Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2004

Decreto 18 novembre 1998

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto di promulgazione delle: “Determinazioni in materia di sostentamento del clero e di ripartizione e rendiconto in sede diocesana delle somme provenienti dall’8 per mille”, 18 novembre 1998.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, 1998, n. 10)

Decreto di promulgazione delle Determinazioni

Camillo Card. Ruini

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

– Viste le determinazioni approvate dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (9-12 novembre 1998);

– Ai sensi del can. 455, § 3 del Codice di diritto canonico e dell’art.27, lett. a) dello Statuto della CEI emana il seguente

Decreto

Le determinazioni approvate dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana sono promulgate nel testo allegato al presente decreto.

Le determinazioni n. 1 e n. 2 entreranno in vigore il 1° gennaio 1999; la determinazione n. 3 entrerà in vigore il 1° gennaio 2000.

Roma, 18 novembre 1998.

Testo delle determinazioni

l. Elevazione della quota capitaria

La XLV Assemblea Generale

– Tenendo conto del fatto che il passare del tempo, l’avvenuto consolidamento del sistema di sostentamento del clero e la più precisa conoscenza degli elementi che ne consentono l’equilibrato sviluppo richiedono opportuni adeguamenti della disciplina vigente;

– Visto il § 3, lett. a) dell’art.4 della delibera CEI n. 58,

approva la seguente Determinazione

La quota capitaria dovuta dalla parrocchia per la remunerazione del parroco che vi presta il proprio servizio a norma del § 3 dell’art.4 della delibera CEI n. 58 è stabilita, a partire dal 1° gennaio 1999, in £. 130.

2. Ripartizione e rendiconto a livello diocesano delle somme provenienti dall’8 per mille

La XLV Assemblea Generale

– Considerata la necessità di ordinare in modo più preciso e maggiormente efficace ai fini della trasparenza amministrativa e della diffusione dei rendiconti, anche in vista dell’azione promozionale, la procedura che i Vescovi sono tenuti a seguire per la ripartizione e l’assegnazione nell’ambito diocesano delle somme provenienti annualmente dall’8 per mille IRPEF;

– Visto il n. 5 della delibera della CEI n. 57, con speciale riferimento a quanto disposto dalla lett. c),

approva la seguente Determinazione

La ripartizione delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF destinate alla diocesi per le finalità di culto e pastorale e per interventi caritativi è decisa dal Vescovo diocesano con atto formale entro il 30 novembre di ciascun anno. La decisione si ispira ai criteri programmatici da lui elaborati annualmente, sentiti l’incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e, quanto agli interventi caritativi, il direttore della Caritas diocesana, e uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori ai sensi del can. 1277 del Codice di diritto canonico.

Sono da evitare assegnazioni generalizzate secondo parametri proporzionali. E’ dovere del Vescovo dare prevalente attenzione, nel quadro della programmazione diocesana, alle urgenze pastoralmente più rilevanti, stimolando i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità ad accogliere il valore e le esigenze della solidarietà e della perequazione.

Dell’avvenuta ripartizione annuale deve esser fornito un dettagliato rendiconto alla CEI, secondo le indicazioni date dalla Presidenza della medesima; esso è predisposto dall’economo diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal Consiglio diocesano per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano.

Analogo rendiconto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi e fornito al servizio diocesano perché se ne promuova un’adeguata divulgazione, specialmente attraverso i mezzi locali di comunicazione, anche in vista dell’educazione alla partecipazione di tutta la comunità ecclesiale e dell’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

La Presidenza della CEI è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF dovute per l’anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell’anno precedente, fino ad effettiva ricezione del medesimo.

3. Abrogazione della deliberazione n. 3 in materia tributaria canonica

La XLV Assemblea Generale

– Tenendo conto del fatto che il passare del tempo, l’avvenuto consolidamento del sistema di sostentamento del clero e la più precisa conoscenza degli elementi che ne consentono l’equilibrato sviluppo richiedono opportuni adeguamenti della disciplina vigente;

– Vista la deliberazione n. 3 in materia tributaria canonica, approvata dall’Assemblea Generale attraverso consultazione a domicilio indetta ai sensi dell’art.18 dello Statuto della CEI il 1° dicembre 1986, e la successiva modificazione approvata dalla XXXVII Assemblea Generale (10-14 maggio 1993);

approva la seguente Determinazione

A cominciare dal 1° gennaio 2000 i Vescovi si asterranno dall’imporre agli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero la tassa del 10% in occasione dell’autorizzazione ad essi rilasciata per il compimento di negozi di alienazione o di permuta con conguaglio.