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    Disegno di legge 11 maggio 2005, n.2595

    Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale

    Data: 11 maggio 2005
    Autore:
    Senato della Repubblica
    Argomento:
    Enti ecclesiastici e patrimonio, Regime tributario
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Enti ecclesiastici, Confessioni religiose, Intese, Patti, Accordi, Minoranze, Carattere sociale, Incompatibilità, Cariche sociali, Imprese sociali, Impresa, Utili, Associati, Elettività
    Senato. Disegno di legge delega n. 2595: "Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale". Testo approvato l'11 maggio 2005 Articolo. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività […]

    Senato. Disegno di legge delega n. 2595: "Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale".

    Testo approvato l'11 maggio 2005

    Articolo. 1.

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell’ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell’impresa sulla base:

    1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

    2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa;

    3) dell’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;

    4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

    b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con la struttura dell’ente, omogenee disposizioni in ordine a:

    1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;

    2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

    3) ammissione ed esclusione dei soci;

    4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa;

    5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell’impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

    6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

    7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

    8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa assunte;

    9) previsione di organi di controllo;

    10) forme di partecipazione nell’impresa anche per i diversi prestatori d’opera e per i destinatari delle attività;

    11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d’azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;

    12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell’impresa sociale, derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell’impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell’impresa sociale;

    c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

    d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i princìpi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell’impresa dominante.

    2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

    3. Dall’attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

    5. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

    6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

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