Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Gennaio 2006

Decreto ministeriale 13 dicembre 2005

Ministero delle attività produttive. Decreto 13 dicembre 2005: “Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l’anno 2006”.

(da “Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana” n. 301 del 28 dicembre 2005).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(Omissis)

Viste:
la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si é disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW;

(Omissis)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita’ e condizioni per l’unificazione della proprieta’ e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l’art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attivita’, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita’ connesse alla gestione delle importazioni;
Viste le lettere all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacita’ di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta’ del Vaticano e all’attuazione dell’art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

(Omissis)

Ritenuto necessario, in attesa dell’attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacita’ di interconnessione riservati nell’anno passato per il transito dell’energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta’ del Vaticano;

Decreta:

(Omissis)

Art. 4.
Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali.

1. Terna assegna per l’anno 2006 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una quota parte della capacità di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore, nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l’esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell’energia elettrica sottesa alla medesima capacità, come determinate dalla medesima Terna sulla base delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
2. L’energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all’interno degli Stati cui é stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle attività produttive e all’Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni.

(Omissis)