Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Maggio 2008

Decreto Presidente Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n.7/R

D.P.G.R. Toscana 18 febbraio 2998, n. 7/R: “Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB)”.

(B.U.R. 27 febbraio 2008, n. 6, parte prima)

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di bioetica (CRB) compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attività di rappresentanza, in attuazione dell’articolo 98, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).

(omissis)

Art. 3
Presidente.

[…]
3. Il presidente rappresenta la CRB ed esercita le seguenti funzioni:
[…]
i) comunica la nomina di esperto di settore o di rappresentante della confessione religiosa formalmente incaricato agli interessati che, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 della L.R. n. 40/2005, possono essere chiamati ad integrare temporaneamente l’assemblea della CRB.

(omissis)

Art. 6
Compiti dell’ufficio di presidenza.
1. L’ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:
[…]
b) propone all’assemblea i nominativi degli esperti di settore e dei rappresentanti delle confessioni religiose che, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 della L.R. n. 40/2005, possono essere chiamati ad integrare temporaneamente l’assemblea;
[…]
h) prevede la partecipazione, alle sedute dell’ufficio di presidenza, dei componenti dell’assemblea e degli esperti di settore o dei rappresentanti delle confessioni religiose;
[…]

Art. 7
Assemblea

1. L’assemblea svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri e proposte sulle questioni bioetiche;
b) su proposta dell’ufficio di presidenza, costituisce i gruppi di studio di cui all’articolo 98, comma 2 della L.R. n. 40/2005; determina i componenti che ne fanno parte, compresi gli eventuali esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose; individua i coordinatori di ciascuno di essi;
[…]
d) incarica formalmente gli eventuali rappresentanti delle confessioni religiose da queste designati qualora valuti necessario il loro apporto per l’esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso;
[…]

(omissis)

Art. 9
Rappresentanti delle confessioni religiose.

1. La CRB può essere temporaneamente integrata da rappresentanti delle confessioni religiose, per l’esame dei problemi con implicazioni di carattere religiose. Tali rappresentanti possono essere invitati a far parte dei gruppi di studio ovvero a partecipare alla riunioni della CRB.
2. Ai rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati spetta una indennità di presenza ed altresì il rimborso delle spese sostenute, in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 98, comma 5 della L.R. n. 40/2005.

Art. 10
Gruppi di studio permanenti e temporanei.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la CRB si articola in gruppi di studio permanenti e temporanei, su proposta dell’ufficio di presidenza.
2. Ai gruppi di studio possono partecipare gli esperti di settore ovvero i rappresentanti delle confessioni religiose.

(omissis)