Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Gennaio 2005

Decreto 2004

Vescovo di di Avezzano. Decreto vescovile: “Regolamentazione del suono delle campane”, 2004.

(Omissis)

La “voce” delle campane è certamente una delle presenze più care al cuore delle comunità ecclesiali e dei singoli credenti. Da tempo immemorabile infatti esso accompagna la vita delle persone e il cammino delle comunità, scandendone i momenti più significativi: invita alla celebrazione eucaristica per lasciarsi incontrare dal Risorto e ad altre manifestazioni della pietà popolare, ricorda che ogni giornata è visitata dall’amore fedele del Signore da accogliere e condividere nella comunità dei fratelli, invita al quotidiano triplice saluto alla Vergine Maria, “esprime i sentimenti del Popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche”.
Negli ultimi tempi però, con il diffondersi della società secolarizzata e multiconfessionale, il suono delle campane trova difficoltà ad essere accettato concordemente, tanto che sono in aumento sia i casi di contenzioso giudiziario connessi all’utilizzo delle campane sia gli interventi normativi a livello statale e regionale in materia di inquinamento acustico.
Al fine di contribuire ad instaurare una armonica convivenza con tutti e nel rispetto delle legittime esigenze e sensibilità attuali, vogliamo limitare all’essenziale il suono delle campane, impegnandoci maggiormente a “significare” con la nostra vita ciò che nella società precedente quella “voce” esprimeva.

Considerato dunque:

il carattere tradizionale e l’importanza attuale del suono delle campane;
il suo prioritario, anche se non esclusivo, uso connesso con la liturgia, con la pietà popolare e con particolari consuetudini locali;
la sua appartenenza alla sfera della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi da essa stipulati con al Repubblica italiana;
l’esclusiva competenza in materia dell’Autorità ecclesiastica;
l’opportunità di rispettare le legittime esigenze e sensibilità attuali

DECRETIAMO

che nella Diocesi di Avezzano si osservino le seguenti disposizioni.

1 – Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazione di preghiera e di pietà popolare;
essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
scandire i momenti più importanti della vita della Comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
richiamare – al mattino, a mezzogiorno e alla sera – il saluto a Maria.
Altri utilizzi potranno essere consentiti, in via eccezionale, dall’Ordinario Diocesano.

2 – Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
nei giorni feriali: dalle ore 07,00 alle ore 20,00;
nei giorni festivi dalle ore 07,00 alle ore 20,00.
Fanno eccezione la Veglia Pasquale e la Notte di Natale.

3 – Gli orari del n. 2 devono essere rispettati anche per eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’officiatura dell’edificio di culto (chiesa conventuale, Santuario, chiesa di una Confraternita, ecc.).

4 – I rintocchi dovranno essere limitati alle ore e, possibilmente, non ripetuti.
La durata del suono non deve superare i tre minuti. Anche per scopi particolari (Feste patronali, funerali, ecc.) la durata deve essere ispirata a criteri di moderazione.

5 – Le presenti disposizioni si applicano anche quando le campane vengono sostituite da diffusori elettronici. In tal caso se ne regoli l’intensità con attenzione al contesto urbano in cui l’edificio è inserito.

Vescovo di Avezzano
Cancelliere Vescovile