Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Dicembre 2003

Disegno di legge 25 settembre 2002, n.3184

Camera dei deputati. XIV legislatura. Disegno di legge n. 3184: “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Spa, nonchè delega al Governo per l’emanazione del Codice della radiotelevisione, 25 settembre 2002”.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

(omissis)

ART. 3 (Principi fondamentali)
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano.
ART. 4 (Principi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendosi a tal fine lo sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato;

(omissis)

ART. 10 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(omissis)

CAPO IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA SOCIETA’ RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Art.15. (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il predetto servizio, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

(omissis)