Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Giugno 2007

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 30 marzo 2007, n.71

D.P.C.M. 30 Marzo 2007, n. 71: “Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 136 del 14 giugno 2007)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”(d’ora innanzi “Codice”) e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Visto, altresì, l’articolo 181, comma 1, lettera a) del Codice, così come modificato, da ultimo, dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, con cui è determinato il termine ultimo per l’identificazione con atto di natura regolamentare;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l’approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e, in particolare, gli articoli 15 e 18;
Vista la nota del 3 marzo 2006 con la quale l’Avvocato generale dello Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai fini dell’adozione del medesimo regolamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli allegati allo schema di regolamento, nell’ambito dei quali sono individuate le operazioni che possono spiegare effetti significativi per l’interessato, effettuate dall’Avvocatura dello Stato nei termini prescritti dal Codice e sono, altresì, descritte sinteticamente le operazioni ordinarie che l’Avvocatura dello Stato deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità da perseguire; all’indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonchè all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all’indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;
Vista l’autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 2 del 3 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del 13 giugno 2006, n. 5861/06;
Vista la nota dell’Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo 2007, con la quale si trasmette, per l’ulteriore corso, lo schema di atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, d’ora innanzi “Codice”, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell’Avvocatura dello Stato e delle Avvocature distrettuali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera b), 69, 71 e 112 del “Codice”.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonchè degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Le interconnessioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono ai sensi dell’articolo 22 del “Codice”.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del “Codice”.

Art. 3.
Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” degli allegati, si intendono come riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 161


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

Si riporta il testo dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici).
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’art. 25 in tema di comunicazione e diffusione».
«Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari).
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’art. 39, comma 2, non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento».
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).
– 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività , tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari).
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
5. In applicazione dell’art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessità .
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte Costituzionale».
«Art. 154 (Compiti).
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) – f) (omissis);
g) esprimere pareri nei casi previsti».
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie).
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007».

Si riporta il testo degli articoli 15 e 18 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato».
«Art. 15 (L’Avvocato generale dello Stato).
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, l’Avvocato generale dello Stato, ha il compito di: vigilare su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell’Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali; fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonchè ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell’Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità».
«Art. 18. L’Avvocatura dello Stato è costituita dall’Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali. L’Avvocatura generale ha sede in Roma.
Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d’appello. Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale sono esercitate dall’Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l’avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d’Aosta».

Note all’art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 67, 69, 71 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 67 (Attività di controllo e ispettive).
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità , del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità , economicità , efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’art. 65, comma 4».
«Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti).
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali».
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela).
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità : a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’art. 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile».
«Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico).
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità ;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato».

– Per il riferimento agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.


Allegato

SCHEDA n. 1

Denominazione del trattamento.
Gestione attività contenziosa e consultiva svolta in favore delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti.
Fonte normativa sull’attività istituzionale cui il trattamento è collegato.
Costituzione, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, legge sul procedimento amministrativo, leggi sulla giustizia amministrativa, regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, “Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; legge 3 aprile 1979, n. 103, “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, “Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l’amministrazione della giustizia”, convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Finalità previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati.
Origine razziale [x].
Origine etnica [x].
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni filosofiche [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Opinioni politiche [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x].
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge.

Comunicazioni (come di seguito individuate) [x].
Particolari forme di elaborazione.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità .
I dati vengono comunicati per dovere d’ufficio alle Amministrazioni ed ai dipendenti pubblici, agli avvocati delegati dall’Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all’Autorità giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, ove la comunicazione risulti indispensabile per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
I dati vengono trattati nello svolgimento dell’attività istituzionale consultiva e contenziosa gestita dall’Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti relativamente ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso od in merito alla quale possa essere richiesto un parere legale.
I dati relativi ai singoli affari contenziosi e consultivi vengono all’interno dell’Istituto elaborati, anche mediante lo svolgimento dell’attività di supporto, al fine di redigere gli atti defensionali ed i pareri legali, e la inerente corrispondenza, sia attraverso strumenti cartacei che mediante strumenti informatici.
Il flusso informativo consiste nella raccolta e nella comunicazione dei dati alle Amministrazioni e ai dipendenti pubblici assistiti, agli avvocati delegati dall’Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all’Autorità giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, nonchè alle Amministrazioni titolari di procedimenti amministrativi funzionalmente connessi agli affari trattati.
La raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati funzionali allo svolgimento dell’attività istituzionale contenziosa e consultiva, in forma diretta o di semplice supporto, è effettuata dal personale togato e non togato dell’Avvocatura dello Stato, nonchè da soggetti esterni eventualmente incaricati dello svolgimento di talune attività sia di carattere istituzionale (es. attività delegata ad avvocati del libero foro per le cause pendenti fuori sede, attività svolta da coloro che esercitano la pratica legale) che di supporto alla medesima (es. assistenza informatica, attività di tipografia, copisteria, protocollo posta in entrate ed in uscita, archivio degli affari), secondo le modalità , le attribuzioni, competenze, e funzioni individuate nella normativa richiamata.
In particolare il trattamento da parte del personale non togato avviene secondo l’organizzazione interna individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333.

