obbligatorie:

1° nel primo ciclo:

a) elementi di filosofia: antropologia filosofica, metafisica, etica;

b) elementi di teologia: introduzione alla S. Scrittura; teologia fondamentale: rivelazione divina, sua trasmissione e credibilità; teologia trinitaria; cristologia; trattato sulla grazia; in modo speciale ecclesiologia; teologia sacramentale generale e speciale; teologia morale fondamentale e speciale;

c) istituzioni generali di diritto canonico;

d) lingua latina.

2° nel secondo ciclo:

a) il Codice di Diritto Canonico o il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali in tutte le loro parti e le altre norme vigenti;

b) discipline connesse: teologia del diritto canonico; filosofia del diritto; istituzioni del diritto romano; elementi di diritto civile; storia delle istituzioni canoniche; storia delle fonti del diritto canonico; relazioni tra la Chiesa e la società civile; prassi canonica amministrativa e giudiziale;

c) introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico latino; introduzione al Codice di Diritto Canonico per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico orientale;

d) lingua latina;

e) corsi opzionali, esercitazioni e seminari prescritti da ciascuna Facoltà.

3° nel terzo ciclo:

a) latinità canonica;

b) corsi opzionali o esercitazioni prescritti da ciascuna Facoltà.

III. Art. 57 dei Regolamenti

§ 1. Possono essere ammessi direttamente al secondo ciclo gli studenti che hanno completato il curricolo filosofico-teologico in un Seminario o in una Facoltà teologica, a meno che il Decano non giudichi necessario o opportuno esigere un corso previo di lingua latina o di istituzioni generali di diritto canonico.
Coloro che comprovassero aver già studiato alcune materie del primo ciclo in un’idonea Facoltà o Istituto universitario, possono essere da esse dispensati.

§ 2. Coloro che avessero un grado accademico in diritto civile possono essere dispensati da qualche corso del secondo ciclo (come diritto romano e diritto civile), ma non potranno essere esentati dal triennio di Licenza.

§3. Concluso il secondo ciclo, gli studenti devono conoscere la lingua latina in modo tale da poter ben comprendere il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali nonché gli altri documenti canonici; l’obbligo persiste anche nel terzo ciclo, in modo che possano interpretare correttamente le fonti del Diritto.

Tutto ciò che il presente decreto stabilisce per le Facoltà di Diritto Canonico vale pure per gli Istituti di Diritto Canonico eretti da questa Congregazione, o connessi con qualche Facoltà di Diritto Canonico a norma degli art. 62-63 della Costituzione Apostolica Sapientia christiana.

Questo decreto entrerà in vigore all’inizio dell’anno accademico 2003-2004, tenendo conto dei diversi modi vigenti in ciascuna regione.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto il 2 settembre 2002, ha ratificato e confermato quanto da questo decreto stabilito, ha approvato in forma specifica l’articolo 76 della Costituzione Apostolica “Sapientia christiana” con le innovazioni ad esso apportate, nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dato a Roma, dai palazzi della stessa Congregazione, il 2 settembre 2002.

Zenon Card. Grocholewski
PREFETTO

Giuseppe Pittau, S.I.
SEGRETARIO