SCHEDA n. 2

Denominazione del trattamento.
Attività di trattamento di dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali.

Fonti normative.
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, “Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; legge 3 aprile 1979, n. 103, “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;
decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, “Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l’amministrazione della giustizia”, convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. Finalità previste dagli articoli 67, comma 1, lettera b) e 69 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati.
Origine razziale [x].
Origine etnica [x].
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni filosofiche [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Opinioni politiche [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati.
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x].
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
Trattamento nei limiti delle finalità istituzionali con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali, semprechè il trattamento dei dati sensibili sia indispensabile allo svolgimento delle medesime attività per aderire a richieste o istanze degli interessati.

SCHEDA n. 3

Denominazione del trattamento.
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l’Avvocatura dello Stato.

Fonti normative.
Codice civile (articoli 2094-2134); regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, “Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;
legge 3 aprile 1979, n. 103, “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, “Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l’amministrazione della giustizia”, convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45; Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092 “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello stato”; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 (disposizioni in materia di politiche sociali);
legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”; decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, regolamento recante modalità applicative articolo 2, comma 12,legge n. 135/1995; legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successivi;
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”; decreto 12 febbraio 2004 regolamentazione articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità , per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta”; decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 “Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche”;
legge 7 febbraio 1990, n. 19 “Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti”; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; legge 11 maggio 2004, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento”; legge 24 dicembre 1986, n. 958 “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”; legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; legge 24 maggio 1970, n. 336 “Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati”; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. Instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale togato (Avvocati e Procuratori dello Stato) e del personale amministrativo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con l’Avvocatura dello Stato (articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Tipi di dati trattati.
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x].
Operazioni eseguite.

Trattamento ordinario dei dati.
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x].

Particolari forme di elaborazione.
Interconnessioni e raffronti di dati con: Amministrazioni certificanti ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità :
a) alla Presidenza del Consiglio per formalizzazione provvedimenti relativi alla regolarizzazione di assenze dal servizio per motivi di salute, per riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per risoluzione del rapporto di impiego connesso ad intervenuta inidoneità fisica all’impiego nonchè per provvedimenti di carattere disciplinare;
b) alle strutture competenti per visite fiscali, per accertamenti sanitari relativi alla verifica dello stato di salute del dipendente assente a tale titolo;
c) commissione medica di verifica per accertamento patologie presso Economia e Finanze (dipendenti o non da causa di servizio) anche per eventuale inabilità all’impiego;
d) comitato di verifica per le cause di servizio presso Economia e Finanze al fine concessione equo indennizzo o pensione privilegiata;
e) al Ministero dell’economia e finanze – Ufficio centrale del bilancio, per registrazione di tutti i provvedimenti di cui al punto a) nonchè dei provvedimenti relativi al personale amministrativo per il quale la competenza è del Segretario Generale;
f) strutture sanitarie convenzionate ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonchè per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
h) uffici competenti per il collocamento mirato e l’attivazione del diritto ai lavoro dei soggetti disabili;
i) amministrazioni di appartenenza dei dipendenti in posizione di comando presso l’Avvocatura dello Stato per gestione assenze;
j) organizzazioni sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
k) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all’instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio, nonchè quali documenti giustificati nella gestione delle assenze intesa come attività provvedimentale di regolarizzazione assenze ed attribuzione del corrispondente trattamento economico.
Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità fisica all’impiego e quindi all’accertamento di eventuali inidoneità (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per l’attribuzione di benefici economici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente e per l’attribuzione del relativo trattamento pensionistico. In questi casi i dati sono raccolti presso terzi ovvero comunicati ai vari soggetti determinati coinvolti dei procedimenti come da disposizioni di legge.
I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui occorra instaurare un procedimento disciplinare.
Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose può essere indispensabile per svolgere le attività relative alla concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all’appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti convinzioni di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza, nonchè tutti i dati relativi alla selezione ed all’impiego dei volontari del servizio civile.